Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 09475/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] dt,_ Mie aver A.~»?.... ‘‘IA'set-irks- -t,LcotlrVe,nnnn-.44 ...tt i tm oL e t.. ht.

A.,tv o v. 4.e t.t t 44A- 1.4-ve -- [OSCURATO:PERSONA]

1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], indagato nel procedimento in epigrafe indicato, anche nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., intestataria delle motrici/trattori targati [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:TARGA] e dei semirimorchi targati AB 82165 e AB67273 - già assoggettati a sequestro preventivo, con riguardo alla contestazione di cui all'art. 40 d.

Igs. 26 ottobre 1995 n. 504, in forza di provvedimento del 18/03/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - ricorrono per la cassazione dell'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, giudicando in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello cautelare proposto avverso l'anzidetto provvedimento del Gip.

2. [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 45634 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Terza sezione di questa Corte aveva annullato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo Tribunale del riesame, a seguito di appello proposto ex art 322-bis cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento cautelare originario.

La sentenza rescindente aveva ritenuto che l'ordinanza impugnata dovesse essere annullata proprio per quanto lamentato nel ricorso: "Se per un verso, infatti, la censura relativa all'art 44 d.lgs. n. 504 del 1995, è stata soltanto menzionata nell'ordinanza, ma non trattata (pur ritualmente proposta), così, per altro verso, quella relativa all'insussistenza del periculum è stata addirittura negata, sul presupposto - erroneo - che non fosse stata sollevata e che... il gravame si fosse concentrato soltanto sulla confiscabilità dei beni".

3. Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce violazione dell'art 627, comma 3, cod. proc. pen., mancanza o apparenza della motivazione in relazione alla violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha disatteso l'indicazione vincolante proveniente dalla Corte di cassazione, essendosi limitato, per un verso e relativamente alla problematica inerente la sussumibilità dei beni oggetto di sequestro tra quelli "destinati" alla commissione del reato di cui all'art. 44 d.lgs. 504/95 e, dunque, assoggettabili a confisca obbligatoria, ad affermare che tale destinazione avrebbe dovuto ricavarsi dal mero uso di essi nell'episodio in contestazione, finendo con l'identificarsi in esso; per altro verso, e con riguardo al cosiddetto periculum in mora, ad affermare che ogni valutazione in ordine alla sussistenza di detto pericolo avrebbe dovuto ritenersi preclusa proprio in ragione dell'annoverabilità dei beni in sequestro tra quelli oggetto di confisca obbligatoria, con ciò ignorando e contraddicendo l'invito a motivare contenuto nel provvedimento di rinvio e, insieme, l'orientamento di segno contrario affermato dalla sentenza n. 36959 del 21/10/2021 delle Sezioni Unite.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata relativamente all'omessa motivazione in ordine al periculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio e rigetto nel resto.—[OSCURATO:PERSONA]

1. Fondata è unicamente la doglianza relativa all'annessa motivazione del periculum in mora, dovendosi il ricorso rigettare nel resto.

2. Quanto al motivo con cui il ricorrente lamenta una interpretazione oltremodo estensiva della disposizione di cui all'art. 44 d.lgs. 504/95, per averla i Giudici della cautela ritenuta applicabile anche a beni semplicemente utilizzati, anche in maniera occasionale, per commettere il reato, correttamente il Giudice del rinvio lo ha ritenuto infondato, osservando che i beni utilizzati per il trasporto del petrolio illecitamente sottratto al pagamento delle accise sono "mezzi comunque utilizzati" per commettere il reato di cui all'art 40 lett. b), d.lgs. 504/95 e, dunque, assoggettabili alla confisca ex art. 44 d.

Igs 504/1995.

Tale norma, infatti, include fra i beni confiscabili, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale, "I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43".

Il provvedimento impugnato precisa, altresì, la destinazione naturale e funzionale delle autobotti e delle autocisterne (e delle relative motrici) al trasporto di materiale liquido.

3. Quanto, invece, alla motivazione in punto di periculum in mora, appare corretta la censura difensiva che ne afferma la necessità, tenuto conto che le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281848 - 01) hanno affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, con la precisazione che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.

Ne consegue che l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura "illecita", giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione "cautelare" connessa alla misura finale.

Negli altri casi, il sequestro che precede la confisca obbligatoria (all'esito di sentenza di condanna), deve essere sorretto da adeguata motivazione in ordine al periculum in mora.

I beni sequestrati nel procedimento del quale ci si occupa non appaiono intrinsecamente illeciti ed è, pertanto, necessaria una motivazione sulle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio.

4. In conclusione, l'ordinanza 'impugnata deve essere annullata relativamente all'omessa motivazione in ordine al periculum in mora, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio.,It;'3•41:411"' P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'annessa motivazione in ordine al periculum in mora e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio.

Così deciso il 30 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] dt,_ Mie aver A.~»?.... ‘‘IA'set-irks- -t,LcotlrVe,nnnn-.44 ...tt i tm oL e t.. ht. A.,tv o v. 4.e t.t t 44A- 1.4-ve -- [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], indagato nel procedimento in epigrafe indicato, anche nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., intestataria delle motrici/trattori targati [OSCURATO:TARGA] e [OSCURATO:TARGA] e dei semirimorchi targati AB 82165 e AB67273 - già assoggettati a sequestro preventivo, con riguardo alla contestazione di cui all'art. 40 d. Igs. 26 ottobre 1995 n. 504, in forza di provvedimento del 18/03/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - ricorrono per la cassazione dell'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, giudicando in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello cautelare proposto avverso l'anzidetto provvedimento del Gip. 2. [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 45634 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Terza sezione di questa Corte aveva annullato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del medesimo Tribunale del riesame, a seguito di appello proposto ex art 322-bis cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento cautelare originario. La sentenza rescindente aveva ritenuto che l'ordinanza impugnata dovesse essere annullata proprio per quanto lamentato nel ricorso: "Se per un verso, infatti, la censura relativa all'art 44 d.lgs. n. 504 del 1995, è stata soltanto menzionata nell'ordinanza, ma non trattata (pur ritualmente proposta), così, per altro verso, quella relativa all'insussistenza del periculum è stata addirittura negata, sul presupposto - erroneo - che non fosse stata sollevata e che... il gravame si fosse concentrato soltanto sulla confiscabilità dei beni". 3. Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce violazione dell'art 627, comma 3, cod. proc. pen., mancanza o apparenza della motivazione in relazione alla violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha disatteso l'indicazione vincolante proveniente dalla Corte di cassazione, essendosi limitato, per un verso e relativamente alla problematica inerente la sussumibilità dei beni oggetto di sequestro tra quelli "destinati" alla commissione del reato di cui all'art. 44 d.lgs. 504/95 e, dunque, assoggettabili a confisca obbligatoria, ad affermare che tale destinazione avrebbe dovuto ricavarsi dal mero uso di essi nell'episodio in contestazione, finendo con l'identificarsi in esso; per altro verso, e con riguardo al cosiddetto periculum in mora, ad affermare che ogni valutazione in ordine alla sussistenza di detto pericolo avrebbe dovuto ritenersi preclusa proprio in ragione dell'annoverabilità dei beni in sequestro tra quelli oggetto di confisca obbligatoria, con ciò ignorando e contraddicendo l'invito a motivare contenuto nel provvedimento di rinvio e, insieme, l'orientamento di segno contrario affermato dalla sentenza n. 36959 del 21/10/2021 delle Sezioni Unite. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata relativamente all'omessa motivazione in ordine al periculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio e rigetto nel resto.—[OSCURATO:PERSONA] 1. Fondata è unicamente la doglianza relativa all'annessa motivazione del periculum in mora, dovendosi il ricorso rigettare nel resto. 2. Quanto al motivo con cui il ricorrente lamenta una interpretazione oltremodo estensiva della disposizione di cui all'art. 44 d.lgs. 504/95, per averla i Giudici della cautela ritenuta applicabile anche a beni semplicemente utilizzati, anche in maniera occasionale, per commettere il reato, correttamente il Giudice del rinvio lo ha ritenuto infondato, osservando che i beni utilizzati per il trasporto del petrolio illecitamente sottratto al pagamento delle accise sono "mezzi comunque utilizzati" per commettere il reato di cui all'art 40 lett. b), d.lgs. 504/95 e, dunque, assoggettabili alla confisca ex art. 44 d. Igs 504/1995. Tale norma, infatti, include fra i beni confiscabili, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale, "I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, 41 e 43". Il provvedimento impugnato precisa, altresì, la destinazione naturale e funzionale delle autobotti e delle autocisterne (e delle relative motrici) al trasporto di materiale liquido. 3. Quanto, invece, alla motivazione in punto di periculum in mora, appare corretta la censura difensiva che ne afferma la necessità, tenuto conto che le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281848 - 01) hanno affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, con la precisazione che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Ne consegue che l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura "illecita", giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione "cautelare" connessa alla misura finale. Negli altri casi, il sequestro che precede la confisca obbligatoria (all'esito di sentenza di condanna), deve essere sorretto da adeguata motivazione in ordine al periculum in mora. I beni sequestrati nel procedimento del quale ci si occupa non appaiono intrinsecamente illeciti ed è, pertanto, necessaria una motivazione sulle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio. 4. In conclusione, l'ordinanza 'impugnata deve essere annullata relativamente all'omessa motivazione in ordine al periculum in mora, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio.,It;'3•41:411"' P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'annessa motivazione in ordine al periculum in mora e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio. Così deciso il 30 nove
Sentenza Cassazione n. 09475/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris