CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 1968
Cassazione n. 44198/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1968 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23-24 novembre 2022, il Tribunale del riesame di Napoli, in riforma dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, sostituiva all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, riqualificando l'originaria imputazione di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo camorristico di cui all'art. 416-bis cod. pen., relativa al "clan Sangermano" capeggiato dai fratelli Agostino e [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto operante in diversi Comuni del territorio nolano e avellinese, in concorso esterno, ex art. 110 cod. pen., in detta associazione di stampo mafioso. 1.1. Dalle indagini svolte dal Comando provinciale dei Carabinieri di Castello di Cisterna, come sopra accennato, è emersa l'esistenza di un gruppo camorristico facente capo alla famiglia Sangermano operante sul territorio di Noia e Avellino, in contrapposizione ai clan "Cava" e "Fabbrocino", dedito ad attività estorsive su aziende operanti nel settore edilizio e caseario, usura e reinvestimento nel mercato finanziario e immobiliare dei proventi illeciti, i cui vertici di detta associazione sono stati individuati in Agostino e [OSCURATO:PERSONA], coadiuvati da alcuni loro familiari e uomini di fiducia tra cui l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. L'indagine è stata svolta con l'ausilio di numerose attività tecniche tra cui intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché video registrazioni, corroborate da alcuni riscontri. Il ricorrente, dottore commercialista avente lo studio professionale a Noia, viene individuato come colui che "ha espletato per lungo tempo una proficua attività di cura degli interessi" dei Sangermano. Egli è accusato di aver svolto la sua opera professionale non solo in favore di [OSCURATO:PERSONA], come ammesso in sede di interrogatorio, "ma di tutto il gruppo Sangermano, occupandosi degli affari della [OSCURATO:PERSONA] (società del gruppo), degli investimenti terrieri per conto della moglie del boss [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ovvero della suocera di Nicola, di una congerie di società e di soggetti che gravitavano a servizio della famiglia, tutti riconducibili ad un unico centro di interessi". Sugli investimenti terrieri per conto di [OSCURATO:PERSONA] ci si riferisce alla circostanza che il Muto ha chiesto ad [OSCURATO:PERSONA] le indicazioni stradali per raggiungere i terreni ove svolgere un sopralluogo; si richiamano, inoltre, le conversazioni telefoniche da cui emerge che il ricorrente ha seguito anche le società riferibili a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto affiliato al sodalizio criminoso; vengono sinteticamente riportate anche alcune società riferibili ai Sangermano in cui sono risultati coinvolti "a vario titolo soggetti ripetutamente utilizzati dal clan per eseguire operazioni finanziarie, tra cui [OSCURATO:PERSONA]". L'attività espletata dal ricorrente viene considerata svolta con la consapevolezza della caratura criminale dei Sangermano( come dimostrato dall'uso del termine criptico di "califfo" o "avvocato" per indicare [OSCURATO:PERSONA] e dal linguaggio convenzionale utilizzato in alcune conversazioni ritenute d'interesse operativo avente contenuto illecito. Il ricorrente ha svolto un'attività ultraventennale a favore di detti soggetti con cui ha dimostrato anche di avere confidenza tanto da ospitare il nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] nel proprio complesso turistico ed essere chiamato "amico mio" dal fratello Nicola.L'ordinanza qui impugnata distingue tra le attività lecite riconducibili alla professione di commercialista, quali la concessione di mutui agrari in favore di più soggetti della famiglia Sangermano tra cui [OSCURATO:PERSONA], e altre "che travalicano significativamente i confini dell'incarico di un professionista". Tra queste ultime vengono individuate "dubbie operazioni di trasformazione societaria ovvero le attività di consulenza per le diverse società del gruppo" quali sarebbero le iniziative adottate dal Muto volte a promuovere l'investimento di significativi flussi di denaro da parte della famiglia Sangermano in terreni, edifici ed operazioni commerciali". Ancora, si segnala l'acquisto di un latifondo nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] ("moglie del boss") ove il ricorrente si è presentato al proprietario come fosse stato il diretto interessato, "per far eseguire le perizie, addirittura presenziando personalmente", per far conseguire alla Sepe i finanziamenti per l'acquisto ovvero, "l'iniziativa adottata per l'acquisto di 14 appartamenti in provincia di Frosinone, contattando diversi soggetti per valutare la convenienza dell'affare poi abbandonato. "Particolarmente significativa", infine, viene considerata la vicenda nella quale il Muto si sostituisce a [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto di due locali siti in Nola alla via [OSCURATO:PERSONA] ove il ricorrente viene descritto come il "regista" dell'intera operazione mettendo a disposizione degli interessi di [OSCURATO:PERSONA] la propria società Immobiliare MITO s.r.l. intestandole detti locali. In particolare, già prima dell'asta - che sarà aggiudicata da [OSCURATO:PERSONA], considerato quale "testa di legno" del clan - il ricorrente ha chiamato l'avvocato del proprietario sotto esecuzione [OSCURATO:PERSONA] per "sondare le concrete possibilità di aggiudicazione", quindi, ottenuta l'aggiudicazione da parte del Manzi, si è attivato per entrarne in possesso e per acquistare, con la medesima Società, anche il locale attiguo. La conferma che dietro l'operazione immobiliare ora descritta ci fosse [OSCURATO:PERSONA] emerge da più circostanzettra cui una telefonata intercettata con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], collaboratore del legale del Nusco, ove il Muto afferma che a essere interessato è un suo "amico" che ascolta la conversazione in viva voce e le dichiarazioni del Nusco che riferisce di come si sia presentato [OSCURATO:PERSONA] a trattare con lui il prezzo d'acquisto del locale attiguo a quello messo all'asta. Questa è ritenuta la dimostrazione della messa a disposizione del ricorrente per favorire l'espansione immobiliare del clan Sangermano attraverso la propria Società immobiliare che si assume abbia tratto la provvista per l'acquisto dalla vendita di un altro immobile, acquistato dalla stessa Società dal figlio del ricorrente di cui non si conosce la capacità reddituale. Il rapporto tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] è così stretto che il primo viene considerato quale "segretario" del secondo, sulla base del fatto che quando [OSCURATO:PERSONA] vuole contattare [OSCURATO:PERSONA] si rivolge al Muto per sapere dove trovarlo; ancora, in un altro episodio il Fusco contatta il Muto per lamentarsi del fatto che il Sangermano ha intimorito la suocera "verosimilmente per intimare l'adempimento del debiti" e il Muto lo invita a non parlare per telefono, "mostrandosi evasivo", fissandogli un appuntamento per il venerdì successivo, "così dimostrando di ben conoscere le ragioni del contendere e dando prova di poter contattare prontamente il Sangermano e dargli adeguati consigli". Viene riportata un'altra vicenda ritenuta significativa della vicinanza dell'indagato al clan ovvero un incontro per ottenere una mediazione tra il Sangermano e [OSCURATO:PERSONA] detto "o malomm", ritenuto esponente di spicco del clan, attualmente deceduto. La telefonata intercettata tra detto Mercogliano e il Muto è così riportata dal Tribunale del riesame "e vai subito là! ... però tu fai come se ti trovi e poi ti meni nel tema dici ... ma quello poi il fatto che è successo ... " intendendo che il Muto si dovesse recare davanti alla pizzeria del figlio per incontrare e mediare con i fratelli Sangermano. Sullo stesso tema, viene richiamata un'altra chiamata intercettata in cui si lamenta la mancata assistenza a [OSCURATO:PERSONA] figlio dello Scocciato, durante un incontro avvenuto la sera precedente "cui era presente anche Clemente (Muto)". La figura del ricorrente è ritenuta peraltro così vicina ai capi del clan da essere ritenuto un consigliere dotato anche di una propria carica intimidatoria come dimostrato dal recupero di un credito del fratello del ricorrente attraverso conoscenze comuni con il debitore che aveva saldato il debito "lamentando di aver subito minacce provenienti dall'indagato". Il provvedimento impugnato si conclude, nel riqualificare il delitto contestato come sopra indicato, considerando il ricorrente quale "consigliere dei capi del clan" il quale ha più volte contribuito all'investimento dei capitali della "famiglia Sangermano" mettendo a disposizione le sue competenze, una struttura societaria e i suoi contatti con dirigenti bancari, notai e funzionari pubblici. Questo è considerato "un contributo concreto che ha consentito di rafforzare ripetutamente le capacità economiche del sodalizio". [OSCURATO:PERSONA], quindi, doveva sapere di favorire gli interessi e il programma criminoso con la sua opera senza però che questa potesse essere considerata come un suo contributo all'interno dell'associazione bensì quale "concorso esterno" all'attività associativa del clan Sangermano. Viene, ritenuta, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari come pericolo di reiterazione del reato stante la duratura collaborazione prestata e l'intestazione degli immobili di via [OSCURATO:PERSONA] di Noia, come dimostrato dalla stessa documentazione allegata alla memoria difensiva prodotta. 2. Avverso detto provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dei difensori di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione ritenuta apparente, illogica e travisante perché il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare le censure specificamente addotte con la memoria, corredata da documentazione, depositata prima dell'udienza. Tale memoria sarebbe dimostrativa del fatto che l'acquisto dei locali di via [OSCURATO:PERSONA] di Noia sia avvenuta con la provvista fornita dalla vendita, da parte della società MI.TO. s.r.I., di un appartamento sito in Napoli il quale è stato acquistato da un omonimo del ricorrente che, già dalla data di nascita, non poteva essere ritenuto il figlio; detta memoria proverebbe anche come, a distanza di cinque anni, detti locali siano stati affittati e i relativi proventi versati direttamente su conti riferibili al ricorrente. Rispetto alla "sostituzione" nella titolarità degli immobili acquisiti attraverso il Manzi, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato in sede d'interrogatorio come lo stesso Manzi si sia rivolto a lui per avere i soldi dell'anticipo necessario per partecipare all'asta e che poi, non avendo il resto della somma necessaria per l'acquisto, gli abbia proposto di "sostituirsi", rivendendoglielo una volta ottenuta l'aggiudicazione e il trasferimento ufficiale della proprietà.Sulle vicende relative a [OSCURATO:PERSONA] e all'incontro avvenuto di fronte alla pizzeria di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente denuncia una "doppia presunzione vietata dalla legge" ovvero che dal "testo criptico" delle telefonate intercettate non sarebbe possibile desumere il contenuto illecito che sarebbe da individuarsi in una mediazione dai contorni altrettanto fuorilegge di cui però non è possibile avere alcun riscontro fattuale. 2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. proc. pen., e il difetto di motivazione poiché essa non spiegherebbe quale sia stato il contributo causale effettivamente prestato dall'indagato in favore dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono entrambi fondati e possono essere trattati congiuntamente in virtù della connessione logica degli stessi. 1.1. Va preliminarmente evidenziato come, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ai sensi dell'art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Rv. 282972-01): dimostrazione che il ricorrente, nella fattispecie, alla luce del costrutto argomentativo dell'ordinanza impugnata, non ha adeguatamente offerto. Ciò detto, i motivi di ricorso sono comunque da accogliere nei termini che seguono. 2. In relazione alla vicenda nella quale il ricorrente si è sostituito a [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto di due locali siti in Noia alla via [OSCURATO:PERSONA] attraverso la società MITO., la motivazione dell'ordinanza impugnata è viziata nella parte in cuk non si confronta con gli argomenti difensivi dedotti anche nella memoria depositata in occasione dell'udienza. In effetti, non risulta considerato il fatto dedotto secondo cui la provvista per l'acquisto non sarebbe proveniente da fondi derivanti dall'acquisto di un altro immobile dalla Società da parte del figlio (della cui capacità reddituale si dubita) del ricorrente e, inoltre, non vi sarebbero altri elementi da cui dedurre che la Società immobiliare sia riconducibile ai Sangermano, se non per l'intervento - ritenuto non intimidatorio - di [OSCURATO:PERSONA] (di cui il ricorrente non nega la conoscenza e amicizia) con il proprietario dei locali per trattare sul prezzo. La circostanza dell'interposizione fittizia da parte del ricorrente a favore del clan, infatti, non è provata da alcun elemento espresso e l'ipotesi sulla provvista necessaria per l'acquisto risulta inficiata dall'argomento logico (documentato con l'allegato 9 della memoria), per cui il ricorrente, nato il 15 giugno 1968, dovrebbe aver generato il presunto figlio, nato nel 1980, all'età di undici anni). Diversamente, sono stati prodotti i documenti da cui risulta detta compravendita che non hanno formato oggetto di valutazione alcuna da parte del Tribunale del riesame. A ciò si aggiunge che, in assenza della prova di detta interposizione, il ricorrente ha documentalmente dimostrato che i proventi della locazione dell'immobile, compresi i locali attigui acquistati successivamente dal Nusco, sono sempre stati versati sui conti della Società senza che, si ribadisce, non vi sia prova della riconducibilità finanziaria o gestoria da parte di terzi. L'ulteriore circostanza che "l'amico" interessato all'acquisto dei locali attigui, il quale avrebbe ascoltato la conversazione con il legale del Nusco in modalità "viva voce" non è adeguatamente provata, se non quale congettura. 3. Con riferimento alla seconda vicenda, relativa all'invito ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] detto "O Malomm" a partecipare a una cena in occasione di una festa religiosa paesana "per mediare una questione con i fratelli Sangermano", l'ordinanza impugnata, anche questa volta con ragionamento congetturale, ritiene provato il fatto che il ricorrente sarebbe dovuto intervenire in favore dell'associato con i capi del clan, senza che sia possibile desumere dal testo trascritto della conversazione intercettata l'oggetto della questione e, con probabile certezza, il carattere dell'intervento presuntivamente indirizzato ai Sangermano. Su detto punto, va, infatti, ricordato che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 - 01). Ugualmente, non è chiarito dalla motivazione del provvedimento impugnato quale sia stato l'apporto causale o, comunque, riferibile alle attività dell'associazione di stampo mafioso "Sangermano" della rilevata presenza del ricorrente alla doglianza, espressa tra altri componenti del sodalizio, sulla mancata assistenza di un detenuto ([OSCURATO:PERSONA], figlio dello Scocciato, pag. 5). 3. Considerato l'esame delle vicende appena riportato oggetto del primo motivo e, a fronte dell'avvenuta riqualificazione dell'originaria imputazione di 416-bis cod. pen. in concorso esterno, non è chiarito dal provvedimento impugnato - come stigmatizzato in ricorso con il secondo motivo - quale sia stata la condotta professionale specifica con cui il ricorrente avrebbe fornito un contributo causale agli scopi della presupposta associazione camorristica, travalicando i confini della sua attività professionale. Escluse, infatti, come lecite le attività professionali quali "l'interessamento per la concessione di mutui agrari in favore di diversi soggetti della famiglia Sangermano", "le dubbie operazioni di trasformazione societaria ovvero le attività di consulenza per le diverse società del gruppo", tra "le iniziative adottate dal Muto volte a promuovere l'investimento di significativi flussi di denaro da parte della famiglia Sangermano in terreni, edifici ed operazioni commerciali" viene evidenziato "l'acquisto di un vastissimo appezzamento di terreno (pari a oltre 310.000 metri quadrati) nel comune di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] (moglie del boss)". Su questo ultimo episodio, l'ordinanza ritiene dimostrato il suo interessamento dai contatti con il proprietario alienante, al quale si era presentato come diretto interessato, dall'aver fatto eseguire perizie, dall'aver ricercato finanziamenti per l'acquisto e dall'aver contattato altri soggetti per valutare la convenienza, senza specificare, però, in che modo dette condotte, di per lero lecite, si inseriscano nella contestazione di aver travalicato i confini del proprio mandato professionale attuando una condotta illecita in sé o per i fini perseguiti dal sodalizio criminoso così assistito.3.1. In relazione a detto punto focale della contestazione, questa Corte ha negli anni affermato che il professionista, privo dell'a ffectio societatis e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, per rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa deve aver fornito un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo - purché questo abbia apprezzabile rilevanza causale - ai fini della conservazione o del rafforzamento del sodalizio e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma associativo mafioso criminoso, essendo dovere del professionista rifiutare prestazioni, astrattamente dovute in favore di chiunque ne faccia richiesta, allorché di esse possa ragionevolmente ritenersi che riguardino atti od operazioni illeciti, o apparentemente leciti, compiuti da soggetti mafiosi (Sez. 6, n. 13910 del 06/02/2004, Rv. 229213 - 01; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831 - 06; nello stesso senso Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371 - 02; Sez. 2, n. 17894 del 08/04/2014, Rv. 259257 - 01). Con la motivazione qui impugnata, si fa generico riferimento all'opera professionale del ricorrente il quale avrebbe messo a disposizione le proprie competenze e i suoi contatti con dirigenti bancari, notai e funzionari pubblici per agevolare gli scopi illeciti della famiglia Sangermano intesa quale associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. Non è dato, però, ravvisare in che modo ciò si sia estrinsecato, salvo le vicende già valutate ai punti che precedono alle cui conclusioni si rimanda. 3.2. Il rapporto professionale di lunga data e il carattere confidenziale del ricorrente con i fratelli Sangermano (non destinatari di pregresse condanne per associazione mafiosa) non sono sufficienti a ritenere dimostrata la conoscenza da parte del ricorrente delle attività illecite, contestate loro, per le quali il professionista si sarebbe adoperato. Anche gli episodi relativi al ruolo di intermediario per raggiungere i fratelli Sangermano (quale "segretario", pag. 4) ovvero per commentare vicende che li riguardano (la presunta intimidazione alla suocera di tale Fusco per motivi creditori da parte di [OSCURATO:PERSONA], pag. 4), ancorché si sia evidenziato il linguaggio frammentario e criptico utilizzato, non sono concludenti per lo scopo dichiarato, in assenza di ulteriori elementi che consentano di inquadrare la relazione amicale e professionale del ricorrente come concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, con apprezzabile rilevanza causale, diretto alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma associativo mafioso criminoso. 4. Dalle considerazioni che precedono deriva l'accoglimento dei motivi di ricorso con l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, impregiudicata l'autonoma valutazione del giudice di merito, integrando e risolvendo le lacune e le discrasie segnalate, al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309 cod. pro