CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio al Tribunale di Teramo, limitatamente al capo 3) dell'imputazione. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 luglio 2022, indicata in epigrafe, il Giudice onorario del Tribunale di Teramo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato in concorso, per intervenuta prescrizione. Ai fini che qui rilevano, risulta, dal capo d'imputazione 3), che i due imputati si sono impossessati, in data antecedente e prossima al 14.10.2014, di capi d'abbigliamento ("meglio elencati nella denuncia-querela di [OSCURATO:PERSONA]"), pari a un valore di circa 370 euro, prelevandoli dagli scaffali di un grande magazzino e occultandoli all'interno di una borsa schermata al fintdi eludere il sistema di allarme delle barriere antitaccheggio, per poi allontanarsi dal luogo del delitto a bordo di un'auto. Il reato ascritto al capo 3), ai sensi degli artt.81 cpv., 110, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., contemplava, dunque, due circostanze aggravanti. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte d'appello de L'Aquila, affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale lamenta violazione di legge per avere il Giudice monocratico dichiarato estinto il reato, commesso in data antecedente e prossima al 14.10.2014, per intervenuta prescrizione anche con riferimento al capo 3 dell'imputazione. Con ciò, il Giudice non avrebbe tenuto presente che il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni, considerato che la pena edittale massima per il delitto consumato pluriaggravato di furto è, per l'appunto, pari a 10 anni. Ai dieci anni, andava poi applicato l'aumento di un quarto per l'atto interruttivo, in quanto il decreto di citazione a giudizio nel rito monocratico interrompe il corso della prescrizione dalla data della sua emissione. Bisognava pertanto considerare il termine di prescrizione pari ad anni 12 e mesi sei, da ciò conseguendo l'impossibilità di emettere una sentenza di immediato proscioglimento ex articolo 129 cod. proc. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Teramo, limitatamente al capo 3) dell'imputazione. Sono pervenute conclusioni scritte del difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in replica a quelle depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, con cui si contesta la ritenuta aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e si chiede il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il reato di cui al capo 3) non risulta, infatti, prescritto. Coglie nel segno, pertanto, il ricorrente nel censurare l'errore del Giudice nel dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, con riferimento al capo 3) della rubrica, vista la natura pluriaggravata del furto. A tal proposito, occorre rilevare che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, contestata dalla difesa dell'imputato con conclusioni formulate in replica a quelle depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, non soltanto non risulta esclusa dalla sentenza qui impugnata ma, a parere del Giudice, "gli imputati si sono resi responsabili della fattispecie ascritta" (vale a dire, delitto di furto pluriaggravato secondo il capo d'imputazione 3). Va poi considerato che, dal verbale di denuncia del 14 ottobre 2014, firmata dall'impiegata del centro in cui è avvenuto il furto e presente in atti, non è dato riscontrare, in alcun punto, un contenuto querelatorio. Di ciò occorre tener conto, in ragione dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che, modificando l'art. 624, comma terzo, cod. pen., ha previsto che il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. Vero è che la denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d'ufficio, e poi ritenuto, invece, integrativo di un reato perseguibile a querela, «è idonea ad assumere anche valore di querela», ma soltanto a condizione che «essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile» (fattispecie in cui la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva condannato l'imputato per il reato di furto previa esclusione della contestata aggravante ex art. 61, n. 7, cod. pen., pur rilevando l'assenza, nella denuncia originaria, di qualsiasi riferimento ad istanze di punizione, ma valorizzando il fatto della successiva costituzione di parte civile della persona offesa: Sez. 5, n. 11075 del 19/11/2014, dep. 2015, Chiarenza, Rv. 263102 - 01). Non emergendo, nella denuncia in atti relativa al caso di specie, la volontà di procedere nei confronti dei responsabili, ed essendo il ricorso fondato (in caso di inammissibilità dovendo invece applicarsi i criteri dettati da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01; sul punto, cfr. di recente, Sez. 4, n. 06143 del 10/01/2022, Romeo, n.m.), il Giudice del rinvio dovrà considerare l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 150 del 2022 (come modificato dalla legge n. 199 del 2022, di conversione del d.l. n. 162 del 2022), che, nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso [30 dicembre 2022], il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo. Così deciso in Roma