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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 13494/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 21.6.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Livorno in ordine al reato di cui all'art. 624 e 625 comma 1 n. 2 cod. pen commesso in Livorno nella notte tra il 13 e il 14 novembre 2019.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di censura già dedotta, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di Appello, con una motivazione logica e coerente, ha dato atto che la pena era stata determinata nel minimo edittale e che ostavano al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. le plurime condanne riportate dal ricorrente e l'assenza di elementi da valorizzare nel senso dalla ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] ir estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 21.6.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Livorno in ordine al reato di cui all'art. 624 e 625 comma 1 n. 2 cod. pen commesso in Livorno nella notte tra il 13 e il 14 novembre 2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di censura già dedotta, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di Appello, con una motivazione logica e coerente, ha dato atto che la pena era stata determinata nel minimo edittale e che ostavano al riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. le plurime condanne riportate dal ricorrente e l'assenza di elementi da valorizzare nel senso dalla ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] ir estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13494/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris