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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39037/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato e mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto accertata la penale responsabilità dell'imputato, anche sulla scorta della sua ammissione dell'addebito, una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità: la protrazione nel tempo della condotta di coltivazione, è stata adeguatamente valorizzata sia per escludere la lieve entità r\ del fatto che la determinazione della pena, in misura non coincidente con il minimo editale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato e mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto accertata la penale responsabilità dell'imputato, anche sulla scorta della sua ammissione dell'addebito, una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità: la protrazione nel tempo della condotta di coltivazione, è stata adeguatamente valorizzata sia per escludere la lieve entità r\ del fatto che la determinazione della pena, in misura non coincidente con il minimo editale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 20
Sentenza Cassazione n. 39037/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris