CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 38888/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. per mancata di assunzione di una prova decisiva, vale a dire il soggetto, tal [OSCURATO:PERSONA], che, all'insaputa del ricorrente, avrebbe aperto, a nome del [OSCURATO:PERSONA], un conto corrente, è inammissibile perché deduce censure generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da vizi logici - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - , ha rigettato la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale con l'esame del teste dinanzi indicato, peraltro nemmeno compiutamente identificato, stante l'irrilevanza di tale incombente, posto che la tesi difensiva, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato i propri documenti di identità e una carta postepay al [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere un lavoro in Svizzera, peraltro mai conseguito, è stata ritenuta inverosimile, non solo perché sfornita di qualunque elemento di riscontro, ma anche perché smentita dagli ulteriori accertamenti, da cui è risultato che il Corsi aveva attivato a proprio nome la carta postepay e alcuni conti di gioco su diverse piattaforme on line e che, in ogni caso, egli non aveva mai sporto denuncia, per il presunto furto di identità, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Zassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.