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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33578/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. • FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, decidendo quale giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 627, c.p.p., confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 11.2.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 12, co. 3, lett. a, e co. 3 ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998. [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato dalla corte territoriale, è stato addebitato di avere compiuto atti diretti a procurare l'illegale ingresso in Italia di 124 cittadini stranieri, a fine di profitto, mediante presentazione di fittizie istanze di rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato, relative ai "decreti flussi" degli anni 2010 e 2011, a nome delle società indicate nel capo di imputazione, riconducibili ai coniugi Dionisi-Bianchi, di fatto inattive e con posizioni contributive chiuse o sospese, indicando in alcuni casi come indirizzo fittizio per la sistemazione alloqgiativa degli stranieri/ l'alloggio popolare assegnato ai suddetti coniugi, sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] 327, nonché indicando in quasi tutti i casi come sede di lavoro effettivo l'indirizzo di via del Levii, n. 11, dove le menzionate società avevano sede solo formale, trattandosi di luogo in cui operava un altro "CAF".

Va, altresì, precisato che in origine al Dionisi erano stati anche contestati il reato associativo di cui al capo A), in relazione al quale la stessa corte di appello di Roma, con sentenza del 15.3.2018, lo aveva mandato assolto con la formula perché il fatto non sussiste, nonché una serie di reati di falso ex art. 5, co. 8 bis, d.

Igs. n. 286 del 1998, di cui ai capi da C) a L), di cui la Corte di Cassazione, con sentenza del 23.9.2020, dichiarava l'estinzione per sopravvenuto decorso del relativo termine di prescrizione, annullando, sul punto, senza rinvio la menzionata sentenza della corte di appello di Roma, che, al tempo stesso, veniva annullata con rinvio per nuovo esame, con riferimento al reato di cui al capo B), avendo i giudici di legittimità ritenuto meramente apparente la motivazione della sentenza con cui la corte di appello di Roma aveva rigettato l'impugnazione articolata al riguardo dal prevenuto.

2. Avverso la nuova sentenza della corte territoriale del 29.1.2021, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione "per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della natura fittizia delle domande di cui al capo B) dell'imputazione, per mancanza di motivazione e per travisamento del contenuto degli elementi probatori acquisiti al processo".

In particolare il Dionisi lamenta un vero e proprio travisamento della prova con riferimento alla presunta inattività delle società riconducibili al Dionisi, che non trova alcun riscontro nelle risultanze processuali, apparendo una conclusione manifestamente illogica, laddove la stessa corte territoriale ha evidenziato come le società in questione (in particolare la "Italiana Servizi soc. coop"; la "Nuteco srI"; la "Comunicazione di Valore srI"; la "Edilizia Generale 2010 srI"; la "[OSCURATO:SOCIETA]" e la "[OSCURATO:PERSONA] srl"), in passato fossero attive e fornite di dipendenti, non pol:endosi desumere dalla semplice sospensione disposta dall'I.N.P.S. la mancanza di capacità di assunzione in capo alle suddette società.

La corte di appello, inoltre, non considera che l'indirizzo di via Levii n. 11, corrispondente a una saracinesca dove veniva individuato il CiA.F. di tale [OSCURATO:PERSONA], era stato indicato nelle cd. domande flussi non come il luogo dove veniva espletata l'attività lavorativa dei cittadini stranieri, ma come la sede legale della società, come dimostrato dal fatto che non tutte le domande avevano come indicazione la sede di via Levii, n. 11, bensì anche altri indirizzi, coincidenti con le sedi legali della società; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato.

3. Diverse appaiono le ragioni che inficiano il ricorso presentato nell'interesse del Dionisi, sotto il profilo della inammissibilità.

3.1. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei prec:edenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cessazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass.„ Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo un condivisibile orientamento, il ricorso per cessazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado di radicalmente inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.

3.2. Sotto altro profilo il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto fondato su di un motivo, come quello in esame, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta realmente), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez.

IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. :34270 del 03/07 4/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710).

La corte territoriale, invero, ha reso una motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, evidenziando, con logico argomentare, attraverso una valutazione non parcellizzata, la pluralità di elementi processuali, tutti convergenti nel rivelare la natura assolutamente fittizia del rapporto di lavoro subordinato indicato nelle cd domande flussi, costituiti: 1) dalla inattività delle società facenti capo al Dionisi ovvero dalla sospensione o dalle chiusure delle relative posizioni contributive I.N.P.S; 2) dalla circostanza che tutte le società in questione, pur svolgendo attività diverse, avessero una sede legale del tutto fittizia, in quanto l'indirizzo di via dei Levii n. 11, corrisponde a una semplice saracinesca singola; 3) dalla ulteriore circostanza che nelle istanze di rilascio o rinnovo di nulla- osta di lavoro subordinato i cittadini extracomunitari avevano indicato come luogo di lavoro, ossia come luogo in cui fisicamente si recavano a prestare attività lavorativa e dove essere reperibili ad eventuali controlli dell'autorità, proprio via dei Levii, n. 11, luogo palesemente inadeguato per le sue piccole dimensioni a ospitare quotidianamente decine e decine di lavoratori subordinati; 4) dal decisivo contenuto delle dichiarazioni dei suddetti lavoratori extracomunitari, che hanno riferito non solo di non essersi mai recati a lavorare presso l'indirizzo di via Levii, n. 11., ma, addirittura, di non avere mai lavorato per il Dionisi, pur risultando quest'ultimo il loro datore di lavoro, aggiungendo taluno anche di avere pagato somme di denaro al ricorrente, senza averlo ottenuto (cfr. pp. 19-24 della sentenza di secondo grado).

4. Inammissibile in quanto fondato su censure di merito, peraltro rappresentate genericamente, si appalesa il motivo di impugnazione sull'entità del trattamento sanzionatorio, con cui il ricorrente contesta l'affermazione della corte di appello, secondo cui il rigetto della richiesta difensiva si giustifica alla luce delle rilevanti somme di denaro percepite nel corso degli anni dal Dionisi, dato, ad avviso del ricorrente, non corrispondente al vero.

Ed invero, come è noto, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133, c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anc:he un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).

In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità, con costante insegnamento, ha chiarito che il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si giustifica anche solo sulla base della gravità della condotta o dei soli precedenti penali dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).

A tali principi si è uniformata la corte territoriale, che ha correttamente individuato nella gravità dei fatti per cui si procede, desunta dall'articolato e diffuso sistema illecito creato dal Dionisi e anche dalle rilevanti somme di denaro ricevute nel corso degli anni nell'ambito di tale sistema , su cui, giova evidenziare, hanno riferito i cittadini extracomunitari, e nella esistenza di plurimi precedenti penali a carico di quest'ultimo, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., rilevando, al tempo stesso, l'insussistenza di elementi positivi di segno contrario, che il ricorrente, peraltro nemmeno indica.

Sicché sul punto il motivo di impugnazione del Dionisi è anche manifestamente infondato.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni clii inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. • FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, decidendo quale giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 627, c.p.p., confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 11.2.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 12, co. 3, lett. a, e co. 3 ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998. [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato dalla corte territoriale, è stato addebitato di avere compiuto atti diretti a procurare l'illegale ingresso in Italia di 124 cittadini stranieri, a fine di profitto, mediante presentazione di fittizie istanze di rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato, relative ai "decreti flussi" degli anni 2010 e 2011, a nome delle società indicate nel capo di imputazione, riconducibili ai coniugi Dionisi-Bianchi, di fatto inattive e con posizioni contributive chiuse o sospese, indicando in alcuni casi come indirizzo fittizio per la sistemazione alloqgiativa degli stranieri/ l'alloggio popolare assegnato ai suddetti coniugi, sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] 327, nonché indicando in quasi tutti i casi come sede di lavoro effettivo l'indirizzo di via del Levii, n. 11, dove le menzionate società avevano sede solo formale, trattandosi di luogo in cui operava un altro "CAF". Va, altresì, precisato che in origine al Dionisi erano stati anche contestati il reato associativo di cui al capo A), in relazione al quale la stessa corte di appello di Roma, con sentenza del 15.3.2018, lo aveva mandato assolto con la formula perché il fatto non sussiste, nonché una serie di reati di falso ex art. 5, co. 8 bis, d. Igs. n. 286 del 1998, di cui ai capi da C) a L), di cui la Corte di Cassazione, con sentenza del 23.9.2020, dichiarava l'estinzione per sopravvenuto decorso del relativo termine di prescrizione, annullando, sul punto, senza rinvio la menzionata sentenza della corte di appello di Roma, che, al tempo stesso, veniva annullata con rinvio per nuovo esame, con riferimento al reato di cui al capo B), avendo i giudici di legittimità ritenuto meramente apparente la motivazione della sentenza con cui la corte di appello di Roma aveva rigettato l'impugnazione articolata al riguardo dal prevenuto. 2. Avverso la nuova sentenza della corte territoriale del 29.1.2021, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione "per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della natura fittizia delle domande di cui al capo B) dell'imputazione, per mancanza di motivazione e per travisamento del contenuto degli elementi probatori acquisiti al processo". In particolare il Dionisi lamenta un vero e proprio travisamento della prova con riferimento alla presunta inattività delle società riconducibili al Dionisi, che non trova alcun riscontro nelle risultanze processuali, apparendo una conclusione manifestamente illogica, laddove la stessa corte territoriale ha evidenziato come le società in questione (in particolare la "Italiana Servizi soc. coop"; la "Nuteco srI"; la "Comunicazione di Valore srI"; la "Edilizia Generale 2010 srI"; la "[OSCURATO:SOCIETA]" e la "[OSCURATO:PERSONA] srl"), in passato fossero attive e fornite di dipendenti, non pol:endosi desumere dalla semplice sospensione disposta dall'I.N.P.S. la mancanza di capacità di assunzione in capo alle suddette società. La corte di appello, inoltre, non considera che l'indirizzo di via Levii n. 11, corrispondente a una saracinesca dove veniva individuato il CiA.F. di tale [OSCURATO:PERSONA], era stato indicato nelle cd. domande flussi non come il luogo dove veniva espletata l'attività lavorativa dei cittadini stranieri, ma come la sede legale della società, come dimostrato dal fatto che non tutte le domande avevano come indicazione la sede di via Levii, n. 11, bensì anche altri indirizzi, coincidenti con le sedi legali della società; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato. 3. Diverse appaiono le ragioni che inficiano il ricorso presentato nell'interesse del Dionisi, sotto il profilo della inammissibilità. 3.1. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei prec:edenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cessazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass.„ Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo un condivisibile orientamento, il ricorso per cessazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado di radicalmente inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. 3.2. Sotto altro profilo il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto fondato su di un motivo, come quello in esame, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta realmente), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. :34270 del 03/07 4/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). La corte territoriale, invero, ha reso una motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, evidenziando, con logico argomentare, attraverso una valutazione non parcellizzata, la pluralità di elementi processuali, tutti convergenti nel rivelare la natura assolutamente fittizia del rapporto di lavoro subordinato indicato nelle cd domande flussi, costituiti: 1) dalla inattività delle società facenti capo al Dionisi ovvero dalla sospensione o dalle chiusure delle relative posizioni contributive I.N.P.S; 2) dalla circostanza che tutte le società in questione, pur svolgendo attività diverse, avessero una sede legale del tutto fittizia, in quanto l'indirizzo di via dei Levii n. 11, corrisponde a una semplice saracinesca singola; 3) dalla ulteriore circostanza che nelle istanze di rilascio o rinnovo di nulla- osta di lavoro subordinato i cittadini extracomunitari avevano indicato come luogo di lavoro, ossia come luogo in cui fisicamente si recavano a prestare attività lavorativa e dove essere reperibili ad eventuali controlli dell'autorità, proprio via dei Levii, n. 11, luogo palesemente inadeguato per le sue piccole dimensioni a ospitare quotidianamente decine e decine di lavoratori subordinati; 4) dal decisivo contenuto delle dichiarazioni dei suddetti lavoratori extracomunitari, che hanno riferito non solo di non essersi mai recati a lavorare presso l'indirizzo di via Levii, n. 11., ma, addirittura, di non avere mai lavorato per il Dionisi, pur risultando quest'ultimo il loro datore di lavoro, aggiungendo taluno anche di avere pagato somme di denaro al ricorrente, senza averlo ottenuto (cfr. pp. 19-24 della sentenza di secondo grado). 4. Inammissibile in quanto fondato su censure di merito, peraltro rappresentate genericamente, si appalesa il motivo di impugnazione sull'entità del trattamento sanzionatorio, con cui il ricorrente contesta l'affermazione della corte di appello, secondo cui il rigetto della richiesta difensiva si giustifica alla luce delle rilevanti somme di denaro percepite nel corso degli anni dal Dionisi, dato, ad avviso del ricorrente, non corrispondente al vero. Ed invero, come è noto, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133, c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anc:he un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549). In questa prospettiva la giurisprudenza di legittimità, con costante insegnamento, ha chiarito che il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si giustifica anche solo sulla base della gravità della condotta o dei soli precedenti penali dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. 3, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172; Cass., Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). A tali principi si è uniformata la corte territoriale, che ha correttamente individuato nella gravità dei fatti per cui si procede, desunta dall'articolato e diffuso sistema illecito creato dal Dionisi e anche dalle rilevanti somme di denaro ricevute nel corso degli anni nell'ambito di tale sistema , su cui, giova evidenziare, hanno riferito i cittadini extracomunitari, e nella esistenza di plurimi precedenti penali a carico di quest'ultimo, l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., rilevando, al tempo stesso, l'insussistenza di elementi positivi di segno contrario, che il ricorrente, peraltro nemmeno indica. Sicché sul punto il motivo di impugnazione del Dionisi è anche manifestamente infondato. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni clii inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibi
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