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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25333/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale,impugna la sentenza in data 28/05/2025 della Corte di appello di Catania, cheha confermato la sentenza in data 21/11/2022 del Tribunale di Caltagirone, chelo aveva condannato per il reato di concorso in rapina impropria aggravata.Deduce2.

Con un primo motivo deduce violazione di legge per erroneaqualificazione giuridica del fatto reato: il fatto integrerebbe furto con strappo enon rapina impropria, atteso che la persona offesa – come emerge dallafonoregistrazione dell'udienza del 22 marzo 2021 – non ha mai dichiarato diessere stata aggredita o minacciata prima della sottrazione della collanina,avendo anzi riferito di essersi spontaneamente avvicinato agli imputati in quantoconosceva il Giandinoto, e di non ricordare con certezza se la collanina gli fossestata sfilata o strappata.Le parole successive allo strappo, valorizzate dalla Corte territoriale apagina 6 della motivazione, si risolverebbero in una mera intimazione adallontanarsi priva dei caratteri della violenza o minaccia propri della rapinaimpropria ex art. 628, comma secondo, cod. pen..La corretta qualificazione in furto con strappo imporrebbe, inoltre, dirilevare che, dal 17 settembre 2013 ad oggi, sono ampiamente decorsi i terminidi prescrizione di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., con conseguente obbligo dipronunciare sentenza di non doversi procedere ex art. 531 cod. proc. pen..3.

Con un secondo motivo contesta la ritenuta compartecipazionedel coimputato, deducendo erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen.: la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ravvisato un contributo concorsuale in una condotta che, allaluce delle emergenze processuali, si rivela di mera connivenza passiva.Il coimputato si trovava casualmente in piazza con l'imputato in quantosemplici conoscenti; si era limitato a richiamare la vittima su richiesta diXXXXXXX, ignorando le intenzioni di quest'ultimo; aveva assistito senzadissociarsi alla successiva azione criminosa, e aveva poi accompagnatol'imputato dal gioielliere XXXXXX senza sapere che la collanina fosse appenastata sottratta.

Lo stesso odierno ricorrente, nell'esame spontaneo resoall'udienza del 7 novembre 2022, ha esplicitamente escluso che il coimputatofosse a conoscenza del suo proposito criminoso, precisando di avere agito dipropria iniziativa in un periodo di dipendenza da sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato sotto quale forma si sia concretizzata lapartecipazione del correo alla fase ideativa o preparatoria del reato, limitandosiad argomentare su elementi – la chiamata della vittima, la presenza durantel'azione, l'accompagnamento dal gioielliere – che non integrano, di per sé, uncontributo causalmente efficiente alla realizzazione del delitto.4.

Con un terzo motivo lamenta la mancata applicazionedell'attenuante di lieve entità introdotta per via additiva dalla CorteCostituzionale con la sentenza n. 86/2024, che ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. nella parte in cui nonprevedeva la diminuzione di pena fino a un terzo per i fatti di lieve entità.Il giudice d'appello avrebbe del tutto omesso di esaminare il motivo nuovodepositato il 21 dicembre 2024, nel quale la difesa aveva specificamentecontestato l'eccessività della pena irrogata in relazione alla scarsa offensività delfatto, limitandosi a rigettare il diverso motivo relativo al modico valore del benesottratto ex art. 62 n. 4 cod. pen..Secondo il ricorrente il fatto presenterebbe tutti gli indici della lieve entità:il valore della collanina è di appena € 100,00 e l'oggetto è stato restituito allapersona offesa il medesimo giorno; non sono state cagionate lesioni; le modalitàesecutive – uno strappo e una frase successiva – denotano una minimaoffensività complessiva.

La pena di anni due e mesi sei irrogata si porrebbepertanto in contrasto con il principio di individualizzazione della sanzione sancitodall'art. 27 Cost., anche per non avere la Corte territoriale ritenuto prevalenti lecircostanze attenuanti ex artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. rispetto alle aggravanticontestate.5.

