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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 27787/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05C9VJH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 4 marzo 2025, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Firenze ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs.n. 286/1998 e lo ha condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda; Ritenuto che il ricorso lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e in subordine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni in forza delle quali il giudice di merito ne ha escluso l'applicabilità; che in particolare l'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 non era stato considerato applicabile in ragione dell'oggettiva gravità del fatto e dalla non occasionalità della condotta, emergente dai precedenti cinque fotosegnalamenti e dal deferimento per reati analoghi; che la concessione delle circostanze attenuanti generiche era stata motivata pure con riferimento alla condotta anteatta e in ogni caso tale beneficio richiede la sussistenza di elementi positivi favorevoli all'imputato che non sono emersi; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2025 Il C rè estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05C9VJH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 4 marzo 2025, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Firenze ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs.n. 286/1998 e lo ha condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda; Ritenuto che il ricorso lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e in subordine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni in forza delle quali il giudice di merito ne ha escluso l'applicabilità; che in particolare l'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 non era stato considerato applicabile in ragione dell'oggettiva gravità del fatto e dalla non occasionalità della condotta, emergente dai precedenti cinque fotosegnalamenti e dal deferimento per reati analoghi; che la concessione delle circostanze attenuanti generiche era stata motivata pure con riferimento alla condotta anteatta e in ogni caso tale beneficio richiede la sussistenza di elementi positivi favorevoli all'imputato che non sono emersi; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025 Il C rè estensore Il
Sentenza Cassazione n. 27787/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris