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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20628/2026

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rio della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti principali -2592 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoANTONIO ALGIERI;- controricorrente - ricorrente incidentale -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,Numero registro generale 25487/2022EMANUELE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], umero sezionale 2592/2026Numero di raccolta generale 20628/2026ANTONINO SGROI;Data pubblicazione 18/06/2026- ricorrente principale - controricorrente incidentale -nonchè controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 217/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 848/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 217, la Corte d’appello diCatanzaro rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso lasentenza del Tribunale di Cosenza che aveva accoltol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso diaddebito, relativo all’anno 2009, attinente alla contribuzioneprevidenziale derivante dall’iscrizione di quest’ultimo allagestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n.335/95, cui l’Inps aveva proceduto d’ufficio.La Corte d’appello rigettava il gravame dell’Inps, in quanto, purritenendo sussistente l’obbligo di iscrizione alla GestioneSeparata e nella specie, non prescritti i crediti, tuttavia rilevavache l’Inps non aveva spiegato perché nel 2009 aveva procedutoall’iscrizione d’ufficio dell’opponente alla [OSCURATO:PERSONA] che quest’ultimo fosse già iscritto alla medesimaGestione Separata sin dal 1997 e nel 2009 (anno incontestazione) avesse già versato alla predetta gestione, icontributi per l’attività di collaborazione con la RegioneBasilicata, non spiegando, pertanto, l’Inps perché ciò nonesauriva i propri obblighi contributivi.Numero registro generale 25487/2022Numero sezionale 2592/2026Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulNlaum ebroa dsi era ccolta generale 20628/2026Data pubblicazione 18/06/2026di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato,illustrato da memoria, cui ha replicato l’Inps con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare, va disattesa l’eccezione di giudicato sollevatadal controricorrente (cfr. pp. 2-4 del controricorso), sullamancata prova dei fatti assunti a sostegno della pretesacreditoria dell’Inps, perché la stessa Corte d’appello riporta alpunto 5.2 della sentenza impugnata, il motivo di gravamedell’Inps, con il quale l’Istituto contesta specificamente lerelative statuizioni del primo giudice (che ad ogni buon conto, ilcontroricorrente neppure riporta, ai sensi dell’art. 366 primocomma n. 6 c.p.c.), né vi è richiesta di nuova valutazione nelmerito delle prove da parte dell’Inps, in quanto il motivo diricorso in cassazione dell’Inps è volto ad evidenziare (al di làdelle norme indicate in rubrica) che aveva rappresentato, perstessa dichiarazione della Corte del merito, la sussistenza deipresupposti del proprio credito.Con il motivo di ricorso principale, l’Inps deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 115 c.p.c., dell’art.2697 c.c. e dell’art. 2 comma 26 e ss. della legge n. 335/95, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéerroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che l’Inps nonavesse allegato i fatti costitutivi del proprio credito, quando allastessa p. 4 della sentenza impugnata si riporta il motivo digravame dell’Inps dove l’Istituto evidenzia come il ricorrenteavesse dichiarato redditi da lavoro autonomo derivantiNumero registro generale 25487/2022Numero sezionale 2592/2026dall’esercizio abituale di arti e professioni per il 2009, chNeum eerroa d i iral ccolta generale 20628/2026Data pubblicazione 18/06/2026presupposto per fondare l’obbligo di iscrizione alla gestioneseparata, in assenza del versamento del contributo soggettivo(pensionistico) alla Cassa professionale di appartenenza.Il motivo è fondato, in quanto, in presenza di una puntualeallegazione dei fatti costitutivi della pretesa, cioè, dell’esercizioabituale di un’attività di lavoro autonomo per la quale è previstal’iscrizione in un albo, elenco o registro, ma non l’obbligod’iscrizione alla Cassa corrispondente e della prova del redditodichiarato (risultante dalle dichiarazioni reddituali), checostituisce la base imponibile, dovevano ritenersi dimostrati ipresupposti della pretesa contributiva; sulla questione di dirittopoi (che è il vero oggetto del motivo di ricorso), se sia possibileversare due distinte contribuzioni, per uno stesso periodo (il2009), appare corretto ritenere, come dedotto dall’Inps, chel’esercizio di due distinte attività in un medesimo arcotemporale, richiede due distinte contribuzioni, quand’anche allastessa gestione, in ragione del principio della coperturaassicurativa per tutte le attività lavorative svolte.Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, il ricorrentededuce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 139c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenutovalidamente notificata la richiesta di pagamento del 30.6.2015,quale atto interruttivo della prescrizione della pretesacontributiva, quanto invece la missiva non era mai statanotificata al ricorrente, poiché consegnata in domicilio diversoda quello del ricorrente stesso.Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile, in quanto nonriporta in ricorso (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) la relata dinotifica della comunicazione del 30.6.15 inviata dall’Inps,avente potenziale efficacia interruttiva dei termini diNumero registro generale 25487/2022prescrizione del credito contributivo, su cui la censura deNl umero sezionale 2592/2026Numero di raccolta generale 20628/2026ricorrente è fondata, così da non mettere questa Corte inData pubblicazione 18/06/2026condizione di valutare la fondatezza della pretesa.In accoglimento del ricorso principale e rigettato il ricorsoincidentale condizionato, la sentenza va cassata e la causa varinviata alla Corte d’appello di Catanzaro affinché, alla luce deiprincipi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per ilversamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorsoincidentale condizionato.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diCatanzaro, in diversa composizione.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per ilricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.5.26Il PresidenteNumero registro generale 25487/2022Numero sezionale 2592/2026Numero di raccolta generale 20628/2026Data pubblicazione 18/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rio della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti principali -2592 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoANTONIO ALGIERI;- controricorrente - ricorrente incidentale -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,Numero registro generale 25487/2022EMANUELE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], umero sezionale 2592/2026Numero di raccolta generale 20628/2026ANTONINO SGROI;Data pubblicazione 18/06/2026- ricorrente principale - controricorrente incidentale -nonchè controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 217/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 848/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 217, la Corte d’appello diCatanzaro rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso lasentenza del Tribunale di Cosenza che aveva accoltol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso diaddebito, relativo all’anno 2009, attinente alla contribuzioneprevidenziale derivante dall’iscrizione di quest’ultimo allagestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n.335/95, cui l’Inps aveva proceduto d’ufficio.La Corte d’appello rigettava il gravame dell’Inps, in quanto, purritenendo sussistente l’obbligo di iscrizione alla GestioneSeparata e nella specie, non prescritti i crediti, tuttavia rilevavache l’Inps non aveva spiegato perché nel 2009 aveva procedutoall’iscrizione d’ufficio dell’opponente alla [OSCURATO:PERSONA] che quest’ultimo fosse già iscritto alla medesimaGestione Separata sin dal 1997 e nel 2009 (anno incontestazione) avesse già versato alla predetta gestione, icontributi per l’attività di collaborazione con la RegioneBasilicata, non spiegando, pertanto, l’Inps perché ciò nonesauriva i propri obblighi contributivi.Numero registro generale 25487/2022Numero sezionale 2592/2026Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulNlaum ebroa dsi era ccolta generale 20628/2026Data pubblicazione 18/06/2026di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato,illustrato da memoria, cui ha replicato l’Inps con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare, va disattesa l’eccezione di giudicato sollevatadal controricorrente (cfr. pp. 2-4 del controricorso), sullamancata prova dei fatti assunti a sostegno della pretesacreditoria dell’Inps, perché la stessa Corte d’appello riporta alpunto 5.2 della sentenza impugnata, il motivo di gravamedell’Inps, con il quale l’Istituto contesta specificamente lerelative statuizioni del primo giudice (che ad ogni buon conto, ilcontroricorrente neppure riporta, ai sensi dell’art. 366 primocomma n. 6 c.p.c.), né vi è richiesta di nuova valutazione nelmerito delle prove da parte dell’Inps, in quanto il motivo diricorso in cassazione dell’Inps è volto ad evidenziare (al di làdelle norme indicate in rubrica) che aveva rappresentato, perstessa dichiarazione della Corte del merito, la sussistenza deipresupposti del proprio credito.Con il motivo di ricorso principale, l’Inps deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell’art. 115 c.p.c., dell’art.2697 c.c. e dell’art. 2 comma 26 e ss. della legge n. 335/95, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéerroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che l’Inps nonavesse allegato i fatti costitutivi del proprio credito, quando allastessa p. 4 della sentenza impugnata si riporta il motivo digravame dell’Inps dove l’Istituto evidenzia come il ricorrenteavesse dichiarato redditi da lavoro autonomo derivantiNumero registro generale 25487/2022Numero sezionale 2592/2026dall’esercizio abituale di arti e professioni per il 2009, chNeum eerroa d i iral ccolta generale 20628/2026Data pubblicazione 18/06/2026presupposto per fondare l’obbligo di iscrizione alla gestioneseparata, in assenza del versamento del contributo soggettivo(pensionistico) alla Cassa professionale di appartenenza.Il motivo è fondato, in quanto, in presenza di una puntualeallegazione dei fatti costitutivi della pretesa, cioè, dell’esercizioabituale di un’attività di lavoro autonomo per la quale è previstal’iscrizione in un albo, elenco o registro, ma non l’obbligod’iscrizione alla Cassa corrispondente e della prova del redditodichiarato (risultante dalle dichiarazioni reddituali), checostituisce la base imponibile, dovevano ritenersi dimostrati ipresupposti della pretesa contributiva; sulla questione di dirittopoi (che è il vero oggetto del motivo di ricorso), se sia possibileversare due distinte contribuzioni, per uno stesso periodo (il2009), appare corretto ritenere, come dedotto dall’Inps, chel’esercizio di due distinte attività in un medesimo arcotemporale, richiede due distinte contribuzioni, quand’anche allastessa gestione, in ragione del principio della coperturaassicurativa per tutte le attività lavorative svolte.Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, il ricorrentededuce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 139c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenutovalidamente notificata la richiesta di pagamento del 30.6.2015,quale atto interruttivo della prescrizione della pretesacontributiva, quanto invece la missiva non era mai statanotificata al ricorrente, poiché consegnata in domicilio diversoda quello del ricorrente stesso.Il motivo di ricorso incidentale è inammissibile, in quanto nonriporta in ricorso (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.) la relata dinotifica della comunicazione del 30.6.15 inviata dall’Inps,avente potenziale efficacia interruttiva dei termini diNumero registro generale 25487/2022prescrizione del credito contributivo, su cui la censura deNl umero sezionale 2592/2026Numero di raccolta generale 20628/2026ricorrente è fondata, così da non mettere questa Corte inData pubblicazione 18/06/2026condizione di valutare la fondatezza della pretesa.In accoglimento del ricorso principale e rigettato il ricorsoincidentale condizionato, la sentenza va cassata e la causa varinviata alla Corte d’appello di Catanzaro affinché, alla luce deiprincipi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per ilversamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorsoincidentale condizionato.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diCatanzaro, in diversa composizione.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per ilricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.5.26Il PresidenteNumero registro generale 25487/2022Numero sezionale 2592/2026Numero di raccolta generale 20628/2026Data pubblicazione 18/06/2026
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