CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 36167/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15184-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - r contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato- avverso il decreto della CORTE d'APPELLO di PERUGIA, depositato il 7/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dal ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia istanza di ammissione al patrocinio a spese C306 dello Stato al fine della proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia del 16 marzo 2018 n. 174 emessa all'esito di un giudizio che vedeva la società attrice per una richiesta di risarcimento del danno. Il Consiglio dell'Ordine dichiarava l'istanza inammissibile in data 14/3/2019 e la Corte d'Appello di Perugia, cui successivamente si rivolgeva la ricorrente, con decreto del 7 maggio 2019, dichiarava la propria incompetenza. A seguito di tale provvedimento, la società ha riproposto l'istanza a questa Corte. L'istanza deve essere dichiarata inammissibile, ritenendo la Corte di dover fare applicazione del principio secondo cui (Cass. n. 24111/2019) in tema di patrocinio a spese dello Stato, ove l'interessato intenda proporre ricorso per cassazione e il consiglio dell'ordine competente, ossia quello del luogo in cui ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, non abbia accolto l'istanza, essa va riproposta a quel magistrato; infatti, la Corte di cassazione non provvede mai su tale istanza, atteso il combinato disposto degli artt. 124 e 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 e come è reso palese anche dall'art. 93, comma 1, del medesimo d.P.R. per il processo penale, previsione non espressamente ribadita con riguardo al processo civile perché, in detta ipotesi, l'istanza non è proposta affatto, di regola, al giudice, ma al consiglio dell'ordine. Né può attribuirsi rilievo ostativo al fatto che la Corte d'Appello di Perugia si sia a suo tempo dichiarata incompetente, atteso che avverso il provvedimento non risulta essere stata proposta opposizione e che quindi quello emesso è provvedimento che riveste valenza essenzialmente amministrativa. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ric. 2019 n. 14003 sez. M2 - ud. 24-06-2021 -2- Nulla a disporre quanto alle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile; Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 24_giu no [OSCURATO:PERSONA] C L