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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29935/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1302/22 della Corte di appello di Milano del 23/02/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di evasione dagli arresti domiciliari (artt. 99, 385 cod. pen.), confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di otto mesi di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con un primo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen.

Il ricorrente allega di essersi presentato spontaneamente presso i Carabinieri di Legnano in data 25 luglio 2020, motivando il suo allontanamento dal domicilio coatto con la convinzione di non dover più soggiacere al regime degli arresti domiciliari a seguito della notifica del provvedimento dell'Ufficio di Sorveglianza di Varese attestante la condanna definitiva con affidamento in prova provvisorio.

La Corte d'appello ha, invece, sostenuto che la situazione considerata non poteva equipararsi ad una spontanea costituzione all'autorità, non avendo l'imputato animo di costituirsi quanto esclusivamente di eviclenziare l'emissione di quel provvedimento, secondo lui comportante il fatto di non dovere più soggiacere al regime degli arresti domiciliari (pag. 4 sent.).

Il ricorrente prospetta, per contro, la tesi che l'invocata circ:ostanza attenuante presuppone unicamente il dato oggettivo dell'avvenuta costituzione prima della condanna.

Con un secondo motivo deduce, inoltre, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione.

2. La Corte di appello di Milano ha negato l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. ritenendo che, pur essendosi l'imputato presentato spontaneamente presso la [OSCURATO:PERSONA] di Legnano, la condotta non era stata dettata dall'intento di costituirsi, così da integrare il cd.ravvedimento attuoso premiato dalla circostanza in esame, bensì di spiegare le ragioni del suo allontanamento dal domicilio coatto sul presupposto (infondato) di non dover più sottostare al regime degli arresti domiciliari.

La denegata applicazione nella fattispecie dell'attenuante in esame non risulta, tuttavia, conforme alla ratio legis che la ispira, che è quella di consentire alle forze di polizia il ripristino dello stato di detenzione domiciliare, consentendo alle stesse di risparmiare tempo e risorse di personale altrimenti necessari per il ristabilimento coattivo.

La giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è, del resto, più volte espressa in tal senso affermando il principio che al fine di integrare la circostanza attenuante speciale del delitto di evasione, prevista dall'art. 385, quarto comma, cod. pen, è sufficiente che il rientro in carcere sia volontario e non conseguente alla coazione fisica delle forze dell'ordine, senza la necessità di verificare la spontaneità del comportamento, o l'eventuale influenza di sollecitazioni, consigli o diffide, atteso che lo scopo della previsione è il ripristino tempestivo dello stato di detenzione, ottenuto senza dispendio di energie da parte delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 9960 del 29/01/2003, Manzi, Rv. 224043).

Nota è, altresì, la ritenuta equiparazione tra la costituzione in carcere in senso proprio e quella eseguita presso gli organi preposti alla vigilanza del rispetto dell'osservanza e delle prescrizioni degli arresti domiciliari o che comunque hanno l'obbligo di tradurre l'evasore in carcere (Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, Comandatore, Rv. 262154; Sez. 6, n. 42751 del 24/09/2014, Riccio, Rv. 260433; Sez. 6, ord. n. 1777 del 16/10/2002, dep. 2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223320; Sez. 6, n. 3690 del 11/02/1993, Oldani, Rv. 193873), senza che possa in senso contrario ostare il movente all'origine di tale comportamento materiale, la cui rilevanza è già compiutamente apprezzata dalla legge.

Quella in esame è del resto una circostanza di natura chiaramente oggettiva (art. 70, primo comma, n. 1, cod. pen.) attenendo al tempo, al luogo e ad una delle possibili modalità riparatrici dell'azione tipica penalmente rilevante e trova, pertanto, applicazione al verificarsi della condotta materiale espressamente descritta dalla legge (costituzione in carcere) o di quella individuata dallo interprete come alla stessa equipollente.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata relativamente a tale punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale, dovendo, per contro, acquisire forza di giudicato ai sensi dell'art. 624 cod. proc. peri, l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al contestato delitto di evasione.3.

Manifestamente infondata è, per contro, la seconda doglianza concernente l'omessa esclusione della contestata recidiva, a fronte dell'ineccepibile diniego opposto dalla Corte territoriale alla richiesta difensiva mediante richiamo ai plurimi precedenti penali da cui l'imputato risulta gravato (pag. 4 sentenza).

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1302/22 della Corte di appello di Milano del 23/02/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di evasione dagli arresti domiciliari (artt. 99, 385 cod. pen.), confermando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di otto mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con un primo motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. Il ricorrente allega di essersi presentato spontaneamente presso i Carabinieri di Legnano in data 25 luglio 2020, motivando il suo allontanamento dal domicilio coatto con la convinzione di non dover più soggiacere al regime degli arresti domiciliari a seguito della notifica del provvedimento dell'Ufficio di Sorveglianza di Varese attestante la condanna definitiva con affidamento in prova provvisorio. La Corte d'appello ha, invece, sostenuto che la situazione considerata non poteva equipararsi ad una spontanea costituzione all'autorità, non avendo l'imputato animo di costituirsi quanto esclusivamente di eviclenziare l'emissione di quel provvedimento, secondo lui comportante il fatto di non dovere più soggiacere al regime degli arresti domiciliari (pag. 4 sent.). Il ricorrente prospetta, per contro, la tesi che l'invocata circ:ostanza attenuante presuppone unicamente il dato oggettivo dell'avvenuta costituzione prima della condanna. Con un secondo motivo deduce, inoltre, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione. 2. La Corte di appello di Milano ha negato l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. ritenendo che, pur essendosi l'imputato presentato spontaneamente presso la [OSCURATO:PERSONA] di Legnano, la condotta non era stata dettata dall'intento di costituirsi, così da integrare il cd.ravvedimento attuoso premiato dalla circostanza in esame, bensì di spiegare le ragioni del suo allontanamento dal domicilio coatto sul presupposto (infondato) di non dover più sottostare al regime degli arresti domiciliari. La denegata applicazione nella fattispecie dell'attenuante in esame non risulta, tuttavia, conforme alla ratio legis che la ispira, che è quella di consentire alle forze di polizia il ripristino dello stato di detenzione domiciliare, consentendo alle stesse di risparmiare tempo e risorse di personale altrimenti necessari per il ristabilimento coattivo. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è, del resto, più volte espressa in tal senso affermando il principio che al fine di integrare la circostanza attenuante speciale del delitto di evasione, prevista dall'art. 385, quarto comma, cod. pen, è sufficiente che il rientro in carcere sia volontario e non conseguente alla coazione fisica delle forze dell'ordine, senza la necessità di verificare la spontaneità del comportamento, o l'eventuale influenza di sollecitazioni, consigli o diffide, atteso che lo scopo della previsione è il ripristino tempestivo dello stato di detenzione, ottenuto senza dispendio di energie da parte delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 9960 del 29/01/2003, Manzi, Rv. 224043). Nota è, altresì, la ritenuta equiparazione tra la costituzione in carcere in senso proprio e quella eseguita presso gli organi preposti alla vigilanza del rispetto dell'osservanza e delle prescrizioni degli arresti domiciliari o che comunque hanno l'obbligo di tradurre l'evasore in carcere (Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, Comandatore, Rv. 262154; Sez. 6, n. 42751 del 24/09/2014, Riccio, Rv. 260433; Sez. 6, ord. n. 1777 del 16/10/2002, dep. 2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223320; Sez. 6, n. 3690 del 11/02/1993, Oldani, Rv. 193873), senza che possa in senso contrario ostare il movente all'origine di tale comportamento materiale, la cui rilevanza è già compiutamente apprezzata dalla legge. Quella in esame è del resto una circostanza di natura chiaramente oggettiva (art. 70, primo comma, n. 1, cod. pen.) attenendo al tempo, al luogo e ad una delle possibili modalità riparatrici dell'azione tipica penalmente rilevante e trova, pertanto, applicazione al verificarsi della condotta materiale espressamente descritta dalla legge (costituzione in carcere) o di quella individuata dallo interprete come alla stessa equipollente. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata relativamente a tale punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale, dovendo, per contro, acquisire forza di giudicato ai sensi dell'art. 624 cod. proc. peri, l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al contestato delitto di evasione.3. Manifestamente infondata è, per contro, la seconda doglianza concernente l'omessa esclusione della contestata recidiva, a fronte dell'ineccepibile diniego opposto dalla Corte territoriale alla richiesta difensiva mediante richiamo ai plurimi precedenti penali da cui l'imputato risulta gravato (pag. 4 sentenza). P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata relativamente all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penal
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