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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19298/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di violazione di domicilio aggravato.

Rilevato che il motivo di ricorso è generico nella misura in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, atteso che, sulla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose, la Corte ha argomentato in maniera logica il suo riconoscimento sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito alla recente rottura del lucchetto ed alla riconducibilità di tale circostanza alla consumazione del reato.

La sentenza dunque ha motivato sulla strumentalità della violenza sulla cosa rispetto alla violazione di domicilio, rimanendo implicitamente confutato il motivo d'appello proposto dall'imputato, il quale era peraltro a sua volta generico.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di violazione di domicilio aggravato. Rilevato che il motivo di ricorso è generico nella misura in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, atteso che, sulla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose, la Corte ha argomentato in maniera logica il suo riconoscimento sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in merito alla recente rottura del lucchetto ed alla riconducibilità di tale circostanza alla consumazione del reato. La sentenza dunque ha motivato sulla strumentalità della violenza sulla cosa rispetto alla violazione di domicilio, rimanendo implicitamente confutato il motivo d'appello proposto dall'imputato, il quale era peraltro a sua volta generico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 a
Sentenza Cassazione n. 19298/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris