CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 29226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in data 14/05/2026 del Tribunale del riesame di Salerno,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LuigiGiordano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoudito per la ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 14 maggio 2026 il Tribunale del riesame di Salernoha dichiarato inammissibile l’appello cautelare presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,nell’ambito del procedimento per la realizzazione abusiva del palazzetto dello sportdi [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza emessa in data 17 aprile 2026 dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di rigetto dell’istanza di revoca del decreto disequestro preventivo emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data21 luglio 2023.2.Ricorre per cassazione la società eccependo la violazione di normeprocessuali per l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello cautelare inragione della preclusione formatasi sul fumus commissi delicti dopo il decretodispositivo del giudizio, in presenza di plurimi e convergenti nova sopravvenuti,normativi, processuali e fattuali che avrebbero imposto una rivalutazione di merito(primo motivo), nonché la violazione di norme processuali e il vizio di motivazioneper l’erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello relativo alpregiudizio patito dalla società ricorrente per pretesa violazione del principio delladoppia devoluzione nel giudizio cautelare e per motivazione apparente etravisamento del contenuto dell’istanza di primo grado (secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.Nell’ambito del procedimento per abuso di ufficio e abuso edilizio il G.i.p.del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il sequestro preventivo dell’area sitanel Comune di [OSCURATO:PERSONA] dove la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. stava realizzandoil nuovo palazzetto dello sport. In seguito all’abrogazione del reato di abuso diufficio, il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha emesso una sentenza di nonluogo a procedere e ha disposto il rinvio a giudizio per l’abuso edilizio. La [OSCURATO:SOCIETA]., terza interessata, ha chiesto la revoca del sequestro preventivo perl’intervenuta abrogazione del reato di abuso di ufficio che aveva privato il titolocautelare del suo presupposto principale; per l’assenza di elementi sul contributoconcorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nel reato edilizio, non surrogabile con il richiamoall’abuso di ufficio; per la determinazione della Commissione del tavolo tecnico dicoordinamento del 4 agosto 2025 che aveva escluso qualsiasi criticità nellaprocedura amministrativa; per il pregiudizio sproporzionato patito dalla società inoltre tre anni di sequestro. Avverso il rigetto, la società ha proposto appellocautelare che è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale del riesame di Salernocon l’ordinanza qui impugnata.2.Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha contestato laformazione di una preclusione cautelare sul fumus commissi delicti sulla base deiseguenti nova: abrogazione del reato di abuso di ufficio, determina dellaCommissione del tavolo tecnico di coordinamento comunale e delibera di Giuntacomunale n. 232 del 12 settembre 2025 che avevano affermato che l’interventoedilizio era di pubblico interesse e che l’opera era legittima. Ritiene il Collegio chenessuno degli elementi menzionati è un novum. Innanzi tutto, l’abrogazionedell’abuso di ufficio non ha inciso sull’altro titolo cautelare, e cioè sull’abuso ediliziola cui fondatezza è già stata apprezzata dalla sentenza di questa Sezione n. 14644de 13/03/2024, Rv. 286148-01, che ha rigettato il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l’appellocautelare avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca del sequestropreventivo. In secondo luogo, la determina della Commissione e la successivadelibera di Giunta hanno avuto a oggetto la dichiarazione di interesse pubblicodell’opera ma non hanno sanato gli abusi. Inoltre, va ribadito il principio per ilquale, in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo,l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizioimmediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza delfumus commissi delicti, essendovi, in tali casi, una preventiva verificagiurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa (tra le più recenti,Sez. 2, n. 2238 del 07/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], non mass; amplius, Sez. 3, n.35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 – 03).3.Con il secondo motivo la società ricorrente ha insistito sul fatto che ladeduzione del pregiudizio economico e imprenditoriale patito dalla società eraintrinsecamente e necessariamente correlata alla proporzionalità della misura edella persistenza delle esigenze cautelari per cui erroneamente il Tribunale delriesame aveva ritenuto la questione nuova in sede di appello cautelare. Ladoglianza non coglie nel segno. Al di là della questione processuale, il Tribunaledel riesame non ha mancato di rilevare che il sequestro preventivo è di tipoimpeditivo e che proprio la prospettazione difensiva in ordine al pregiudizio per lastasi dei lavori rafforza la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenzecautelari poste a fondamento della misura genetica.La motivazione è ineccepibile e, in ogni caso, va ricordato che il controllodi legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod.proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere siagli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentoo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguitodal giudice (Sez. U, n. 25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n.5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv. 226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 e amplius con riferimento ai precedentigiurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020, Costagliola, Rv. 279290-01;si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009,Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv. 212565;Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Non vi rientra invece lasua eventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per laricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì deciso, il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]