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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 19011/2024

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uente DECRETO sul ricorso 4558-2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] B. STORACE, con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1455 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Milano e depositata il 25 luglio 2019, nella causa iscritta al n. 483/2019 R.G., [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] ilricorso s’intend e , pertanto, rinuncia t o ; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che possono essere integralmente compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, che hanno visto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 4558-2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] B. STORACE, con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1455 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Milano e depositata il 25 luglio 2019, nella causa iscritta al n. 483/2019 R.G., [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] ilricorso s’intend e , pertanto, rinuncia t o ; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che possono essere integralmente compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, che hanno visto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Decreto Cassazione n. 19011/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris