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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 29938/2024

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Sul ricorso n. 24855/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Valadier n. 53; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30560/2021, depositata il 28 ottobre 2021.

Visto l’atto depositato il 4 ottobre2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvederesulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.153,00oltre spese prenotate a debito.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 24855/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Valadier n. 53; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30560/2021, depositata il 28 ottobre 2021. Visto l’atto depositato il 4 ottobre2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvederesulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.153,00oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il
Decreto Cassazione n. 29938/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris