Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 96/1974
ECLI:IT:COST:1974:96
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ricorso notificato il 29 dicembre 1973 il Commissario
dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata
dall'Assemblea regionale nella seduta del 21 dicembre 1973, recante
"Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti
regionali autorizzati ad assumere un impiego presso enti o organismi
della CEE o ad esercitare funzioni presso [OSCURATO:PERSONA] esteri".
[OSCURATO:PERSONA] premette che la legge regionale impugnata consente
al Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale competente,
di autorizzare dipendenti regionali, sino al limite massimo di
cinquanta unità, a prestare servizio presso gli uffici della CEE o
presso [OSCURATO:PERSONA] esteri.
Ora, secondo il Commissario, la Regione, ai sensi dell'art. 14
dello Statuto, non ha la potestà di disporre nella materia degli
uffici e del personale oltre il limite naturale e non superabile del
territorio della Regione; salvo il caso di accordi con altre Regioni o
con lo Stato, per quanto riguarda la predisposizione di programmi
interregionali. Ed in tal senso si sarebbe già espressa la Corte nella
sentenza n. 37 del 1972, relativamente ad una analoga legge della
Regione Trentino - [OSCURATO:PERSONA], dichiarata costituzionalmente
illegittima.
Nel ricorso si sostiene anche che la Regione ha, in tal modo,
violato l'art. 97 della Costituzione, per l'effetto negativo sulla
funzionalità stessa degli uffici regionali prodotto dalla sottrazione
di personale previsto nel ruolo organico regionale in numero e qualità
adeguate alle attribuzioni degli uffici in cui è incardinato.
D'altra parte poi, il collocamento fuori ruolo di detto personale
abiliterebbe la Regione a coprire i posti resisi disponibili, con
inevitabile maggior onere finanziario derivante dal successivo ritorno
in ruolo in soprannumero. Mancando della copertura della maggior spesa
la legge regionale impugnata contrasterebbe, quindi, anche con l'art.
81 della Costituzione.
2. - Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito
il Presidente della Regione siciliana rappresentato e difeso dall'avv.
[OSCURATO:PERSONA], per svolgere le seguenti deduzioni.
1) Sul primo motivo, si sostiene che la legge impugnata,
nell'ambito della potestà legislativa esclusiva di cui all'art. 14
lett. q, dello Statuto, non ha inteso minimamente interferire nei
rapporti internazionali bensì semplicemente disciplinare lo stato
giuridico e il trattamento economico dei propri dipendenti. In questo
senso la Regione non avrebbe che adattato alla sua struttura
organizzativa le disposizioni contenute nella legge statale 27 luglio
1962, n. 1114, relativa allo stato giuridico degli impiegati dello
Stato prestanti servizio presso la CEE, attuando così il principio di
eguaglianza e la norma statutaria invocata, secondo cui il trattamento
degli impiegati regionali non può essere in ogni caso inferiore a
quello del personale dello Stato.
Ritenere che, come si sostiene che il Commissario dello Stato
ritenga, la legge impugnata sia costituzionalmente illegittima non già
per il suo oggetto ma per le ragioni e finalità di carattere
internazionale per le quali il collocamento fuori ruolo è stato
previsto, si tradurrebbe in primo luogo in un sindacato di merito
sottratto alla Corte costituzionale, ed in ogni caso non terrebbe conto
della circostanza che la Regione ha competenza esclusiva nella materia
agricola, su cui viene ad incidere la disciplina comunitaria. Proprio
in relazione a tale incidenza si sarebbe reso necessario stabilire dei
rapporti diretti con gli organismi comunitari.
Infine ogni parallelismo con la sentenza n. 37 del 1972 sarebbe
fuori luogo, perché l'assistenza ai paesi in via di sviluppo non
soddisfa ad esigenze riconducibili alla Regione, come invece, per i
motivi esposti, la legge impugnata soddisferebbe.
2) La violazione dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo
del principio del buon andamento, concreterebbe una censura di merito
di per sé inammissibile e d'altra parte il collocamento fuori ruolo
non sarebbe estraneo all'ordinamento del pubblico impiego regionale.
3) Sul terzo motivo si sottolinea che, col collocamento fuori
ruolo, la Regione, lungi dal sopportare un maggior onere, realizzerebbe
un'economia dal momento che non solo non dovrebbe corrispondere lo
stipendio e gli altri emolumenti, ma verrebbe perfino rimborsata dei
contributi e delle ritenute. Quanto al pericolo che il dipendente
collocato fuori ruolo dovesse essere riassunto in soprannumero, dopo
che il suo posto è stato ricoperto con altra unità, esso non
sussisterebbe, dal momento che anche per l'ordinamento regionale
esplica piena efficacia il disposto dell'art. 58 dello statuto degli
impiegati civili dello Stato secondo il quale per ogni impiegato fuori
ruolo deve essere scoperto un posto nella qualifica iniziale del posto
stesso.
Conclude quindi per l'inammissibilità ed in subordine per
l'infondatezza del ricorso del Commissario dello Stato.
3. - Nelle memorie successivamente presentate, le parti, con ampie
argomentazioni, hanno ribadito le conclusioni già prese.
:
1. - La legge della Regione siciliana 21 dicembre 1973 recante
"Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti
regionali autorizzati ad assumere un impiego presso enti o organismi
della CEE o ad esercitare funzioni presso [OSCURATO:PERSONA] esteri" è stata
impugnata dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con
ricorso 28 dicembre 1973 in base ad un triplice ordine di motivi.
1) In quanto la Regione, ai sensi dell'art. 14 del suo Statuto non
ha la potestà di disporre in materia degli uffici e del personale
oltre il limite naturale e non superabile del territorio della Regione,
salvo il caso di accordi con altre Regioni o con lo Stato per la
predisposizione di programmi interregionali.
2) In quanto la legge impugnata ha violato l'art. 97 della
Costituzione giacché il collocamento fuori ruolo dei dipendenti
regionali sia pure nel numero tassativo di 50 si riflette in senso
negativo sulla funzionalità stessa degli uffici regionali, il cui
ruolo deve avere un'entità costantemente adeguata al numero e alle
qualità delle attribuzioni degli uffici cui si riferiscono.
3) In quanto risulta violato l'art. 81, ultimo comma, della
Costituzione, mancando nella legge impugnata l'indicazione della
previsione della copertura della maggiore spesa derivante
dall'inevitabile onere per il ritorno in ruolo in soprannumero del
personale già collocato fuori ruolo, una volta cessati gli incarichi e
le funzioni ad esso conferiti all'estero.
2. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La legge
impugnata infatti, disponendo all'art. 1 che gli impiegati di ruolo
della Regione siciliana possono, previa autorizzazione del Presidente
della Regione, sentito l'Assessore competente, assumere un impiego
presso enti od organismi della Comunità economica europea, nonché
esercitare funzioni anche di carattere continuativo presso [OSCURATO:PERSONA]
esteri, ha statuito oltre i confini fissati dall'art. 14 dello Statuto
della Regione stessa. Secondo i principi fissati dalla Corte nella sua
sentenza n. 37 del 1972, la potestà di legiferare delle Regioni trova
per ogni materia e quindi anche per l'ordinamento degli uffici e del
personale ad essi addetto il limite naturale ed insuperabile
dell'ambito territoriale della Regione.
La disciplina dei rapporti e delle prestazioni relative agli
impiegati e dipendenti regionali destinati a svolgersi e ad effettuarsi
fuori di questi limiti non rientra nella potestà legislativa della
Regione.
La normativa dell'art. 1 della legge regionale impugnata oltrepassa
l'ambito territoriale della Regione ed incide nel campo dei rapporti
internazionali sia nei confronti della CEE sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]
esteri, cioè in un campo che è riservato all'esclusiva competenza
dello Stato.
3. - Non è da accogliersi l'eccezione avanzata dalla difesa della
Regione siciliana nelle proprie deduzioni, cioè che la legge regionale
impugnata sarebbe complementare e integrativa di quella statale nel
senso che regolerebbe lo stato giuridico del personale regionale che
usufruisce delle disposizioni della legge statale n. 1114 del 1962.
L'infondatezza di questa eccezione oltre a quanto si è detto
sull'incompetenza della Regione di regolare la materia, risulta
evidente considerando che la legge citata esclude che essa possa
applicarsi a personale non statale e che tale personale possa essere
destinato a prestare servizio presso [OSCURATO:PERSONA] esteri tanto è vero che
fissa un contingente rigido di dipendenti statali il quale non può
oltrepassare il numero di 50. La stessa disposizione dell'art. 1 della
legge regionale impugnata mostra come questa non possa considerarsi in
alcun modo complementare ed integrativa di quella statale, in quanto
dispone che l'assunzione degli impiegati di ruolo della Regione
siciliana presso enti od organismi della CEE o presso [OSCURATO:PERSONA] esteri
avvenga previa la sola autorizzazione del Presidente della Regione
sentito l'Assessore competente, senza che sia richiesta
l'autorizzazione del Presidente del Consiglio e senza che siano sentiti
il Ministro competente e il Ministro degli esteri, atti questi che la
legge statale n. 1114 del 1962 richiede tassativamente per l'assunzione
degli impegati civili di ruolo dello Stato e degli ufficiali e
sottufficiali in servizio permanente effettivo presso enti od organismi
internazionali o perché esercitino funzioni presso [OSCURATO:PERSONA] esteri.
4. - L'accoglimento del primo motivo del ricorso del Commissario
dello Stato per la Regione siciliana è assorbente degli altri due ed
è superfluo attardarsi nell'esame delle relative questioni,
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 21
dicembre 1973, avente ad oggetto "Disciplina della posizione giuridica
ed economica dei dipendenti regionali autorizzati ad assumere un
impiego presso enti o organismi della CEE o ad esercitare funzioni
presso [OSCURATO:PERSONA] esteri".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere