CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 14919/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini priminari del w i.. Tribunale di Bologna, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava a richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2 SEO del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio, rispetto alla quale non assumevano rilievo unificante i reati associativi per i quali l'istante era stato condannato. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione dei fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte. Questa correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione bolognese, con un percorso argomentatívo incongruo, che disattendeva il collegamento esecutivo esistente le ipotesi di reato presupposte, corroborato dal ruolo consortile svolto dal ricorrente all'interno dell'ambiente 'ndranghetistico di [OSCURATO:PERSONA], nel cui contesto le condotte illecite in esame si concretizzavano. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati ) bit+ LA dir) ) Zt 5z.,0 fu P Duzu nfc _ 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che già erano state correttamente vagliate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i varftrgaf. i si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i comportamenti illeciti di Paviglianiti. Si consideri che le ipotesi di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità delle condotte illecite presupposte, commesse in circostanze di tempo, di luogo e di persona differenti, rispetto alle quali privo di rilievo unificante appare il ruolo svolto da Paviglianiti nell'ambiente 'ndranghetistico di [OSCURATO:PERSONA]. D'altra parte, identificare l'unicità del disegno criminoso soltanto con la propensione del condannato ad agire come esponente del sodalizio melitese, in assenza di indicazioni probatorie specifiche, porterebbe a ricondurre tutte le condotte illecite del ricorrente alla sfera di operatività della consorteria melitese, senza il compimento di alcuna verifica sulla genesi dei comportamenti criminosi, dì volta in volta, considerati. Né potrebbe essere diversamente, atteso che la verifica di tali condotte delittuose non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi o di mere congetture, essendo necessario acquisire la prova che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo invocato siano stati concepiti nell'ambito di un programma unitario. Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). ortc. Oav34,./r, Senza considerare che, nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocato in sede esecutiva con riferimento a reati associativi, mutuando i parametri ermeneutici affermati da questa Corte per le ipotesi di appartenenza a consorterie operanti in tempi diversi, occorre tenere conto del fatto che non è sufficiente «il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore IlPr idente [OSCURATO:PERSONA] andro Cento