Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 1992

Cassazione n. 04672/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposti con unico atto, rilevato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l’assoluta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 629, commi II e III, cod. pen., e 110 cod. pen., nonché violazione di legge e vizio motivazionale ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. per travisamento della prova, è infondato, limitandosi tali deduzioni a riprodurre profili di censura già compiutamente esaminati e correttamente disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata (cfr. pag. 10 e 11); che esse devono, pertanto, ritenersi non specifiche ma meramente apparenti, non assolvendo alla funzione propria di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso contesta l’omessa o apparente motivazione in ordine alla graduazione della entità della pena da infliggere, è ugualmente generico, in quanto fondato su argomentazioni che ripropongono le stesse ragioni già dedotte in appello e puntualmente ritenute infondate dalla Corte territoriale (cfr. pag. 13); che, invero, dalla mancanza di specificità, da cui ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità del ricorso, emerge dalla mancata correlazione tra le ragioni sviluppate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione; ritenuto che, per tali motivi, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposti con unico atto, rilevato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l’assoluta mancanza di motivazione in relazione agli artt. 629, commi II e III, cod. pen., e 110 cod. pen., nonché violazione di legge e vizio motivazionale ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. per travisamento della prova, è infondato, limitandosi tali deduzioni a riprodurre profili di censura già compiutamente esaminati e correttamente disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata (cfr. pag. 10 e 11); che esse devono, pertanto, ritenersi non specifiche ma meramente apparenti, non assolvendo alla funzione propria di una critica argomentata avverso la decisione oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso contesta l’omessa o apparente motivazione in ordine alla graduazione della entità della pena da infliggere, è ugualmente generico, in quanto fondato su argomentazioni che ripropongono le stesse ragioni già dedotte in appello e puntualmente ritenute infondate dalla Corte territoriale (cfr. pag. 13); che, invero, dalla mancanza di specificità, da cui ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità del ricorso, emerge dalla mancata correlazione tra le ragioni sviluppate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione; ritenuto che, per tali motivi, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il C
Sentenza Cassazione n. 04672/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris