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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 38946/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e comunque manifestamente infondato, in quanto l'erronea indicazione dei numeri di registro non vale ad escludere che l'identità sostanziale del procedimento, dovendo essere imputata ad errore materiale, fermo restando che le deduzioni volte ad accreditare un possibile vizio in ordine all'iscrizione della notitia criminis e al conseguente svolgimento del procedimento sono state prospettate in termini aspecifici; Ritenuto che il secondo motivo riguardante la valutazione della prova è manifestamente infondato e comunque genericamente formulato, in quanto la Corte ha dato conto delle conclusioni del perito, che ha con certezza attribuito al ricorrente la firma in verifica, e ha segnalato l'inconferenza delle criticità rilevate, di cui il ricorso non spiega comunque la reale incidenza sulle conclusioni peritali; Ritenuto che il terzo motivo è generico e volto ad una diversa valutazione di merito non consentita in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa l'attribuibilità al ricorrente di una consapevole falsa denuncia di smarrimento dell'assegno consegnato alla persona offesa; Ritenuto che il quarto motivo è precluso, inerendo ad un profilo di merito, rispetto alla quale non consta che il ricorrente avesse formulato deduzioni nel giudizio di appello, celebrato dopo l'introduzione delle modifiche dell'art. 131-bis cod. pen. da parte del d.lgs. 150 del 2022; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e comunque manifestamente infondato, in quanto l'erronea indicazione dei numeri di registro non vale ad escludere che l'identità sostanziale del procedimento, dovendo essere imputata ad errore materiale, fermo restando che le deduzioni volte ad accreditare un possibile vizio in ordine all'iscrizione della notitia criminis e al conseguente svolgimento del procedimento sono state prospettate in termini aspecifici; Ritenuto che il secondo motivo riguardante la valutazione della prova è manifestamente infondato e comunque genericamente formulato, in quanto la Corte ha dato conto delle conclusioni del perito, che ha con certezza attribuito al ricorrente la firma in verifica, e ha segnalato l'inconferenza delle criticità rilevate, di cui il ricorso non spiega comunque la reale incidenza sulle conclusioni peritali; Ritenuto che il terzo motivo è generico e volto ad una diversa valutazione di merito non consentita in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa l'attribuibilità al ricorrente di una consapevole falsa denuncia di smarrimento dell'assegno consegnato alla persona offesa; Ritenuto che il quarto motivo è precluso, inerendo ad un profilo di merito, rispetto alla quale non consta che il ricorrente avesse formulato deduzioni nel giudizio di appello, celebrato dopo l'introduzione delle modifiche dell'art. 131-bis cod. pen. da parte del d.lgs. 150 del 2022; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 38946/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris