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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 16309/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:SOCIETA]», assistita, nella presente fase di legittimità, dal difensore di fiducia nominato procuratore speciale, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del decreto del 01/09/2021 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 137, comma 1, e 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, ha ordinato il sequestro preventivo dello stabilimento della società TGS. 1.1.Con unico motivo deduce il travisamento della richiesta di riesame e della successiva memoria dalle quali risulta che egli aveva agito nella qualità di legale rappresentante della società e non di persona (fisica) sottoposta alle indagini. 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il Prisco aveva proposto, per il tramite del difensore di fiducia, domanda di riesame (testualmente) "nella spiegata qualità, indagato nell'emarginato procedimento penale"; 3.2.nella successiva memoria difensiva, con cui illustrava i motivi di riesame, aveva specificato di agire quale "amministratore gerente" della società «[OSCURATO:SOCIETA].»; 3.3tordinanza impugnata, richiamando il consolidato principio di diritto secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame) che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281098 - 01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Rv. 280005 - 01; Sez. 3, n.3602 del 16/01/2019, Rv. 276545 - 01; Sez. 3, n. 43713 del 17/05/2017, Rv. 271231 - 01), ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame sul rilievo che il Prisco aveva agito quale persona sottoposta alle indagini e non quale legale rappresentante della società proprietaria dello stabilimento in sequestro; 3.4.il ricorrente obietta che tale qualità era stata spesa mediante il (ed avrebbe dovuto essere evinta dal) richiamo alla "spiegata qualità", dovendosi intendere per tale quella attribuita dalla rubrica provvisoria che gli imputa di aver agito, appunto, quale legale rappresentante della società; 3.5.sennonché, ove così fosse, manca agli atti la procura speciale che l'amministratore della società avrebbe dovuto necessariamente conferire al difensore per presentare la domanda di riesame del sequestro; 3.6.poiché la società di capitali, in quanto dotata di personalità giuridica, è persona comunque diversa da quella sottoposta alle indagini che la rappresenta, essa può stare in giudizio esclusivamente con il ministero di un difensore munito di procura speciale (art. 100, cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287); 3.7.tale procura non è presente tra gli atti trasmessi dal tribunale del riesame, il ricorrente a sua volta non la allega (non essendo sufficiente, ovviamente, quella rilasciata per proporre il ricorso per cassazione), né deduce di averla prodotta in sede di merito; tantomeno il difensore, per il cui tramite il Prisco aveva proposto riesame, si era qualificato procuratore speciale della società; 3.8.ne consegue che, aldilà dell'interpretazione da dare alle parole: "nella spiegata qualità", il difensore di fiducia del Prisco non era comunque munito di procura speciale a proporre il riesame del sequestro con conseguente inammissibilità della relativa domanda. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, quale legale rappresentante della società «[OSCURATO:SOCIETA]», assistita, nella presente fase di legittimità, dal difensore di fiducia nominato procuratore speciale, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del decreto del 01/09/2021 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 137, comma 1, e 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, ha ordinato il sequestro preventivo dello stabilimento della società TGS. 1.1.Con unico motivo deduce il travisamento della richiesta di riesame e della successiva memoria dalle quali risulta che egli aveva agito nella qualità di legale rappresentante della società e non di persona (fisica) sottoposta alle indagini. 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il Prisco aveva proposto, per il tramite del difensore di fiducia, domanda di riesame (testualmente) "nella spiegata qualità, indagato nell'emarginato procedimento penale"; 3.2.nella successiva memoria difensiva, con cui illustrava i motivi di riesame, aveva specificato di agire quale "amministratore gerente" della società «[OSCURATO:SOCIETA].»; 3.3tordinanza impugnata, richiamando il consolidato principio di diritto secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame) che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281098 - 01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Rv. 280005 - 01; Sez. 3, n.3602 del 16/01/2019, Rv. 276545 - 01; Sez. 3, n. 43713 del 17/05/2017, Rv. 271231 - 01), ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame sul rilievo che il Prisco aveva agito quale persona sottoposta alle indagini e non quale legale rappresentante della società proprietaria dello stabilimento in sequestro; 3.4.il ricorrente obietta che tale qualità era stata spesa mediante il (ed avrebbe dovuto essere evinta dal) richiamo alla "spiegata qualità", dovendosi intendere per tale quella attribuita dalla rubrica provvisoria che gli imputa di aver agito, appunto, quale legale rappresentante della società; 3.5.sennonché, ove così fosse, manca agli atti la procura speciale che l'amministratore della società avrebbe dovuto necessariamente conferire al difensore per presentare la domanda di riesame del sequestro; 3.6.poiché la società di capitali, in quanto dotata di personalità giuridica, è persona comunque diversa da quella sottoposta alle indagini che la rappresenta, essa può stare in giudizio esclusivamente con il ministero di un difensore munito di procura speciale (art. 100, cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287); 3.7.tale procura non è presente tra gli atti trasmessi dal tribunale del riesame, il ricorrente a sua volta non la allega (non essendo sufficiente, ovviamente, quella rilasciata per proporre il ricorso per cassazione), né deduce di averla prodotta in sede di merito; tantomeno il difensore, per il cui tramite il Prisco aveva proposto riesame, si era qualificato procuratore speciale della società; 3.8.ne consegue che, aldilà dell'interpretazione da dare alle parole: "nella spiegata qualità", il difensore di fiducia del Prisco non era comunque munito di procura speciale a proporre il riesame del sequestro con conseguente inammissibilità della relativa domanda. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammen
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