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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13776/2026

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icato recapitoPec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore; e Agenzia delle Entrate, in persona delDirettore, legale rappresentante pro tempore;- resistenti -avversola sentenza n. 1165, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio il 17.12.2019, e pubblicata il 27.2.2020;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale ClaudiaPedrelli, la quale ha confermato la propria richiesta di accogliere il ricorso;Numero registro generale 30475/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 13776/2026Data pubblicazione 12/05/2026ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Serra, per delega, nessuno essendo comparso per le resistenti;la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA], poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] di RiscossioneSpa, cui è quindi succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione, notificaval’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 097 20149071578048, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef con riferimentoall’anno 1982, per un ammontare complessivo di Euro 6.570,64.2.

La contribuente impugnava l’atto di esazione innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma contestando l’invaliditàdell’intimazione, a causa dell’omessa notificazione della prodromicacartella di pagamento, nonché la maturata prescrizione della pretesatributaria.

La CTR riteneva regolare la notificazione dell’atto presupposto,ma stimava essere maturata la prescrizione quinquennale della pretesaerariale.

In conseguenza annullava l’intimazione di pagamento.3.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, successore ex lege di EquitaliaServizi di [OSCURATO:PERSONA], incorporante di [OSCURATO:PERSONA], spiegavaappello avverso la decisione sfavorevole conseguita dalla CTP, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che laprescrizione dei tributi erariali è decennale.

La contribuente si costituiva eriproponeva le proprie censure.

La CTR confermava che la notificazionedella prodromica cartella esattoriale doveva ritenersi regolare, e ritenevache la prescrizione della pretesa erariale non fosse maturata, essendodecennale.

In conseguenza riformava la decisione dei primi giudici eriaffermava la piena validità ed efficacia dell’intimazione di pagamento.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, avverso lapronunzia del giudice dell’appello, affidandosi a due motivi di ricorso.L’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Agenzia delle Entrate hannoricevuto la notificazione del ricorso il 23.11.2020 (opera la sospensione deiNumero registro generale 30475/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 13776/2026Data pubblicazione 12/05/2026termini di cui all’art. 83 del Dl n. 18 del 2020, come conv.) ma non si sonocostituite tempestivamente nel giudizio di legittimità, depositando quindirichiesta di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica delricorso.5.

La causa era chiamata per la trattazione innanzi alla sottosezionesesta della sezione tributaria della Cassazione, ma il Collegio ritenevaopportuno sospendere la definizione del processo e disporre l’acquisizionein forma integrale dei fascicoli dei gradi di merito del giudizio.

Essendostata soppressa ex lege la sottosezione sesta, la causa è stata rifissata perla trattazione innanzi alla sezione tributaria.5.1.

All’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte, con ordinanzainterlocutaria n. 25609 depositata il 18.9.2025, ritenuto il possibile rilievonomofilattico della decisione, disponeva la definizione della causa in unaprossima pubblica udienza.5.2.

Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato l’accoglimento del ricorso.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la contribuente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 60, comma 1, lett.

B-bis del Dprn. 600 del 1973, perché la CTR ha erroneamente ritenuto valida lanotificazione della prodromica cartella di pagamento, sebbene ilprocedimento notificatorio non si fosse concluso, non essendovi prova chela raccomandata informativa sia stata effettivamente ricevuta dalladestinataria.1.1.

La CTR osserva, in proposito, che a seguito di un primo tentativodi notificazione non andato a buon fine, il notificatore si è recatonuovamente il 23.7.2004 presso il domicilio della contribuente,rilevandone la temporanea assenza.

Ricorre pertanto un’ipotesi di c.d.Numero registro generale 30475/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 13776/2026Data pubblicazione 12/05/2026irreperibilità relativa.

In conseguenza, rileva ancora il giudice dell’appello,il notificatore in data 5.8.2004 ha provveduto ad inviarle la raccomandatainformativa, perfezionando la procedura notificatoria.1.2.

La contribuente lamenta però, innanzitutto, non esservi prova chela raccomandata informativa sia stata consegnata, e quando, perché larelata di notificazione risulta non compilata.Quindi invoca il disposto di cui all’art. 60, comma 1, lett. b-bis, del Dprn. 600 del 1973, secondo cui “b-bis) se il consegnatario non è ildestinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copiadell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive ilnumero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione incalce all'originale e alla copia dell'atto stesso.

Sulla busta non sono appostisegni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Ilconsegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notiziadell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di letteraraccomandata”.

Questa disciplina, però, non risulterebbe comunqueapplicabile alla fattispecie, essendo entrata in vigore il 4.7.2006.

Inoltre,regola ipotesi diversa, quella in cui l’atto tributario sia consegnato presso ildomicilio, ma non al destinatario.

Ancora, prevede la mera spedizionedella raccomandata informativa, che nel caso di specie la CTR ha accertatoessere intervenuta, non la necessità della sua consegna.1.3.

Questa Corte regolatrice, però, ha già avuto occasione di chiarire,come segnalato anche dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte,che in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di"irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza dellaCorte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, deld.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che sianoeffettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatarioNumero registro generale 30475/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 13776/2026Data pubblicazione 12/05/2026e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'attopresso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione,Cass. sez.

VI-V, 19.4.2018, n. 9782; e non si è mancato recentemente diribadire che ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) siaavvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza dellaCorte Cost. n. 258 del 2012, ai fini della regolarità della stessa ècomunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento dellaraccomandata spedita a compimento delle formalità previste dall'indicatadisposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive dellaCorte costituzionale, Cass. sez.

V, 8.8.2025, n. 22912.1.3.1.

Rimane pertanto il dato di fatto che non è stata fornita la provadella ricezione della raccomandata informativa, essendo la attinente relatanon compilata.Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte dilegittimità è chiamata a decidere nel merito, accogliendo l’originarioricorso della contribuente ed annullando l’intimazione di pagamentoimpugnata.2.

Il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., mediante il quale la ricorrente censura laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., perché il giudice delgravame avrebbe dovuto ritenere invalida la notificazione della cartella dipagamento, e pertanto concludere che la prescrizione relativa ad unpreteso credito tributario relativo all’anno 1982, quando è stata notificatal’intimazione di pagamento, nel 2014, era ormai da tempo maturata,rimane assorbito.3.

Le spese di lite seguono l’ordinaria regola della soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniesaminate e del valore della controversia.La Corte di Cassazione,Numero registro generale 30475/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 13776/2026Data pubblicazione 12/05/2026 P.Q.Maccoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al primomotivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e, decidendo nel merito, annulla l’intimazione dipagamento n. 097 2014 9071578048.Condanna le resistenti al pagamento delle spese di lite in favore dellaricorrente, e le liquida, per il primo grado, in Euro 900,00 per compensi,oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessoricome per legge; per il grado di appello in Euro 1000,00 per compensi,oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessoricome per legge; per il giudizio di cassazione in Euro 1.400,00 percompensi, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, edaccessori come per legge, tutte somme da distrarsi in favore delprocuratore dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 5.2.2026.L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icato recapitoPec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore; e Agenzia delle Entrate, in persona delDirettore, legale rappresentante pro tempore;- resistenti -avversola sentenza n. 1165, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio il 17.12.2019, e pubblicata il 27.2.2020;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale ClaudiaPedrelli, la quale ha confermato la propria richiesta di accogliere il ricorso;Numero registro generale 30475/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 13776/2026Data pubblicazione 12/05/2026ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Serra, per delega, nessuno essendo comparso per le resistenti;la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA], poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] di RiscossioneSpa, cui è quindi succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione, notificaval’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 097 20149071578048, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef con riferimentoall’anno 1982, per un ammontare complessivo di Euro 6.570,64.2. La contribuente impugnava l’atto di esazione innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma contestando l’invaliditàdell’intimazione, a causa dell’omessa notificazione della prodromicacartella di pagamento, nonché la maturata prescrizione della pretesatributaria. La CTR riteneva regolare la notificazione dell’atto presupposto,ma stimava essere maturata la prescrizione quinquennale della pretesaerariale. In conseguenza annullava l’intimazione di pagamento.3. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, successore ex lege di EquitaliaServizi di [OSCURATO:PERSONA], incorporante di [OSCURATO:PERSONA], spiegavaappello avverso la decisione sfavorevole conseguita dalla CTP, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che laprescrizione dei tributi erariali è decennale. La contribuente si costituiva eriproponeva le proprie censure. La CTR confermava che la notificazionedella prodromica cartella esattoriale doveva ritenersi regolare, e ritenevache la prescrizione della pretesa erariale non fosse maturata, essendodecennale. In conseguenza riformava la decisione dei primi giudici eriaffermava la piena validità ed efficacia dell’intimazione di pagamento.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, avverso lapronunzia del giudice dell’appello, affidandosi a due motivi di ricorso.L’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Agenzia delle Entrate hannoricevuto la notificazione del ricorso il 23.11.2020 (opera la sospensione deiNumero registro generale 30475/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 13776/2026Data pubblicazione 12/05/2026termini di cui all’art. 83 del Dl n. 18 del 2020, come conv.) ma non si sonocostituite tempestivamente nel giudizio di legittimità, depositando quindirichiesta di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica delricorso.5. La causa era chiamata per la trattazione innanzi alla sottosezionesesta della sezione tributaria della Cassazione, ma il Collegio ritenevaopportuno sospendere la definizione del processo e disporre l’acquisizionein forma integrale dei fascicoli dei gradi di merito del giudizio. Essendostata soppressa ex lege la sottosezione sesta, la causa è stata rifissata perla trattazione innanzi alla sezione tributaria.5.1. All’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte, con ordinanzainterlocutaria n. 25609 depositata il 18.9.2025, ritenuto il possibile rilievonomofilattico della decisione, disponeva la definizione della causa in unaprossima pubblica udienza.5.2. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato l’accoglimento del ricorso.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la contribuente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 60, comma 1, lett. B-bis del Dprn. 600 del 1973, perché la CTR ha erroneamente ritenuto valida lanotificazione della prodromica cartella di pagamento, sebbene ilprocedimento notificatorio non si fosse concluso, non essendovi prova chela raccomandata informativa sia stata effettivamente ricevuta dalladestinataria.1.1. La CTR osserva, in proposito, che a seguito di un primo tentativodi notificazione non andato a buon fine, il notificatore si è recatonuovamente il 23.7.2004 presso il domicilio della contribuente,rilevandone la temporanea assenza. Ricorre pertanto un’ipotesi di c.d.Numero registro generale 30475/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 13776/2026Data pubblicazione 12/05/2026irreperibilità relativa. In conseguenza, rileva ancora il giudice dell’appello,il notificatore in data 5.8.2004 ha provveduto ad inviarle la raccomandatainformativa, perfezionando la procedura notificatoria.1.2. La contribuente lamenta però, innanzitutto, non esservi prova chela raccomandata informativa sia stata consegnata, e quando, perché larelata di notificazione risulta non compilata.Quindi invoca il disposto di cui all’art. 60, comma 1, lett. b-bis, del Dprn. 600 del 1973, secondo cui “b-bis) se il consegnatario non è ildestinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copiadell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive ilnumero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione incalce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono appostisegni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Ilconsegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notiziadell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di letteraraccomandata”. Questa disciplina, però, non risulterebbe comunqueapplicabile alla fattispecie, essendo entrata in vigore il 4.7.2006. Inoltre,regola ipotesi diversa, quella in cui l’atto tributario sia consegnato presso ildomicilio, ma non al destinatario. Ancora, prevede la mera spedizionedella raccomandata informativa, che nel caso di specie la CTR ha accertatoessere intervenuta, non la necessità della sua consegna.1.3. Questa Corte regolatrice, però, ha già avuto occasione di chiarire,come segnalato anche dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte,che in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di"irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza dellaCorte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, deld.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che sianoeffettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatarioNumero registro generale 30475/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 13776/2026Data pubblicazione 12/05/2026e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'attopresso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione,Cass. sez. VI-V, 19.4.2018, n. 9782; e non si è mancato recentemente diribadire che ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) siaavvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza dellaCorte Cost. n. 258 del 2012, ai fini della regolarità della stessa ècomunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento dellaraccomandata spedita a compimento delle formalità previste dall'indicatadisposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive dellaCorte costituzionale, Cass. sez. V, 8.8.2025, n. 22912.1.3.1. Rimane pertanto il dato di fatto che non è stata fornita la provadella ricezione della raccomandata informativa, essendo la attinente relatanon compilata.Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte dilegittimità è chiamata a decidere nel merito, accogliendo l’originarioricorso della contribuente ed annullando l’intimazione di pagamentoimpugnata.2. Il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., mediante il quale la ricorrente censura laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., perché il giudice delgravame avrebbe dovuto ritenere invalida la notificazione della cartella dipagamento, e pertanto concludere che la prescrizione relativa ad unpreteso credito tributario relativo all’anno 1982, quando è stata notificatal’intimazione di pagamento, nel 2014, era ormai da tempo maturata,rimane assorbito.3. Le spese di lite seguono l’ordinaria regola della soccombenza e sonoliquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniesaminate e del valore della controversia.La Corte di Cassazione,Numero registro generale 30475/2020Numero sezionale 71/2026Numero di raccolta generale 13776/2026Data pubblicazione 12/05/2026 P.Q.Maccoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al primomotivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e, decidendo nel merito, annulla l’intimazione dipagamento n. 097 2014 9071578048.Condanna le resistenti al pagamento delle spese di lite in favore dellaricorrente, e le liquida, per il primo grado, in Euro 900,00 per compensi,oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessoricome per legge; per il grado di appello in Euro 1000,00 per compensi,oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessoricome per legge; per il giudizio di cassazione in Euro 1.400,00 percompensi, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi, edaccessori come per legge, tutte somme da distrarsi in favore delprocuratore dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 5.2.2026.L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13776/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris