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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27229/2025

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 756/2021 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: regime premialità – art.10, commi 1 e9, d.l. n.201/11 –ambito di applicazione-condizioni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA],5; –controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 3059 / 11 / 20 , depositata in data 22 giugno 20 20 e non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 8 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 3059/11/20 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate , avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Napoli n. 10829 / 1 7 /201 8 con la quale era stat o accoltoil ricors o introduttivo propost o dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. relativoad imposte per l’annualità 2012 ritenute dovute sulla base di incongruenze emerse dall’applicazione dello studio di settore per il periodoimpositivo.

2. Il giudice di prime cure considerava assorbente ogni altro profilo l’applicazione de l regime premiale del l'art. 10 , comma 9 , del d.l. n. 201/2011, con conseguente riduzione dei termini di decadenza per l’attivitàaccertativa.

Per l’effetto, annulla va l’avviso di accertamento, silegge in sentenza, con cui erano stati accertati ai fini IRES maggiori redditi imponibili di euro 121.908,00; ai fini IRAP un valore della produzione di pari valore ; ai fini IVA un v olume di affari di euro 590,783,00, con l'IVA dovuta di euro 123.786,00 nonché acquisti e importazioniimponibili di euro 254.050,00, con IVA detraibile di euro 53.241,00recuperando una maggiore imposta evasa di euro 70.545,00 oltread una sanzione di pari importo.

Ladecisione veniva confermata in appello dal giudice del gravame , il qualeriteneva applicabile la previsione normativa suddetta per il fatto chealla società era stato applicato lo studio di settore per l’anno 2012, comeprevisto dall’art. 10, comma 9 , d.l. n. 201/2011 e i valori indicati erano ritenuti congrui e coerenti , come richiesto dalla norma per l’accesso al regime premiale di riduzione dei termini decadenziali di accertamento. 3.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello , affidat o a d un unico motiv o , cui replica la contribuente con controricorso , poi ribadito con memoria ex 380.bis cod.proc. civ.

Considerato che: 1.Con l’unico motivo la ricorrente prospetta , in relazione all’art.360 , primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione da parte della sentenza dell’art. 10 del d.l. n. 201/2011 , dal momento che il regime di premialitàprevisto dal nono comma dell’articolo non è applicabile alle società di capitali e , in ogni caso, indica una serie di condizioni di ammissioneche non sono state provate dalla contribuente.

2. La censura è affetta da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.

2.1. In disparte da profili di inammissibilità derivanti dal fatto che il mezzodi impugnazione n on censura bene la sentenza , individuando sì il capo impugnato, ma sostanzialmente riproponendo la tesi già vagliatadal giudice di merito secondo cui sarebbe applicabile il primo commadell’art.10 cit., e così non si rapporta in modo approfondito con la ratio della decisione, la quale ha fornito una risposta in diritto affermando che si applica il comma 9 , la doglianza è comunque infondatain diritto . 2.2.Ai fini dell’identificazione della pertinente previsione di legge in cui sussumerela fattispecie, il Collegio osserva innanzitutto che l ’art. 10 del d.l. n. 201/2011, rubricato “ regime premiale per favorire la trasparenza”, nel testo in vigore il 28.12 .2011 applicabile ratione temporistenuto conto che le riprese riguardano il 2012 , ha disposto al primocomma che « Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione dibase imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgonoattività artistica o professionale ovvero attività di impresa in formaindividuale o con le forme associative di cui all'art.5 TUIR, di cui al d.P.R. n .917/86 e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici:(…)».

P er quanto qui interessa, trova così applicazione la lett. e) di cui al comma 1, a norma della quale a partire dal 1° gennaio 2013, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, e dall’art.57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972.

3. I l successivo comma 9 , inoltre, dispone che «Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore,ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, chedichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pario superiori a qu elli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi: (…)b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e da ll'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazioneche comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo10 marzo 2000, n. 74».

La norma di cui al comma 9 , chiarisce il successivo comma 10, si applica a due condizion i , non alternative tra loro e che devono coesistere, ossia , in primo luogo , che « il contribuente abbia regolarmenteassolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai finidell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti ».

In secondo luogo, che « sulla base dei dati di cui alla precedentelettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con glispecifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settoreo degli studi di settore applicabili » . 4.Orbene, un primo profilo emerge già dall’interpretazione testuale ex art.12, comma primo, disp. att. cod. proc. civ., delle richiamate previsioni,poiché è palese il significato proprio delle parole secondo la loro connessione di esse, da cui emerge l’intenzione del legislatore .

Sottoun profilo temporale, il primo comma dell'art . 10, L. n.146/ 1998 non può trovare applicazione nella presente fattispecie, in quanto sia nel suo primo lemma , sia nella successiva lettera e) , chiarisce che i l beneficiodella decurtazione del termine di decadenza può , in astratto , trovare applicazione solo per l’anno di imposta 2013, successivo a quelloalla base della presente lite (2012) .

Al contrario, la norma di cui alnono comma nel testo sopra riportato è applicabile ratione temporis giàal periodo di imposta 2012.

5. Ma è soprattutto in concreto e su di un piano logico che la tesi ripropostadall’Amministrazione finanziaria con il ricorso non convince, aprescindere dal periodo di imposta, sulla base del confronto reciproco trale norme dei commi 1 e 9 dell’art.10, le quali non si pongono in un rapporto di mera specificazione tra loro, ma , in via autonoma , prevedonouna abbreviazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento in presenza di condizioni divers e , dettagliate rispettivamente ai commi 2 e 10 , ed è diversa la platea dei soggetti che possono beneficiarne .

In comune , le due norme prevedono un regime speciale in favore del contribuente derogatorio dell’ordinario terminedi decadenza dell’azione accertativa, misura premiale che , in linea di principio , dev’essere interpretata restrittivamente e applicata intermini rigorosi. 5.1.Inoltre, b enché posposta al nono comma, la norma racchiusa da talecomma è generale nel senso che possono goderne tutti i soggetti, inclusele società di capitali, purché dimostrino le condizioni specificate dallanorma e poi al comma 10 .

Al contrario, sul piano soggettivo, la misura premiale regolata dalla normadi cui al primo comma del citato art.10 , non è indiscriminata, bensì opera in favore di circoscritte categorie di contribuenti, nella specie “svolgenti attività artistica o professionale”, “imprenditori individuali”o, ancora, “ attività di impresa in forma individuale o con le formeassociative di cui all’art.5” TUIR e successive modificazioni. 6.Tirando le fila da quanto sopra ricostruito, la risposta in diritto alla questioneposta dalle parti all’attenzione della Corte è che, nell’ambito delregime premiale per favorire la trasparenza di cui all’art.10 di cui ald.lgs. n.201/2011 , la norma generale su un piano soggettivo è quella del nono comma dell’art.10.

M entre il comma 1 comporta una estensionedei benefici ivi previsti circoscritta a determinate categorie di soggetti alle condizioni di cui al comma 2 , e da tale regime sono escluse le società di capitali, a tutti può applicarsi il beneficio dell’abbreviazionedel termine di decadenza dell’accertamento , ai sensi delcomma 9 , incluse le società di capitali, purché a) soggette agli studi disettore, b) ci sia la congruità con gli specifici indicatori previsti , c) sianostati regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti,e d) non sia stata commessa violazione che comporta obbligo didenuncia ex art. 331 c.p.p. per un reato di cui al d.lgs. 74/2000 .

7. Ne deriva la reiezione della censura in disamina e i l ricorso dev’esserein ultima analisi rigettato.

Lespese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza esono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Inpresenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - b is P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 756/2021 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: regime premialità – art.10, commi 1 e9, d.l. n.201/11 –ambito di applicazione-condizioni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA],5; –controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 3059 / 11 / 20 , depositata in data 22 giugno 20 20 e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 8 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n. 3059/11/20 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate , avverso la sentenza della Commissione tributariaprovinciale di Napoli n. 10829 / 1 7 /201 8 con la quale era stat o accoltoil ricors o introduttivo propost o dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. relativoad imposte per l’annualità 2012 ritenute dovute sulla base di incongruenze emerse dall’applicazione dello studio di settore per il periodoimpositivo. 2. Il giudice di prime cure considerava assorbente ogni altro profilo l’applicazione de l regime premiale del l'art. 10 , comma 9 , del d.l. n. 201/2011, con conseguente riduzione dei termini di decadenza per l’attivitàaccertativa. Per l’effetto, annulla va l’avviso di accertamento, silegge in sentenza, con cui erano stati accertati ai fini IRES maggiori redditi imponibili di euro 121.908,00; ai fini IRAP un valore della produzione di pari valore ; ai fini IVA un v olume di affari di euro 590,783,00, con l'IVA dovuta di euro 123.786,00 nonché acquisti e importazioniimponibili di euro 254.050,00, con IVA detraibile di euro 53.241,00recuperando una maggiore imposta evasa di euro 70.545,00 oltread una sanzione di pari importo. Ladecisione veniva confermata in appello dal giudice del gravame , il qualeriteneva applicabile la previsione normativa suddetta per il fatto chealla società era stato applicato lo studio di settore per l’anno 2012, comeprevisto dall’art. 10, comma 9 , d.l. n. 201/2011 e i valori indicati erano ritenuti congrui e coerenti , come richiesto dalla norma per l’accesso al regime premiale di riduzione dei termini decadenziali di accertamento. 3.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello , affidat o a d un unico motiv o , cui replica la contribuente con controricorso , poi ribadito con memoria ex 380.bis cod.proc. civ. Considerato che: 1.Con l’unico motivo la ricorrente prospetta , in relazione all’art.360 , primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione da parte della sentenza dell’art. 10 del d.l. n. 201/2011 , dal momento che il regime di premialitàprevisto dal nono comma dell’articolo non è applicabile alle società di capitali e , in ogni caso, indica una serie di condizioni di ammissioneche non sono state provate dalla contribuente. 2. La censura è affetta da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza. 2.1. In disparte da profili di inammissibilità derivanti dal fatto che il mezzodi impugnazione n on censura bene la sentenza , individuando sì il capo impugnato, ma sostanzialmente riproponendo la tesi già vagliatadal giudice di merito secondo cui sarebbe applicabile il primo commadell’art.10 cit., e così non si rapporta in modo approfondito con la ratio della decisione, la quale ha fornito una risposta in diritto affermando che si applica il comma 9 , la doglianza è comunque infondatain diritto . 2.2.Ai fini dell’identificazione della pertinente previsione di legge in cui sussumerela fattispecie, il Collegio osserva innanzitutto che l ’art. 10 del d.l. n. 201/2011, rubricato “ regime premiale per favorire la trasparenza”, nel testo in vigore il 28.12 .2011 applicabile ratione temporistenuto conto che le riprese riguardano il 2012 , ha disposto al primocomma che « Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione dibase imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgonoattività artistica o professionale ovvero attività di impresa in formaindividuale o con le forme associative di cui all'art.5 TUIR, di cui al d.P.R. n .917/86 e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici:(…)». P er quanto qui interessa, trova così applicazione la lett. e) di cui al comma 1, a norma della quale a partire dal 1° gennaio 2013, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, e dall’art.57, comma 1, d.P.R. n. 633/1972. 3. I l successivo comma 9 , inoltre, dispone che «Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore,ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, chedichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pario superiori a qu elli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi: (…)b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e da ll'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazioneche comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo10 marzo 2000, n. 74». La norma di cui al comma 9 , chiarisce il successivo comma 10, si applica a due condizion i , non alternative tra loro e che devono coesistere, ossia , in primo luogo , che « il contribuente abbia regolarmenteassolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai finidell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti ». In secondo luogo, che « sulla base dei dati di cui alla precedentelettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con glispecifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settoreo degli studi di settore applicabili » . 4.Orbene, un primo profilo emerge già dall’interpretazione testuale ex art.12, comma primo, disp. att. cod. proc. civ., delle richiamate previsioni,poiché è palese il significato proprio delle parole secondo la loro connessione di esse, da cui emerge l’intenzione del legislatore . Sottoun profilo temporale, il primo comma dell'art . 10, L. n.146/ 1998 non può trovare applicazione nella presente fattispecie, in quanto sia nel suo primo lemma , sia nella successiva lettera e) , chiarisce che i l beneficiodella decurtazione del termine di decadenza può , in astratto , trovare applicazione solo per l’anno di imposta 2013, successivo a quelloalla base della presente lite (2012) . Al contrario, la norma di cui alnono comma nel testo sopra riportato è applicabile ratione temporis giàal periodo di imposta 2012. 5. Ma è soprattutto in concreto e su di un piano logico che la tesi ripropostadall’Amministrazione finanziaria con il ricorso non convince, aprescindere dal periodo di imposta, sulla base del confronto reciproco trale norme dei commi 1 e 9 dell’art.10, le quali non si pongono in un rapporto di mera specificazione tra loro, ma , in via autonoma , prevedonouna abbreviazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento in presenza di condizioni divers e , dettagliate rispettivamente ai commi 2 e 10 , ed è diversa la platea dei soggetti che possono beneficiarne . In comune , le due norme prevedono un regime speciale in favore del contribuente derogatorio dell’ordinario terminedi decadenza dell’azione accertativa, misura premiale che , in linea di principio , dev’essere interpretata restrittivamente e applicata intermini rigorosi. 5.1.Inoltre, b enché posposta al nono comma, la norma racchiusa da talecomma è generale nel senso che possono goderne tutti i soggetti, inclusele società di capitali, purché dimostrino le condizioni specificate dallanorma e poi al comma 10 . Al contrario, sul piano soggettivo, la misura premiale regolata dalla normadi cui al primo comma del citato art.10 , non è indiscriminata, bensì opera in favore di circoscritte categorie di contribuenti, nella specie “svolgenti attività artistica o professionale”, “imprenditori individuali”o, ancora, “ attività di impresa in forma individuale o con le formeassociative di cui all’art.5” TUIR e successive modificazioni. 6.Tirando le fila da quanto sopra ricostruito, la risposta in diritto alla questioneposta dalle parti all’attenzione della Corte è che, nell’ambito delregime premiale per favorire la trasparenza di cui all’art.10 di cui ald.lgs. n.201/2011 , la norma generale su un piano soggettivo è quella del nono comma dell’art.10. M entre il comma 1 comporta una estensionedei benefici ivi previsti circoscritta a determinate categorie di soggetti alle condizioni di cui al comma 2 , e da tale regime sono escluse le società di capitali, a tutti può applicarsi il beneficio dell’abbreviazionedel termine di decadenza dell’accertamento , ai sensi delcomma 9 , incluse le società di capitali, purché a) soggette agli studi disettore, b) ci sia la congruità con gli specifici indicatori previsti , c) sianostati regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti,e d) non sia stata commessa violazione che comporta obbligo didenuncia ex art. 331 c.p.p. per un reato di cui al d.lgs. 74/2000 . 7. Ne deriva la reiezione della censura in disamina e i l ricorso dev’esserein ultima analisi rigettato. Lespese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza esono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Inpresenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1 - b is P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione del
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