Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 96/1974

ECLI:IT:COST:1974:96
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Con ricorso notificato il 29 dicembre 1973 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 21 dicembre 1973, recante "Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti regionali autorizzati ad assumere un impiego presso enti o organismi della CEE o ad esercitare funzioni presso [OSCURATO:PERSONA] esteri". [OSCURATO:PERSONA] premette che la legge regionale impugnata consente al Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale competente, di autorizzare dipendenti regionali, sino al limite massimo di cinquanta unità, a prestare servizio presso gli uffici della CEE o presso [OSCURATO:PERSONA] esteri.

Ora, secondo il Commissario, la Regione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, non ha la potestà di disporre nella materia degli uffici e del personale oltre il limite naturale e non superabile del territorio della Regione; salvo il caso di accordi con altre Regioni o con lo Stato, per quanto riguarda la predisposizione di programmi interregionali.

Ed in tal senso si sarebbe già espressa la Corte nella sentenza n. 37 del 1972, relativamente ad una analoga legge della Regione Trentino - [OSCURATO:PERSONA], dichiarata costituzionalmente illegittima.

Nel ricorso si sostiene anche che la Regione ha, in tal modo, violato l'art. 97 della Costituzione, per l'effetto negativo sulla funzionalità stessa degli uffici regionali prodotto dalla sottrazione di personale previsto nel ruolo organico regionale in numero e qualità adeguate alle attribuzioni degli uffici in cui è incardinato.

D'altra parte poi, il collocamento fuori ruolo di detto personale abiliterebbe la Regione a coprire i posti resisi disponibili, con inevitabile maggior onere finanziario derivante dal successivo ritorno in ruolo in soprannumero.

Mancando della copertura della maggior spesa la legge regionale impugnata contrasterebbe, quindi, anche con l'art. 81 della Costituzione.

2. - Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito il Presidente della Regione siciliana rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per svolgere le seguenti deduzioni. 1) Sul primo motivo, si sostiene che la legge impugnata, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva di cui all'art. 14 lett. q, dello Statuto, non ha inteso minimamente interferire nei rapporti internazionali bensì semplicemente disciplinare lo stato giuridico e il trattamento economico dei propri dipendenti.

In questo senso la Regione non avrebbe che adattato alla sua struttura organizzativa le disposizioni contenute nella legge statale 27 luglio 1962, n. 1114, relativa allo stato giuridico degli impiegati dello Stato prestanti servizio presso la CEE, attuando così il principio di eguaglianza e la norma statutaria invocata, secondo cui il trattamento degli impiegati regionali non può essere in ogni caso inferiore a quello del personale dello Stato.

Ritenere che, come si sostiene che il Commissario dello Stato ritenga, la legge impugnata sia costituzionalmente illegittima non già per il suo oggetto ma per le ragioni e finalità di carattere internazionale per le quali il collocamento fuori ruolo è stato previsto, si tradurrebbe in primo luogo in un sindacato di merito sottratto alla Corte costituzionale, ed in ogni caso non terrebbe conto della circostanza che la Regione ha competenza esclusiva nella materia agricola, su cui viene ad incidere la disciplina comunitaria.

Proprio in relazione a tale incidenza si sarebbe reso necessario stabilire dei rapporti diretti con gli organismi comunitari.

Infine ogni parallelismo con la sentenza n. 37 del 1972 sarebbe fuori luogo, perché l'assistenza ai paesi in via di sviluppo non soddisfa ad esigenze riconducibili alla Regione, come invece, per i motivi esposti, la legge impugnata soddisferebbe. 2) La violazione dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo del principio del buon andamento, concreterebbe una censura di merito di per sé inammissibile e d'altra parte il collocamento fuori ruolo non sarebbe estraneo all'ordinamento del pubblico impiego regionale. 3) Sul terzo motivo si sottolinea che, col collocamento fuori ruolo, la Regione, lungi dal sopportare un maggior onere, realizzerebbe un'economia dal momento che non solo non dovrebbe corrispondere lo stipendio e gli altri emolumenti, ma verrebbe perfino rimborsata dei contributi e delle ritenute.

Quanto al pericolo che il dipendente collocato fuori ruolo dovesse essere riassunto in soprannumero, dopo che il suo posto è stato ricoperto con altra unità, esso non sussisterebbe, dal momento che anche per l'ordinamento regionale esplica piena efficacia il disposto dell'art. 58 dello statuto degli impiegati civili dello Stato secondo il quale per ogni impiegato fuori ruolo deve essere scoperto un posto nella qualifica iniziale del posto stesso.

Conclude quindi per l'inammissibilità ed in subordine per l'infondatezza del ricorso del Commissario dello Stato.

3. - Nelle memorie successivamente presentate, le parti, con ampie argomentazioni, hanno ribadito le conclusioni già prese. :

1. - La legge della Regione siciliana 21 dicembre 1973 recante "Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti regionali autorizzati ad assumere un impiego presso enti o organismi della CEE o ad esercitare funzioni presso [OSCURATO:PERSONA] esteri" è stata impugnata dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso 28 dicembre 1973 in base ad un triplice ordine di motivi. 1) In quanto la Regione, ai sensi dell'art. 14 del suo Statuto non ha la potestà di disporre in materia degli uffici e del personale oltre il limite naturale e non superabile del territorio della Regione, salvo il caso di accordi con altre Regioni o con lo Stato per la predisposizione di programmi interregionali. 2) In quanto la legge impugnata ha violato l'art. 97 della Costituzione giacché il collocamento fuori ruolo dei dipendenti regionali sia pure nel numero tassativo di 50 si riflette in senso negativo sulla funzionalità stessa degli uffici regionali, il cui ruolo deve avere un'entità costantemente adeguata al numero e alle qualità delle attribuzioni degli uffici cui si riferiscono. 3) In quanto risulta violato l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, mancando nella legge impugnata l'indicazione della previsione della copertura della maggiore spesa derivante dall'inevitabile onere per il ritorno in ruolo in soprannumero del personale già collocato fuori ruolo, una volta cessati gli incarichi e le funzioni ad esso conferiti all'estero.

2. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La legge impugnata infatti, disponendo all'art. 1 che gli impiegati di ruolo della Regione siciliana possono, previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentito l'Assessore competente, assumere un impiego presso enti od organismi della Comunità economica europea, nonché esercitare funzioni anche di carattere continuativo presso [OSCURATO:PERSONA] esteri, ha statuito oltre i confini fissati dall'art. 14 dello Statuto della Regione stessa.

Secondo i principi fissati dalla Corte nella sua sentenza n. 37 del 1972, la potestà di legiferare delle Regioni trova per ogni materia e quindi anche per l'ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto il limite naturale ed insuperabile dell'ambito territoriale della Regione.

La disciplina dei rapporti e delle prestazioni relative agli impiegati e dipendenti regionali destinati a svolgersi e ad effettuarsi fuori di questi limiti non rientra nella potestà legislativa della Regione.

La normativa dell'art. 1 della legge regionale impugnata oltrepassa l'ambito territoriale della Regione ed incide nel campo dei rapporti internazionali sia nei confronti della CEE sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] esteri, cioè in un campo che è riservato all'esclusiva competenza dello Stato.

3. - Non è da accogliersi l'eccezione avanzata dalla difesa della Regione siciliana nelle proprie deduzioni, cioè che la legge regionale impugnata sarebbe complementare e integrativa di quella statale nel senso che regolerebbe lo stato giuridico del personale regionale che usufruisce delle disposizioni della legge statale n. 1114 del 1962.

L'infondatezza di questa eccezione oltre a quanto si è detto sull'incompetenza della Regione di regolare la materia, risulta evidente considerando che la legge citata esclude che essa possa applicarsi a personale non statale e che tale personale possa essere destinato a prestare servizio presso [OSCURATO:PERSONA] esteri tanto è vero che fissa un contingente rigido di dipendenti statali il quale non può oltrepassare il numero di

50. La stessa disposizione dell'art. 1 della legge regionale impugnata mostra come questa non possa considerarsi in alcun modo complementare ed integrativa di quella statale, in quanto dispone che l'assunzione degli impiegati di ruolo della Regione siciliana presso enti od organismi della CEE o presso [OSCURATO:PERSONA] esteri avvenga previa la sola autorizzazione del Presidente della Regione sentito l'Assessore competente, senza che sia richiesta l'autorizzazione del Presidente del Consiglio e senza che siano sentiti il Ministro competente e il Ministro degli esteri, atti questi che la legge statale n. 1114 del 1962 richiede tassativamente per l'assunzione degli impegati civili di ruolo dello Stato e degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo presso enti od organismi internazionali o perché esercitino funzioni presso [OSCURATO:PERSONA] esteri.

4. - L'accoglimento del primo motivo del ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana è assorbente degli altri due ed è superfluo attardarsi nell'esame delle relative questioni,

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 21 dicembre 1973, avente ad oggetto "Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti regionali autorizzati ad assumere un impiego presso enti o organismi della CEE o ad esercitare funzioni presso [OSCURATO:PERSONA] esteri".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Con ricorso notificato il 29 dicembre 1973 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 21 dicembre 1973, recante "Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti regionali autorizzati ad assumere un impiego presso enti o organismi della CEE o ad esercitare funzioni presso [OSCURATO:PERSONA] esteri". [OSCURATO:PERSONA] premette che la legge regionale impugnata consente al Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale competente, di autorizzare dipendenti regionali, sino al limite massimo di cinquanta unità, a prestare servizio presso gli uffici della CEE o presso [OSCURATO:PERSONA] esteri. Ora, secondo il Commissario, la Regione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, non ha la potestà di disporre nella materia degli uffici e del personale oltre il limite naturale e non superabile del territorio della Regione; salvo il caso di accordi con altre Regioni o con lo Stato, per quanto riguarda la predisposizione di programmi interregionali. Ed in tal senso si sarebbe già espressa la Corte nella sentenza n. 37 del 1972, relativamente ad una analoga legge della Regione Trentino - [OSCURATO:PERSONA], dichiarata costituzionalmente illegittima. Nel ricorso si sostiene anche che la Regione ha, in tal modo, violato l'art. 97 della Costituzione, per l'effetto negativo sulla funzionalità stessa degli uffici regionali prodotto dalla sottrazione di personale previsto nel ruolo organico regionale in numero e qualità adeguate alle attribuzioni degli uffici in cui è incardinato. D'altra parte poi, il collocamento fuori ruolo di detto personale abiliterebbe la Regione a coprire i posti resisi disponibili, con inevitabile maggior onere finanziario derivante dal successivo ritorno in ruolo in soprannumero. Mancando della copertura della maggior spesa la legge regionale impugnata contrasterebbe, quindi, anche con l'art. 81 della Costituzione. 2. - Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito il Presidente della Regione siciliana rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per svolgere le seguenti deduzioni. 1) Sul primo motivo, si sostiene che la legge impugnata, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva di cui all'art. 14 lett. q, dello Statuto, non ha inteso minimamente interferire nei rapporti internazionali bensì semplicemente disciplinare lo stato giuridico e il trattamento economico dei propri dipendenti. In questo senso la Regione non avrebbe che adattato alla sua struttura organizzativa le disposizioni contenute nella legge statale 27 luglio 1962, n. 1114, relativa allo stato giuridico degli impiegati dello Stato prestanti servizio presso la CEE, attuando così il principio di eguaglianza e la norma statutaria invocata, secondo cui il trattamento degli impiegati regionali non può essere in ogni caso inferiore a quello del personale dello Stato. Ritenere che, come si sostiene che il Commissario dello Stato ritenga, la legge impugnata sia costituzionalmente illegittima non già per il suo oggetto ma per le ragioni e finalità di carattere internazionale per le quali il collocamento fuori ruolo è stato previsto, si tradurrebbe in primo luogo in un sindacato di merito sottratto alla Corte costituzionale, ed in ogni caso non terrebbe conto della circostanza che la Regione ha competenza esclusiva nella materia agricola, su cui viene ad incidere la disciplina comunitaria. Proprio in relazione a tale incidenza si sarebbe reso necessario stabilire dei rapporti diretti con gli organismi comunitari. Infine ogni parallelismo con la sentenza n. 37 del 1972 sarebbe fuori luogo, perché l'assistenza ai paesi in via di sviluppo non soddisfa ad esigenze riconducibili alla Regione, come invece, per i motivi esposti, la legge impugnata soddisferebbe. 2) La violazione dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo del principio del buon andamento, concreterebbe una censura di merito di per sé inammissibile e d'altra parte il collocamento fuori ruolo non sarebbe estraneo all'ordinamento del pubblico impiego regionale. 3) Sul terzo motivo si sottolinea che, col collocamento fuori ruolo, la Regione, lungi dal sopportare un maggior onere, realizzerebbe un'economia dal momento che non solo non dovrebbe corrispondere lo stipendio e gli altri emolumenti, ma verrebbe perfino rimborsata dei contributi e delle ritenute. Quanto al pericolo che il dipendente collocato fuori ruolo dovesse essere riassunto in soprannumero, dopo che il suo posto è stato ricoperto con altra unità, esso non sussisterebbe, dal momento che anche per l'ordinamento regionale esplica piena efficacia il disposto dell'art. 58 dello statuto degli impiegati civili dello Stato secondo il quale per ogni impiegato fuori ruolo deve essere scoperto un posto nella qualifica iniziale del posto stesso. Conclude quindi per l'inammissibilità ed in subordine per l'infondatezza del ricorso del Commissario dello Stato. 3. - Nelle memorie successivamente presentate, le parti, con ampie argomentazioni, hanno ribadito le conclusioni già prese. : 1. - La legge della Regione siciliana 21 dicembre 1973 recante "Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti regionali autorizzati ad assumere un impiego presso enti o organismi della CEE o ad esercitare funzioni presso [OSCURATO:PERSONA] esteri" è stata impugnata dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso 28 dicembre 1973 in base ad un triplice ordine di motivi. 1) In quanto la Regione, ai sensi dell'art. 14 del suo Statuto non ha la potestà di disporre in materia degli uffici e del personale oltre il limite naturale e non superabile del territorio della Regione, salvo il caso di accordi con altre Regioni o con lo Stato per la predisposizione di programmi interregionali. 2) In quanto la legge impugnata ha violato l'art. 97 della Costituzione giacché il collocamento fuori ruolo dei dipendenti regionali sia pure nel numero tassativo di 50 si riflette in senso negativo sulla funzionalità stessa degli uffici regionali, il cui ruolo deve avere un'entità costantemente adeguata al numero e alle qualità delle attribuzioni degli uffici cui si riferiscono. 3) In quanto risulta violato l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, mancando nella legge impugnata l'indicazione della previsione della copertura della maggiore spesa derivante dall'inevitabile onere per il ritorno in ruolo in soprannumero del personale già collocato fuori ruolo, una volta cessati gli incarichi e le funzioni ad esso conferiti all'estero. 2. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento. La legge impugnata infatti, disponendo all'art. 1 che gli impiegati di ruolo della Regione siciliana possono, previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentito l'Assessore competente, assumere un impiego presso enti od organismi della Comunità economica europea, nonché esercitare funzioni anche di carattere continuativo presso [OSCURATO:PERSONA] esteri, ha statuito oltre i confini fissati dall'art. 14 dello Statuto della Regione stessa. Secondo i principi fissati dalla Corte nella sua sentenza n. 37 del 1972, la potestà di legiferare delle Regioni trova per ogni materia e quindi anche per l'ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto il limite naturale ed insuperabile dell'ambito territoriale della Regione. La disciplina dei rapporti e delle prestazioni relative agli impiegati e dipendenti regionali destinati a svolgersi e ad effettuarsi fuori di questi limiti non rientra nella potestà legislativa della Regione. La normativa dell'art. 1 della legge regionale impugnata oltrepassa l'ambito territoriale della Regione ed incide nel campo dei rapporti internazionali sia nei confronti della CEE sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] esteri, cioè in un campo che è riservato all'esclusiva competenza dello Stato. 3. - Non è da accogliersi l'eccezione avanzata dalla difesa della Regione siciliana nelle proprie deduzioni, cioè che la legge regionale impugnata sarebbe complementare e integrativa di quella statale nel senso che regolerebbe lo stato giuridico del personale regionale che usufruisce delle disposizioni della legge statale n. 1114 del 1962. L'infondatezza di questa eccezione oltre a quanto si è detto sull'incompetenza della Regione di regolare la materia, risulta evidente considerando che la legge citata esclude che essa possa applicarsi a personale non statale e che tale personale possa essere destinato a prestare servizio presso [OSCURATO:PERSONA] esteri tanto è vero che fissa un contingente rigido di dipendenti statali il quale non può oltrepassare il numero di 50. La stessa disposizione dell'art. 1 della legge regionale impugnata mostra come questa non possa considerarsi in alcun modo complementare ed integrativa di quella statale, in quanto dispone che l'assunzione degli impiegati di ruolo della Regione siciliana presso enti od organismi della CEE o presso [OSCURATO:PERSONA] esteri avvenga previa la sola autorizzazione del Presidente della Regione sentito l'Assessore competente, senza che sia richiesta l'autorizzazione del Presidente del Consiglio e senza che siano sentiti il Ministro competente e il Ministro degli esteri, atti questi che la legge statale n. 1114 del 1962 richiede tassativamente per l'assunzione degli impegati civili di ruolo dello Stato e degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo presso enti od organismi internazionali o perché esercitino funzioni presso [OSCURATO:PERSONA] esteri. 4. - L'accoglimento del primo motivo del ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana è assorbente degli altri due ed è superfluo attardarsi nell'esame delle relative questioni, P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 21 dicembre 1973, avente ad oggetto "Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti regionali autorizzati ad assumere un impiego presso enti o organismi della CEE o ad esercitare funzioni presso [OSCURATO:PERSONA] esteri". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 96/1974 — Fons Iuris — Fons Iuris