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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 39806/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che confermava la responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione e il relativo trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è meramente reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati dalla sentenza impugnata e disattesi con congrua motivazione, priva di aporie e frizioni logiche, in piena aderenza ai principi enunziati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la ritenuta sussistenza degli estremi costitutivi d'ordine materiale e psicologico della fattispecie di ricettazione implica in via logica il rigetto della richiesta di qualificazione del fatto alla stregua della contravvenzione ex art. 712 cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che confermava la responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione e il relativo trattamento sanzionatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è meramente reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati dalla sentenza impugnata e disattesi con congrua motivazione, priva di aporie e frizioni logiche, in piena aderenza ai principi enunziati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la ritenuta sussistenza degli estremi costitutivi d'ordine materiale e psicologico della fattispecie di ricettazione implica in via logica il rigetto della richiesta di qualificazione del fatto alla stregua della contravvenzione ex art. 712 cod.pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente
Sentenza Cassazione n. 39806/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris