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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02354/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 02/02/2021 dal Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brindisi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 185 comma 1, 219 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008, a lui ascritto, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 30NICA soc. coop., per la mancata sottoposizione di tre lavoratori alla sorveglianza sanitaria.

2. L'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è stato trasmesso a questa Suprema Corte dalla Corte d'Appello di Lecce (che ha ritenuto la sentenza inappellabile trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda).

Nell'atto di ricorso, l'imputato censura la ritenuta sussistenza della qualifica di legale rappresentante della cooperativa, sottolineando che, alle proprie dimissioni del 2016, non avevano fatto seguito i dovuti provvedimenti ministeriali.

Si censura inoltre l'errata valutazione in ordine alle attenuanti generiche, e si sollecita il riconoscimento della continuazione e la concessione della sospensione condizionale.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la conversione ex art. 568 cod. proc. pen. non poteva aver luogo quando la volontà dell'impugnante risulti chiaramente volta all'utilizzo del mezzo non consentito: situazione sussistente nella fattispecie in esame, in cui l'impugnante aveva proposto appello sollecitando una nuova valutazione nel merito, e comunque deducendo motivi estranei al sindacato di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Devono invero essere condivise le considerazioni del Procuratore Generale, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di conversione dell'impugnazione, l'appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo - al di là dell'apparente nomen juris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile» (Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624 - 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, nessun dubbio può sussistere sulla effettiva volontà della difesa [OSCURATO:PERSONA] di proporre appello avverso la sentenza di condanna, essendo state formulate, per un verso, censure strettamente legate al merito della vicenda, con la riproposizione della tesi secondo cui doveva conferirsi valenza liberatoria alle dimissioni rassegnate (tesi peraltro ribadita, nel ricorso, senza alcun effettivo confronto con la diffusa motivazione con cui il Tribunale l'aveva disattesa, per ragioni sostanziali oltre che formali: cfr. pag. 3 segg. della sentenza impugnata).

Per altro verso, la difesa ha sollecitato una rivalutazione della concedibilità delle attenuanti generiche, l'applicazione della continuazione e la concessione della sospensione condizionale della pena: profili evidentemente estranei al sindacato di legittimità.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dell'appello, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 02/02/2021 dal Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Brindisi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 185 comma 1, 219 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008, a lui ascritto, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 30NICA soc. coop., per la mancata sottoposizione di tre lavoratori alla sorveglianza sanitaria. 2. L'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è stato trasmesso a questa Suprema Corte dalla Corte d'Appello di Lecce (che ha ritenuto la sentenza inappellabile trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda). Nell'atto di ricorso, l'imputato censura la ritenuta sussistenza della qualifica di legale rappresentante della cooperativa, sottolineando che, alle proprie dimissioni del 2016, non avevano fatto seguito i dovuti provvedimenti ministeriali. Si censura inoltre l'errata valutazione in ordine alle attenuanti generiche, e si sollecita il riconoscimento della continuazione e la concessione della sospensione condizionale. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la conversione ex art. 568 cod. proc. pen. non poteva aver luogo quando la volontà dell'impugnante risulti chiaramente volta all'utilizzo del mezzo non consentito: situazione sussistente nella fattispecie in esame, in cui l'impugnante aveva proposto appello sollecitando una nuova valutazione nel merito, e comunque deducendo motivi estranei al sindacato di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Devono invero essere condivise le considerazioni del Procuratore Generale, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di conversione dell'impugnazione, l'appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo - al di là dell'apparente nomen juris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile» (Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018, Eliseo, Rv. 274624 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, nessun dubbio può sussistere sulla effettiva volontà della difesa [OSCURATO:PERSONA] di proporre appello avverso la sentenza di condanna, essendo state formulate, per un verso, censure strettamente legate al merito della vicenda, con la riproposizione della tesi secondo cui doveva conferirsi valenza liberatoria alle dimissioni rassegnate (tesi peraltro ribadita, nel ricorso, senza alcun effettivo confronto con la diffusa motivazione con cui il Tribunale l'aveva disattesa, per ragioni sostanziali oltre che formali: cfr. pag. 3 segg. della sentenza impugnata). Per altro verso, la difesa ha sollecitato una rivalutazione della concedibilità delle attenuanti generiche, l'applicazione della continuazione e la concessione della sospensione condizionale della pena: profili evidentemente estranei al sindacato di legittimità. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dell'appello, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022
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