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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 30390/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11948/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 10/E, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che l o rappresenta e difende con gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procurain calce al ricorso; - ricorrent e e controricorrente incidentale - Oggetto: associazione in partecipazione AC –14/11/2024 r.g. n. 11948/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l.r.p.t, elett.te domiciliat a in R oma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (studio [OSCURATO:PERSONA]) che la rappresenta e difendegiusta procura allegata al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Co rte di appello di Venezia n. 556 /20 20 , pubblicata il 17 febbraio2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva respinto la domanda da lui proposta avente per oggetto la declaratoria di nullità, con le conseguenti statuizioni in tema di pagamento di utili, del contratto di associazione in partecipazione stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in data 16 marzo 2000, successivamente integrato in data 22 giugno 2010, siccome in effetti qualificabile comecontratto di società, da ritenersi invalido perché all’epoca dei fatti confliggente con il divieto legale di esercizio in forma societaria di imprese aventi per oggettola gestione di una farmacia.r.g. n. 11948/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. h a resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, a sua volta resistito dal [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che la qualificazione del contratto stipulato tra le parti , effettuata dal Tribunale in termini di associazione in partecipazione, era corretta, siccome nel caso di specie era presente l’elemento caratterizzante siffatta figura negoziale , ovvero l’a pporto dell’associato all’associante per l’esercizio di un’attività imprenditoriale, nella specie la gestione di una farmacia; né la previsione di un diritto a una plusvalenza rispetto all’importo conferito nell’associazione, in dipendenza dell’eventuale vendita della farmacia a soggetti diversi dai figlidel [OSCURATO:PERSONA], poteva far ritenere che fosse stato in effetti stipulato tra le parti un contratto di società, di cui nella specie difettava qualsiasi elemento di comune organizzazione , di patrimonio autonomo dell’ente per effetto dei conferimenti e di rischio comune di impresa per le parti del contratto medesimo.

4. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso principale lamenta: 1-a «Primo motivo.

Nullità ex art. 360 n.3 cod. p roc . c iv . per violazione degli artt. 2549, 2552, 2553 c.c. anche in relazione agli articoli 2082 2086 e 2247 c.c., per avere ritenuto che la clausola di plusvalenza portata dall’art. 3 del contratto del 22 giugno 2010 rep. 44572 [OSCURATO:PERSONA] non abbia natura tipica societaria, incompatibile con il contratto di associazione in partecipazione e 2447 c.c. » , deducendo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la clausola di plusvalenza contenuta nella modi fic azione dei patti originari, di cui al r.g. n. 11948/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contratto del 2010, non costituisca un tratto tipico ed esclusivo del rapporto societario, ma un mero indice di esso, come tale compatibile anche con il contratto di associazione in partecipazione. 1-b) «Secondo motivo.

Nullità ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 2549, 2552, 2553, 2082, 2086 e 2247 c.c., da porsi in relazione all’art. 2468 c.c., per avere ritenuto che la clausola di durata portata dall’art. 7 del contratto del 22 giugno 2010 rep. 44572 [OSCURATO:PERSONA] non sia incompatibile con il contratto di associazione in partecipazione nonostante sottraggaall’associante la determinazione della durata temporale dell’impresa», deducendo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere valida la clausola che consentiva unilateralmente all’associata [OSCURATO:PERSONA] di prolungare la durata del contratto , così privando l’imprenditore associante della libertà di stabilire l’orizzonte temporale di svolgimento della propria attività economica. 1-c) «Terzo motivo.

Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione agli artt. 2549, 2552, 2553 c.c. e agli artt. 2082 e 2247 c.c., per non avere operato la richiesta interpretazione complessiva delle clausole degli artt. 3 e 7 del contratto rep. 44572 [OSCURATO:PERSONA] ed averle considerate in modo atomistico.», deducendo l’erroneitàdella sentenza impugnata per avere interpretato in modo atomistico le clausole di plusvalenza e di durata contenute nell’addendum del 2010 al contratto per cui è causa, finendo erroneamente per esc lu d ere la sussistenza nella specie di un co n tratto di società, che invece sarebbe emerso qualora fosse stata svolta un a corretta operazione di interpretazionecomplessiva delle clausole contrattuali .r.g. n. 11948/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la Corte che, in ordine logico, va esaminato con priorità il terzo motivo di ricorso, ponendo esso la questione, decisiva ai fini del decidere, della correttezza o meno dell’attività di ermeneutica contrattuale effettuata dal giudice del merito in relazione alla qualificazionegiuridica del rapporto negoziale esistito tra le parti.

La censura, pur priva come avrebbe dovuto di riferimenti a una delle ipotesi tassative previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.,è tuttavia inquadrabile, a tenore del suo contenuto, nel paradigma della falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 cod. civ., di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. civ., lamentando che il giudice di appello avrebbe interpretato le clausole contrattuali in modo atomistico e non complessivo , pervenendo pertanto a una conclusione erronea .

In tali termini, questa Corte (da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 13595/2020; id.

Sez. 3, n. 20294/2019) è ferma nel ritenere che nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 cod. c iv . alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro, ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 cod. c iv ., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa.

L’applicazione di tali principi al caso in esame conduce alla reiezione della censura.

Invero, la Corte territoriale non ha affatto esaminato in maniera atomistica le clausole contrattuali derivanti r.g. n. 11948/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dalle modificazioni apportate all’originario contratto per effetto dell’atto notarile del 2010 ma, del tutto diversamente, ha ritenuto che anche le modificazioni apportate non fossero idonee a far ritenere che la pattuizione complessiva potesse inscriversi nel novero del contratto di società, restando invece nell’ambito della legittima manifestazione dell’autonomia contrattuale , quali elementi caratterizzanti del primigenio contratto di associazione in partecipazione, cha tale restava anche all’esito delle nuove pattuizioni integrative dell’accordo originario.

Nel far ciò, la Corte di appello (a pag. 8) ha mostrato di ben avvedersi di quali siano gli elementi caratterizzanti de l contratto di società e di quello di associazione in partecipazione e, dopo aver analizzato tanto la clausola di plusvalenza che quella di durata, ha concluso nel senso che nessuna delle due (intendendo evidentemente entrambe, posto che entrambe erano valide ed efficaci) consentiva di ritenere sussistente né l’ affectio societatis , né quel minimo di organizzazione in comune di attività imprenditorialeche caratterizza il tipo del contratto di società.

Escluso, quindi, che la sentenza impugnata sia incorsa in falsa applicazione dei canoni ermeneutici sopra individuati da questa Corte regolatrice, va detto che ciò che per il resto il motivo in esame tende a ottenere è un ’inammissibile riv isitazione di tale percorso ermeneutico da parte di questa Corte ; ciò che non è consentito, appartenendo il relativo giudizio in via esclusiva alla fase di merito del processo.

Analoga sorte hanno anche i primi due motivi di ricorso, che si rivelano altrettanto inammissibili atteso che, dovendo premettersi che in alcun caso la violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. può ridondare in nullità della sentenza impugnata (come invece la r.g. n. 11948/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rubrica delle censure in esame mostra di ritenere), se scrutinati nella loro sostanza come deducenti una falsa applicazione delle norme ivi richiamate, anch’essi si palesano totalmente versati in fatto, pretendendo che sia questa Corte di legittimità a sovrapporreil proprio convincimento a quello dei giudici del merito in ordine alla qualificazione del contrattoper cui è causa.

2. Il ricorso incidentale condizionato , che lamenta: 2-a « Primo motivo.

Violazione de ll’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. per non essersi la Corte di appello di Venezia pronunciata sull’eccezione di giudicato sollevata da [OSCURATO:PERSONA] srl in comparsa di costituzione con riferimentoalla novità della causa petendi addotta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa conclusionale dimessa in primo grado , rilevata in sentenza dal giudice di prime cure e non specificamenteimpugnata con l’atto di appello. » . 2-b « Secondo motivo.

Violazione de ll’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. per non essersi la Corte di appello di Venezia pronunciata sulle eccezioni di inammissibilità sollevate da [OSCURATO:PERSONA] srl in comparsa di costituzione con riferimento al terzo motivo di gravame proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA]» è assorbito dalla reiezione del ricorso principale.

3. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma r.g. n. 11948/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l e spese della presente fase di legittimità che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11948/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 10/E, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che l o rappresenta e difende con gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procurain calce al ricorso; - ricorrent e e controricorrente incidentale - Oggetto: associazione in partecipazione AC –14/11/2024 r.g. n. 11948/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l.r.p.t, elett.te domiciliat a in R oma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 20 , presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (studio [OSCURATO:PERSONA]) che la rappresenta e difendegiusta procura allegata al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Co rte di appello di Venezia n. 556 /20 20 , pubblicata il 17 febbraio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva respinto la domanda da lui proposta avente per oggetto la declaratoria di nullità, con le conseguenti statuizioni in tema di pagamento di utili, del contratto di associazione in partecipazione stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in data 16 marzo 2000, successivamente integrato in data 22 giugno 2010, siccome in effetti qualificabile comecontratto di società, da ritenersi invalido perché all’epoca dei fatti confliggente con il divieto legale di esercizio in forma societaria di imprese aventi per oggettola gestione di una farmacia.r.g. n. 11948/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. h a resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, a sua volta resistito dal [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che la qualificazione del contratto stipulato tra le parti , effettuata dal Tribunale in termini di associazione in partecipazione, era corretta, siccome nel caso di specie era presente l’elemento caratterizzante siffatta figura negoziale , ovvero l’a pporto dell’associato all’associante per l’esercizio di un’attività imprenditoriale, nella specie la gestione di una farmacia; né la previsione di un diritto a una plusvalenza rispetto all’importo conferito nell’associazione, in dipendenza dell’eventuale vendita della farmacia a soggetti diversi dai figlidel [OSCURATO:PERSONA], poteva far ritenere che fosse stato in effetti stipulato tra le parti un contratto di società, di cui nella specie difettava qualsiasi elemento di comune organizzazione , di patrimonio autonomo dell’ente per effetto dei conferimenti e di rischio comune di impresa per le parti del contratto medesimo. 4. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale lamenta: 1-a «Primo motivo. Nullità ex art. 360 n.3 cod. p roc . c iv . per violazione degli artt. 2549, 2552, 2553 c.c. anche in relazione agli articoli 2082 2086 e 2247 c.c., per avere ritenuto che la clausola di plusvalenza portata dall’art. 3 del contratto del 22 giugno 2010 rep. 44572 [OSCURATO:PERSONA] non abbia natura tipica societaria, incompatibile con il contratto di associazione in partecipazione e 2447 c.c. » , deducendo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che la clausola di plusvalenza contenuta nella modi fic azione dei patti originari, di cui al r.g. n. 11948/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contratto del 2010, non costituisca un tratto tipico ed esclusivo del rapporto societario, ma un mero indice di esso, come tale compatibile anche con il contratto di associazione in partecipazione. 1-b) «Secondo motivo. Nullità ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 2549, 2552, 2553, 2082, 2086 e 2247 c.c., da porsi in relazione all’art. 2468 c.c., per avere ritenuto che la clausola di durata portata dall’art. 7 del contratto del 22 giugno 2010 rep. 44572 [OSCURATO:PERSONA] non sia incompatibile con il contratto di associazione in partecipazione nonostante sottraggaall’associante la determinazione della durata temporale dell’impresa», deducendo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere valida la clausola che consentiva unilateralmente all’associata [OSCURATO:PERSONA] di prolungare la durata del contratto , così privando l’imprenditore associante della libertà di stabilire l’orizzonte temporale di svolgimento della propria attività economica. 1-c) «Terzo motivo. Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione agli artt. 2549, 2552, 2553 c.c. e agli artt. 2082 e 2247 c.c., per non avere operato la richiesta interpretazione complessiva delle clausole degli artt. 3 e 7 del contratto rep. 44572 [OSCURATO:PERSONA] ed averle considerate in modo atomistico.», deducendo l’erroneitàdella sentenza impugnata per avere interpretato in modo atomistico le clausole di plusvalenza e di durata contenute nell’addendum del 2010 al contratto per cui è causa, finendo erroneamente per esc lu d ere la sussistenza nella specie di un co n tratto di società, che invece sarebbe emerso qualora fosse stata svolta un a corretta operazione di interpretazionecomplessiva delle clausole contrattuali .r.g. n. 11948/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la Corte che, in ordine logico, va esaminato con priorità il terzo motivo di ricorso, ponendo esso la questione, decisiva ai fini del decidere, della correttezza o meno dell’attività di ermeneutica contrattuale effettuata dal giudice del merito in relazione alla qualificazionegiuridica del rapporto negoziale esistito tra le parti. La censura, pur priva come avrebbe dovuto di riferimenti a una delle ipotesi tassative previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.,è tuttavia inquadrabile, a tenore del suo contenuto, nel paradigma della falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 cod. civ., di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. civ., lamentando che il giudice di appello avrebbe interpretato le clausole contrattuali in modo atomistico e non complessivo , pervenendo pertanto a una conclusione erronea . In tali termini, questa Corte (da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 13595/2020; id. Sez. 3, n. 20294/2019) è ferma nel ritenere che nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 cod. c iv . alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro, ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto, assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 cod. c iv ., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa. L’applicazione di tali principi al caso in esame conduce alla reiezione della censura. Invero, la Corte territoriale non ha affatto esaminato in maniera atomistica le clausole contrattuali derivanti r.g. n. 11948/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dalle modificazioni apportate all’originario contratto per effetto dell’atto notarile del 2010 ma, del tutto diversamente, ha ritenuto che anche le modificazioni apportate non fossero idonee a far ritenere che la pattuizione complessiva potesse inscriversi nel novero del contratto di società, restando invece nell’ambito della legittima manifestazione dell’autonomia contrattuale , quali elementi caratterizzanti del primigenio contratto di associazione in partecipazione, cha tale restava anche all’esito delle nuove pattuizioni integrative dell’accordo originario. Nel far ciò, la Corte di appello (a pag. 8) ha mostrato di ben avvedersi di quali siano gli elementi caratterizzanti de l contratto di società e di quello di associazione in partecipazione e, dopo aver analizzato tanto la clausola di plusvalenza che quella di durata, ha concluso nel senso che nessuna delle due (intendendo evidentemente entrambe, posto che entrambe erano valide ed efficaci) consentiva di ritenere sussistente né l’ affectio societatis , né quel minimo di organizzazione in comune di attività imprenditorialeche caratterizza il tipo del contratto di società. Escluso, quindi, che la sentenza impugnata sia incorsa in falsa applicazione dei canoni ermeneutici sopra individuati da questa Corte regolatrice, va detto che ciò che per il resto il motivo in esame tende a ottenere è un ’inammissibile riv isitazione di tale percorso ermeneutico da parte di questa Corte ; ciò che non è consentito, appartenendo il relativo giudizio in via esclusiva alla fase di merito del processo. Analoga sorte hanno anche i primi due motivi di ricorso, che si rivelano altrettanto inammissibili atteso che, dovendo premettersi che in alcun caso la violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. può ridondare in nullità della sentenza impugnata (come invece la r.g. n. 11948/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rubrica delle censure in esame mostra di ritenere), se scrutinati nella loro sostanza come deducenti una falsa applicazione delle norme ivi richiamate, anch’essi si palesano totalmente versati in fatto, pretendendo che sia questa Corte di legittimità a sovrapporreil proprio convincimento a quello dei giudici del merito in ordine alla qualificazione del contrattoper cui è causa. 2. Il ricorso incidentale condizionato , che lamenta: 2-a « Primo motivo. Violazione de ll’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. per non essersi la Corte di appello di Venezia pronunciata sull’eccezione di giudicato sollevata da [OSCURATO:PERSONA] srl in comparsa di costituzione con riferimentoalla novità della causa petendi addotta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa conclusionale dimessa in primo grado , rilevata in sentenza dal giudice di prime cure e non specificamenteimpugnata con l’atto di appello. » . 2-b « Secondo motivo. Violazione de ll’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. per non essersi la Corte di appello di Venezia pronunciata sulle eccezioni di inammissibilità sollevate da [OSCURATO:PERSONA] srl in comparsa di costituzione con riferimento al terzo motivo di gravame proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA]» è assorbito dalla reiezione del ricorso principale. 3. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma r.g. n. 11948/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l e spese della presente fase di legittimità che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
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