CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 dicembre 1989
Cassazione n. 26491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/12/1989 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 9 giugno 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà avanzata dal condannato REDDAVIDE [OSCURATO:PERSONA] motivazione, si rileva che l'istanza è priva di regolare dichiarazione o elezione di domicilio da parte del condannato (l'art. 677 c.p.p. prevede espressamente che le istanze rivolte alla magistratura di sorveglianza devono contenere la dichiarazione o l'elezione di domicilio; la sanzione processuale per la loro mancanza è l'inammissibilità). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - REDDAVIDE Matteo deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, risultando corretta la constatazione dell'assenza di una condizione legale di ammissibilità dell'istanza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente