CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 34259/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6673/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Bologna, alla via Farini n. 3, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Casalecchio di Reno (BO), alla via Caravaggio n. 34, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1846/2023,depositata il 15/09/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,17 dicembre