Con un quarto motivo denuncia contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione al diniego delle pene sostitutive delladetenzione.La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di sostituzione dellareclusione con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56-bis Legge n. 689/1981,ovvero in subordine con la detenzione domiciliare ex art. 56 della medesimalegge, facendo leva esclusivamente sulla capacità a delinquere dell'imputatodesunta dai precedenti penali; parametro che, tuttavia, per effetto della riformaCartabia (d.lgs. n. 150/2022), non rientra tra le condizioni ostative allasostituzione ai sensi dell'art. 59 l. n. 689/1981, le quali attengono unicamentealle circostanze del reato oggetto di giudizio.La Corte avrebbe inoltre trascurato che la pena irrogata, collocandosiampiamente al di sotto della soglia dei quattro anni, ricade nel perimetroapplicativo delle sanzioni sostitutive, rispetto alle quali il giudice è tenuto avalutare compiutamente l'idoneità rieducativa e preventiva della misuraalternativa.

Nel caso concreto, a favore della sostituzione militano il danno diparticolare tenuità, l'assenza di lesioni alla persona offesa e la spontanearichiesta di scuse che l'imputato rivolse alla vittima in piazza qualche mese dopoil fatto, dichiarata dalla stessa persona offesa all'udienza del 22 marzo 2021, chepropria condotta, confermato dall'abbandono dell'uso di sostanze stupefacenti edall'attuale dedizione alla famiglia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo — con cui si deduce l'erronea qualificazione delfatto come rapina impropria anziché furto con strappo — è manifestamenteinfondato e reiterativo di censure già puntualmente disattese dalla [OSCURATO:PERSONA] con motivazione congrua e priva di vizi logici.

La sentenza impugnataha analiticamente ricostruito la sequenza fattuale emergente dalle dichiarazionidella persona offesa e dagli altri elementi istruttori, evidenziando che gli imputatinon si sono limitati ad impossessarsi della collanina con gesto repentino, mahanno contestualmente esercitato minaccia e violenza nei confronti diXXXXXXXXXXXX — rimproverandolo per il solo fatto di indossare un oggetto inoro, strappandogli la collanina dal collo, schiaffeggiandolo e intimandogli diallontanarsi con l'avvertimento che la situazione avrebbe potuto volgere alpeggio — così integrando la fattispecie di cui all'art. 628 comma 2 cod. pen..Le dichiarazioni della persona offesa, lette nel loro complesso e nonavendo lo stesso XXXXX riferito che la collanina gli era stata strappata e che erastato successivamente minacciato e colpito.Oltre alle argomentazioni esposte dalla Corte di appello, va aggiunto checonverge nel senso della configurabilità della rapina (e non del furto) proprio lacondotta di strappare la collanina portata al collo dalla vittima e, in quanto tale,aderente al suo corpo, dovendosi ricordare che «ricorre il delitto di rapinaquando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza dellapersona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo delpossessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo ilsoggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerentealla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso èla violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale sirealizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quandola violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa averericadute sulla persona che la detiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenutocorretta la qualificazione come rapina dei fatti commessi dall'imputato che,avvicinate da tergo le persone offese, di età avanzata, afferrava loro la testa e labloccava con una manovra di compressione, garantendosi l'immobilità necessariaa sfilare gli orecchini dai lobi delle vittime)» (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019,Melegari, Rv. 276558 – 01).3.

Il secondo motivo — afferente alla negata esclusione dellaresponsabilità concorsuale del coimputato — è del pari inammissibile.Pur volendosi rintracciare un astratto (non esplicitato) interessedell’imputato a escludere il concorso del correo per le ricadute che ciò avrebbe inpunto di configurabilità dell’aggravante delle più persone riunite, va -comunque-rilevato che l’odierno ricorrente, con l’atto di appello, non esponeva nessunacensura alla sentenza di primo grado in riferimento alla partecipazione delcoimputato alla rapina.Da ciò discende che la questione non può essere devoluta per la prima voltacon il ricorso, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorsoproposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che nonsiano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, èinammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistatoefficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654del 1983 Rv. 163291)» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 274346-01).Va rimarcato che il coimputato -diversamente dall’odierno ricorrente - nonha impugnato la sentenza della corte di appello oggi in esame, che haconfermato la sua partecipazione alla rapina, così che il concorso del correo alfatto delittuoso ha acquisito efficacia di giudicato anche per tale ulterioreragione.Da qui l’inammissibilità del motivo.4.

Il terzo motivo — con cui si lamenta la mancata applicazionedella diminuente per fatti di lieve entità introdotta dalla sentenza additiva dellaCorte Costituzionale n. 86/2024 — è inammissibile perché manifestamenteinfondato.Il ricorrente, in effetti, aveva richiesto alla corte di appello la c.d.appello mediante atto di motivi nuovi depositato il 21 dicembre 2024, daconsiderarsi tempestivamente formulato all'esito della pronuncia della CorteCostituzionale, intervenuta successivamente alla proposizione dell'originario attodi appello; la difesa ha dunque correttamente attivato lo strumento processualeprevisto dall'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. per sottoporre alla cognizione delgiudice di secondo grado la questione relativa all'applicabilità della nuovaQuesta Corte, tuttavia, ha già avuto modo di affermare che «non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suorigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4,n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746del 13/12/2018, 2019, Currà, Rv. 275500 – 01).4.1.

Occorre muovere da una premessa di ordine sistematico circa ilrapporto tra l’attenuante comune di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.e quella di matrice costituzionale, introdotta dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 86 del 2024 con riferimento al delitto di rapina (esuccessivamente estesa, in parte qua, ad altre fattispecie attraverso analoghepronunce di illegittimità costituzionale).Per come spiegato da questa Corte nella motivazione della sentenza n.45792 del 04/12/2024 (Sez. 2, Cizmic, Rv. 287359 – 01) le due circostanzemerito deve fare riferimento.

L’attenuante codicistica richiede infatti diapprezzare, alternativamente, il danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero —nei delitti determinati da motivi di lucro — il lucro di speciale tenuità, sempre chel’evento dannoso o pericoloso prodotto dal reato risulti, nel suo complesso, dispeciale tenuità.

L’attenuante costituzionale, dal canto suo, impone di valutarese, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione,ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti,complessivamente, di lieve entità.Entrambe le disposizioni convergono nell’apprezzamento dell’offensività inconcreto del fatto, sia sotto il profilo della modestia dell’evento dannoso opericoloso, sia sotto quello, più ampio, delle modalità della condotta.Tale sovrapponibilità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di questaCorte, la quale ha qualificato l’attenuante di lieve entità come strumento che siaggiunge alla circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62, comma primo,n. 4, cod. pen., ai fini dell’adeguamento della sanzione al fatto, sicché il previoriconoscimento dell’una non impedisce una rivalutazione delle caratteristichedella condotta e della entità del danno, allo specifico fine di concedere l’ulterioreVale la pena ricordare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 42124 del27/06/2024 ([OSCURATO:PERSONA], Rv. 287095 – 02), hanno chiarito che ai fini dellaconfigurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., inrelazione al delitto di rapina, «non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia dimodestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosiconnessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza ola minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede, oltre alpatrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggreditoper la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione dellapredetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazionecomplessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati», cosìconfermandosi la sostanziale sovrapponibilità con l’attenuante di matricecostituzionale, per la cui configurazione è necessario valutare «la natura, laspecie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, particolare tenuità deldanno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità» e «postula una valutazione delfatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difettiin rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, aimezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazioneall'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valoredei beni sottratti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenzadell'indicata attenuante in relazione a due rapine di apparecchi cellulari,perpetrate provocando lesioni alla persona offesa e in un contesto di attipersecutori)» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01).4.2.

Il descritto rapporto di sostanziale sovrapponibilità dei parametrivalutativi comporta, quale corollario logicamente necessario, che l’esclusionedell’attenuante comune, quando motivata con riferimento non già al solo profilodel danno patrimoniale, bensì alla non tenuità del fatto nel suo complesso —comprensivo, dunque, anche delle modalità, dei mezzi e delle circostanzedell’azione — assorbe e rende superflua un’autonoma motivazione sul diniegodella diminuente costituzionale.Diversamente opinando, si perverrebbe all’esito illogico di richiedere algiudice di merito una duplicazione dell’apparato argomentativo a fronte di ungiudizio di fatto già compiutamente reso, e fondato su elementi — l’assenza ditenuità del danno e, congiuntamente, l’assenza di lieve entità del fatto nel suocomplesso — che esauriscono, sovrapponendosi, il perimetro valutativo dientrambe le disposizioni.La motivazione resa in ordine al diniego dell’attenuante ex art. 62, commaprimo, n. 4, cod. pen., quando si estenda — come nel caso di specie — allavalutazione negativa del fatto nella sua interezza, e non si limiti al solo datopatrimoniale, costituisce pertanto motivazione idonea a sorreggere anche ildiniego della diminuente di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del2024, senza che sia necessaria un’ulteriore, autonoma esplicitazione.La Corte di merito, invero, dopo avere richiamato il principio di dirittofissato dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra menzionata (n. 42124 del27/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287095 – 02) ha escluso l’attenuante di cui all’art.62, comma primo, n. 4, cod. pen. osservando (a pag. 8) che, «Parametri nonricorrenti nel caso che ci occupa laddove se, da un lato, il bene non potevaritenersi di modestissimo valore economico, anche a voler considerare laquotazione operata dal gioielliere Failla, peraltro interessato a sminuire il valoredell’oggetto, dall’altro, le modalità e le circostanze del fatto e la significativaintimidazione operata sulla vittima, escludono l’applicabilità dell’attenuante inesame».Tale apprezzamento, investendo non solo il dato del danno patrimoniale mala complessiva gravità della condotta, si appalesa idoneo a sorreggere, per leragioni sopra esposte, anche il diniego dell’attenuante costituzionale, sicché ilmotivo di ricorso, nella parte in cui lamenta un vizio di omessa motivazione simostra manifestamente infondato.5.

Il quarto motivo — relativo al diniego delle pene sostitutive — èinammissibile in quanto meramente reiterativo e, comunque, manifestamenteinfondato.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte territoriale non siè limitata a richiamare i precedenti penali dell'imputato in termini meramenteostativi, ma ha compiutamente valutato — come impone l'art. 58 l. n. 689/1981nel testo risultante dalla riforma Cartabia — i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.riferiti al fatto oggetto di giudizio, pervenendo alla conclusione che la personalitàdell'imputato, desunta anche dalla condotta successiva al reato in esame —caratterizzata dalla reiterazione senza soluzione di continuità di fatti della stessaspecie nonché di reati in materia di armi e di resistenza a pubblico ufficiale —rendesse le sanzioni sostitutive inidonee a garantire la prevenzione del pericolodi commissione di ulteriori reati, non potendosi fare affidamento sul rispettodelle relative prescrizioni da parte di un soggetto che le precedenti condanne e leconnesse carcerazioni non hanno avuto alcun effetto deterrente.6.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissatain ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente, per il tramite del proprio procuratore speciale,impugna la sentenza in data 28/05/2025 della Corte di appello di Catania, cheha confermato la sentenza in data 21/11/2022 del Tribunale di Caltagirone, chelo aveva condannato per il reato di concorso in rapina impropria aggravata.Deduce2. Con un primo motivo deduce violazione di legge per erroneaqualificazione giuridica del fatto reato: il fatto integrerebbe furto con strappo enon rapina impropria, atteso che la persona offesa – come emerge dallafonoregistrazione dell'udienza del 22 marzo 2021 – non ha mai dichiarato diessere stata aggredita o minacciata prima della sottrazione della collanina,avendo anzi riferito di essersi spontaneamente avvicinato agli imputati in quantoconosceva il Giandinoto, e di non ricordare con certezza se la collanina gli fossestata sfilata o strappata.Le parole successive allo strappo, valorizzate dalla Corte territoriale apagina 6 della motivazione, si risolverebbero in una mera intimazione adallontanarsi priva dei caratteri della violenza o minaccia propri della rapinaimpropria ex art. 628, comma secondo, cod. pen..La corretta qualificazione in furto con strappo imporrebbe, inoltre, dirilevare che, dal 17 settembre 2013 ad oggi, sono ampiamente decorsi i terminidi prescrizione di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., con conseguente obbligo dipronunciare sentenza di non doversi procedere ex art. 531 cod. proc. pen..3. Con un secondo motivo contesta la ritenuta compartecipazionedel coimputato, deducendo erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen.: la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ravvisato un contributo concorsuale in una condotta che, allaluce delle emergenze processuali, si rivela di mera connivenza passiva.Il coimputato si trovava casualmente in piazza con l'imputato in quantosemplici conoscenti; si era limitato a richiamare la vittima su richiesta diXXXXXXX, ignorando le intenzioni di quest'ultimo; aveva assistito senzadissociarsi alla successiva azione criminosa, e aveva poi accompagnatol'imputato dal gioielliere XXXXXX senza sapere che la collanina fosse appenastata sottratta. Lo stesso odierno ricorrente, nell'esame spontaneo resoall'udienza del 7 novembre 2022, ha esplicitamente escluso che il coimputatofosse a conoscenza del suo proposito criminoso, precisando di avere agito dipropria iniziativa in un periodo di dipendenza da sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato sotto quale forma si sia concretizzata lapartecipazione del correo alla fase ideativa o preparatoria del reato, limitandosiad argomentare su elementi – la chiamata della vittima, la presenza durantel'azione, l'accompagnamento dal gioielliere – che non integrano, di per sé, uncontributo causalmente efficiente alla realizzazione del delitto.4. Con un terzo motivo lamenta la mancata applicazionedell'attenuante di lieve entità introdotta per via additiva dalla CorteCostituzionale con la sentenza n. 86/2024, che ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. nella parte in cui nonprevedeva la diminuzione di pena fino a un terzo per i fatti di lieve entità.Il giudice d'appello avrebbe del tutto omesso di esaminare il motivo nuovodepositato il 21 dicembre 2024, nel quale la difesa aveva specificamentecontestato l'eccessività della pena irrogata in relazione alla scarsa offensività delfatto, limitandosi a rigettare il diverso motivo relativo al modico valore del benesottratto ex art. 62 n. 4 cod. pen..Secondo il ricorrente il fatto presenterebbe tutti gli indici della lieve entità:il valore della collanina è di appena € 100,00 e l'oggetto è stato restituito allapersona offesa il medesimo giorno; non sono state cagionate lesioni; le modalitàesecutive – uno strappo e una frase successiva – denotano una minimaoffensività complessiva. La pena di anni due e mesi sei irrogata si porrebbepertanto in contrasto con il principio di individualizzazione della sanzione sancitodall'art. 27 Cost., anche per non avere la Corte territoriale ritenuto prevalenti lecircostanze attenuanti ex artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. rispetto alle aggravanticontestate.5. Con un quarto motivo denuncia contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in relazione al diniego delle pene sostitutive delladetenzione.La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta di sostituzione dellareclusione con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56-bis Legge n. 689/1981,ovvero in subordine con la detenzione domiciliare ex art. 56 della medesimalegge, facendo leva esclusivamente sulla capacità a delinquere dell'imputatodesunta dai precedenti penali; parametro che, tuttavia, per effetto della riformaCartabia (d.lgs. n. 150/2022), non rientra tra le condizioni ostative allasostituzione ai sensi dell'art. 59 l. n. 689/1981, le quali attengono unicamentealle circostanze del reato oggetto di giudizio.La Corte avrebbe inoltre trascurato che la pena irrogata, collocandosiampiamente al di sotto della soglia dei quattro anni, ricade nel perimetroapplicativo delle sanzioni sostitutive, rispetto alle quali il giudice è tenuto avalutare compiutamente l'idoneità rieducativa e preventiva della misuraalternativa. Nel caso concreto, a favore della sostituzione militano il danno diparticolare tenuità, l'assenza di lesioni alla persona offesa e la spontanearichiesta di scuse che l'imputato rivolse alla vittima in piazza qualche mese dopoil fatto, dichiarata dalla stessa persona offesa all'udienza del 22 marzo 2021, chepropria condotta, confermato dall'abbandono dell'uso di sostanze stupefacenti edall'attuale dedizione alla famiglia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo — con cui si deduce l'erronea qualificazione delfatto come rapina impropria anziché furto con strappo — è manifestamenteinfondato e reiterativo di censure già puntualmente disattese dalla [OSCURATO:PERSONA] con motivazione congrua e priva di vizi logici. La sentenza impugnataha analiticamente ricostruito la sequenza fattuale emergente dalle dichiarazionidella persona offesa e dagli altri elementi istruttori, evidenziando che gli imputatinon si sono limitati ad impossessarsi della collanina con gesto repentino, mahanno contestualmente esercitato minaccia e violenza nei confronti diXXXXXXXXXXXX — rimproverandolo per il solo fatto di indossare un oggetto inoro, strappandogli la collanina dal collo, schiaffeggiandolo e intimandogli diallontanarsi con l'avvertimento che la situazione avrebbe potuto volgere alpeggio — così integrando la fattispecie di cui all'art. 628 comma 2 cod. pen..Le dichiarazioni della persona offesa, lette nel loro complesso e nonavendo lo stesso XXXXX riferito che la collanina gli era stata strappata e che erastato successivamente minacciato e colpito.Oltre alle argomentazioni esposte dalla Corte di appello, va aggiunto checonverge nel senso della configurabilità della rapina (e non del furto) proprio lacondotta di strappare la collanina portata al collo dalla vittima e, in quanto tale,aderente al suo corpo, dovendosi ricordare che «ricorre il delitto di rapinaquando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza dellapersona offesa, anche ove la "res" sia particolarmente aderente al corpo delpossessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo ilsoggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerentealla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso èla violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale sirealizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quandola violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa averericadute sulla persona che la detiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenutocorretta la qualificazione come rapina dei fatti commessi dall'imputato che,avvicinate da tergo le persone offese, di età avanzata, afferrava loro la testa e labloccava con una manovra di compressione, garantendosi l'immobilità necessariaa sfilare gli orecchini dai lobi delle vittime)» (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019,Melegari, Rv. 276558 – 01).3. Il secondo motivo — afferente alla negata esclusione dellaresponsabilità concorsuale del coimputato — è del pari inammissibile.Pur volendosi rintracciare un astratto (non esplicitato) interessedell’imputato a escludere il concorso del correo per le ricadute che ciò avrebbe inpunto di configurabilità dell’aggravante delle più persone riunite, va -comunque-rilevato che l’odierno ricorrente, con l’atto di appello, non esponeva nessunacensura alla sentenza di primo grado in riferimento alla partecipazione delcoimputato alla rapina.Da ciò discende che la questione non può essere devoluta per la prima voltacon il ricorso, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorsoproposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che nonsiano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, èinammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistatoefficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654del 1983 Rv. 163291)» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 274346-01).Va rimarcato che il coimputato -diversamente dall’odierno ricorrente - nonha impugnato la sentenza della corte di appello oggi in esame, che haconfermato la sua partecipazione alla rapina, così che il concorso del correo alfatto delittuoso ha acquisito efficacia di giudicato anche per tale ulterioreragione.Da qui l’inammissibilità del motivo.4. Il terzo motivo — con cui si lamenta la mancata applicazionedella diminuente per fatti di lieve entità introdotta dalla sentenza additiva dellaCorte Costituzionale n. 86/2024 — è inammissibile perché manifestamenteinfondato.Il ricorrente, in effetti, aveva richiesto alla corte di appello la c.d.appello mediante atto di motivi nuovi depositato il 21 dicembre 2024, daconsiderarsi tempestivamente formulato all'esito della pronuncia della CorteCostituzionale, intervenuta successivamente alla proposizione dell'originario attodi appello; la difesa ha dunque correttamente attivato lo strumento processualeprevisto dall'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. per sottoporre alla cognizione delgiudice di secondo grado la questione relativa all'applicabilità della nuovaQuesta Corte, tuttavia, ha già avuto modo di affermare che «non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suorigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4,n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746del 13/12/2018, 2019, Currà, Rv. 275500 – 01).4.1. Occorre muovere da una premessa di ordine sistematico circa ilrapporto tra l’attenuante comune di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.e quella di matrice costituzionale, introdotta dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 86 del 2024 con riferimento al delitto di rapina (esuccessivamente estesa, in parte qua, ad altre fattispecie attraverso analoghepronunce di illegittimità costituzionale).Per come spiegato da questa Corte nella motivazione della sentenza n.45792 del 04/12/2024 (Sez. 2, Cizmic, Rv. 287359 – 01) le due circostanzemerito deve fare riferimento. L’attenuante codicistica richiede infatti diapprezzare, alternativamente, il danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero —nei delitti determinati da motivi di lucro — il lucro di speciale tenuità, sempre chel’evento dannoso o pericoloso prodotto dal reato risulti, nel suo complesso, dispeciale tenuità. L’attenuante costituzionale, dal canto suo, impone di valutarese, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione,ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti,complessivamente, di lieve entità.Entrambe le disposizioni convergono nell’apprezzamento dell’offensività inconcreto del fatto, sia sotto il profilo della modestia dell’evento dannoso opericoloso, sia sotto quello, più ampio, delle modalità della condotta.Tale sovrapponibilità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di questaCorte, la quale ha qualificato l’attenuante di lieve entità come strumento che siaggiunge alla circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62, comma primo,n. 4, cod. pen., ai fini dell’adeguamento della sanzione al fatto, sicché il previoriconoscimento dell’una non impedisce una rivalutazione delle caratteristichedella condotta e della entità del danno, allo specifico fine di concedere l’ulterioreVale la pena ricordare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 42124 del27/06/2024 ([OSCURATO:PERSONA], Rv. 287095 – 02), hanno chiarito che ai fini dellaconfigurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., inrelazione al delitto di rapina, «non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia dimodestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosiconnessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza ola minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede, oltre alpatrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggreditoper la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione dellapredetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazionecomplessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati», cosìconfermandosi la sostanziale sovrapponibilità con l’attenuante di matricecostituzionale, per la cui configurazione è necessario valutare «la natura, laspecie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, particolare tenuità deldanno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità» e «postula una valutazione delfatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difettiin rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, aimezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazioneall'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valoredei beni sottratti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenzadell'indicata attenuante in relazione a due rapine di apparecchi cellulari,perpetrate provocando lesioni alla persona offesa e in un contesto di attipersecutori)» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01).4.2. Il descritto rapporto di sostanziale sovrapponibilità dei parametrivalutativi comporta, quale corollario logicamente necessario, che l’esclusionedell’attenuante comune, quando motivata con riferimento non già al solo profilodel danno patrimoniale, bensì alla non tenuità del fatto nel suo complesso —comprensivo, dunque, anche delle modalità, dei mezzi e delle circostanzedell’azione — assorbe e rende superflua un’autonoma motivazione sul diniegodella diminuente costituzionale.Diversamente opinando, si perverrebbe all’esito illogico di richiedere algiudice di merito una duplicazione dell’apparato argomentativo a fronte di ungiudizio di fatto già compiutamente reso, e fondato su elementi — l’assenza ditenuità del danno e, congiuntamente, l’assenza di lieve entità del fatto nel suocomplesso — che esauriscono, sovrapponendosi, il perimetro valutativo dientrambe le disposizioni.La motivazione resa in ordine al diniego dell’attenuante ex art. 62, commaprimo, n. 4, cod. pen., quando si estenda — come nel caso di specie — allavalutazione negativa del fatto nella sua interezza, e non si limiti al solo datopatrimoniale, costituisce pertanto motivazione idonea a sorreggere anche ildiniego della diminuente di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del2024, senza che sia necessaria un’ulteriore, autonoma esplicitazione.La Corte di merito, invero, dopo avere richiamato il principio di dirittofissato dalle Sezioni Unite con la sentenza sopra menzionata (n. 42124 del27/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287095 – 02) ha escluso l’attenuante di cui all’art.62, comma primo, n. 4, cod. pen. osservando (a pag. 8) che, «Parametri nonricorrenti nel caso che ci occupa laddove se, da un lato, il bene non potevaritenersi di modestissimo valore economico, anche a voler considerare laquotazione operata dal gioielliere Failla, peraltro interessato a sminuire il valoredell’oggetto, dall’altro, le modalità e le circostanze del fatto e la significativaintimidazione operata sulla vittima, escludono l’applicabilità dell’attenuante inesame».Tale apprezzamento, investendo non solo il dato del danno patrimoniale mala complessiva gravità della condotta, si appalesa idoneo a sorreggere, per leragioni sopra esposte, anche il diniego dell’attenuante costituzionale, sicché ilmotivo di ricorso, nella parte in cui lamenta un vizio di omessa motivazione simostra manifestamente infondato.5. Il quarto motivo — relativo al diniego delle pene sostitutive — èinammissibile in quanto meramente reiterativo e, comunque, manifestamenteinfondato.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte territoriale non siè limitata a richiamare i precedenti penali dell'imputato in termini meramenteostativi, ma ha compiutamente valutato — come impone l'art. 58 l. n. 689/1981nel testo risultante dalla riforma Cartabia — i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.riferiti al fatto oggetto di giudizio, pervenendo alla conclusione che la personalitàdell'imputato, desunta anche dalla condotta successiva al reato in esame —caratterizzata dalla reiterazione senza soluzione di continuità di fatti della stessaspecie nonché di reati in materia di armi e di resistenza a pubblico ufficiale —rendesse le sanzioni sostitutive inidonee a garantire la prevenzione del pericolodi commissione di ulteriori reati, non potendosi fare affidamento sul rispettodelle relative prescrizioni da parte di un soggetto che le precedenti condanne e leconnesse carcerazioni non hanno avuto alcun effetto deterrente.6. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso,ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissatain ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 25333/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris