CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 2 5 MA 2 2022 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] C ' avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FILIPPIt Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 13 novembre 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani il 27 febbraio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di 3 anni di reclusione ed € 14.000 di multa. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato ex artt. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per i seguenti fatti: - in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (già condannato con sentenza irrevocabile per la detenzione di cocaina e marijuana e per la coltivazione di marijuana accertata il 26 giugno 2013) e [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), per la detenzione di 38 grammi di cocaina, di 2.150 grammi di marijuana rinvenuti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e per la condotta di coltivazione della marijuana, commessa da [OSCURATO:PERSONA], fatti accertati il 26 giugno 2013; per i seguenti episodi di cessione: - In data 14 giugno 2013, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] di una quantità imprecisata di sostanza stupefacente; - In data 15 giugno 2013, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] di una quantità imprecisata di sostanza stupefacente; - In data 16 giugno 2013, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], a tale Roberto (verosimilmente [OSCURATO:PERSONA]) di una quantità imprecisata di sostanza stupefacente; - In data 20 giugno 2013, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di una quantità imprecisata di sostanza stupefacente del tipo marijuana ad [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 271 e 268, comma 3, cod. proc. pen.; si impugna l'ordinanza del 30 maggio 20182che ha rigettato la richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte dal Pubblico ministero con decreti n. 1169, 1171, 1172, 1173, del 31 maggio 2013, autorizzati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in pari data (e delle relative proroghe), poiché privi di motivazione relativa all'utilizzazione nel corso delle attività di captazione di apparecchiature di proprietà di ditte private (dunque esterne all'ufficio) ma installate presso la Procura della Repubblica.2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e di mancanza della motivazione sulla colpevolezza dell'imputato in relazione alla condotta di detenzione descritta nella prima parte del capo d'imputazione ed ascritte al ricorrente in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (giudicati separatamente). Non sussisterebbero le prove della condotta di detenzione di cocaina e marjuana, rinvenute all'esito della perquisizione nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] il 26 giugno 2013; per tali reati quest'ultimo ha già riportato una condanna definitiva, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha definito la sua posizione ex art. 444 cod. proc. pen. Nella prima parte del motivo si riportano critiche alla sentenza di primo grado e si opera la ricostruzione delle indagini e della genesi dell'imputazione. Dopo aver dato conto degli elementi di prova considerati dalla Corte territoriale, si ritiene che la motivazione per cui l'imputazione - nel cui contenuto non vi sono riferimenti alle condotta di coltivazione per la quale è stato condannato [OSCURATO:PERSONA] - comprenderebbe anche la condotta di detenzione sarebbe una forzatura poiché pretenderebbe di riferire al capo di imputazione più di quanto rappresenti: l'imputazione avrebbe dovuto contenere al suo interno gli articoli di legge violati e l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa. La contestazione della condotta di detenzione di una quantità imprecisata di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina dimostrerebbe che l'imputazione non conterrebbe anche le condotte di detenzione e coltivazione per le quali [OSCURATO:PERSONA] è stato già condannato in via definitiva. All'imputato non sarebbero mai state sequestrate sostanze stupefacenti, né vi sarebbero conversazioni in cui l'imputato dimostrerebbe di essere coinvolto nella detenzione delle sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro. Inoltre, sarebbe illogica la motivazione che ha ritenuto un elemento di prova del concorso morale nella condotta di detenzione la circostanza che uno dei correi abbia ordinato ad un soggetto diverso dall'imputato di sgomberare zone della sua abitazione, per il timore che potessero essere trovati gli stupefacenti; mancherebbe la prova di un interesse comune dell'imputato per lo stupefacente. La Corte territoriale non avrebbe dimostrato la condotta di detenzione al di là di ogni ragionevole dubbio, poiché l'imputato nel realizzare la condotta di cessione non si sarebbe mai privato di qualcosa di suo, ma sempre di altri. Anche nel caso di uso personale avrebbe avuto la necessità di chiedere ad uno dei correi le dosi; inoltre, il ricorrente si sarebbe lamentato della quantità vendutagli; mancherebbe anche la prova che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]ia conferito denaro per l'acquisto si stupefacenti. La Corte di appello avrebbe confuso la condotta di cessione con quella di detenzione: l'imputato non avrebbe mai avuto la disponibilità piena della res illecita ma avrebbe avuto sempre la necessità di chiedere la collaborazione di altri per ottenerla. Ciò emergerebbe anche dall'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] del otAt 1 marzo 2018 al Pubblico ministero, t=a1CF escluderebbe il coinvolgimento dell'imputato nella condotta di detenzione. «L'evidente interesse» su cui si fonderebbe la sentenza impugnata, per affermare la penale responsabilità del ricorrente, sarebbe legato alla situazione personale di [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto in flagranza, e all'impossibilità di reperire lo stupefacente di cui l'imputato sarebbe stato assuntore. Non sarebbe provato che il ricorrente abbia avuto un ruolo tale da consentirgli di appropriarsi del denaro ricavato dalla vendita della sostanza stupefacente: il denaro sarebbe stato consegnato a [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. La condotta di detenzione avrebbe dovuto essere ritenuta assorbita in quella di cessione in considerazione della contiguità temporale tra le due condotte. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 518 cod. proc. pen. Mancherebbe la correlazione tra la sentenza ed il capo d'imputazione sulla condotta di coltivazione delle piantine di canapa in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale condotta, secondo il ricorrente, costituirebbe un fatto nuovo rispetto a quello per cui l'imputato era stato rinviato a giudizio. La mancata contestazione da parte del Pubblico ministero di tale condotta, prima della discussione delle parti, avrebbe leso il diritto di difesa. 2.5. Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulle condotte di cessione e la mancanza di motivazione sulla natura e alla quantità della sostanza oggetto di cessione. La Corte territoriale avrebbe desunto la responsabilità penale dell'imputato da prove insufficienti, quali le conversazioni intercettate. Le prove indicate non dimostrerebbero, al di là di ogni ragionevole dubbio, il coinvolgimento dell'imputato nella condotta di cessione. La sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare su ogni singolo episodio di cessione, in particolare con riferimento alla natura, alla qualità e alla quantità di sostanza ceduta; l'omessa motivazione avrebbe conseguenze sia in ordine alla configurabilità del reato (se la sostanza ceduta non avesse alcun effetto drogante non potrebbe dirsi perfezionata la fattispecie de qua), sia rispetto al trattamento sanzionatorio. Inoltre, proprio dall'episodio del 20 giugno 2013 emergerebbe che sia erronea la condanna per le condotte di cessione, poiché l'imputato non avrebbe fornito alcun contributo causale alla cessione realizzata da altri.2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la cui applicabilità emergerebbe dalle indagini preliminari e dalle modalità della condotta. 2.7. Con il settimo motivo si deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.: non sarebbe stato indicato se nel calcolo finale della pena sia intervenuta condanna anche per l'ulteriore condotta relativa alla coltivazione delle piantine di marijuana. Inoltre, l'assenza di un contributo causale effettivo alle condotte poste in essere dagli altri correi avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad applicare l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, sull'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. La Corte di appello ha risposto all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nelle pagine 10 e 11 della sentenza impugnata, rilevando che nel caso de quo è avvenuto solo l'uso di strumenti privati presso gli uffici della Procura della Repubblicaisicché si è fuori dall'ambito applicativo dell'art.271 cod. proc. pen. Con tale motivazione il ricorso non si confronta ma ripropone l'eccezione di inutilizzabilità come dedotta in appello; il motivo difetta della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568); ne ignora le ragioni, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è sempre il confronto puntuale, con la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). 2. La prima parte del secondo motivo, con cui si contesta che il capo di imputazione, per come formulato, si riferisse anche alle condotte di detenzione delle sostanze stupefacenti tipo cocaina e marijuana rinvenute il 26 giugno 2013 nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], è infondata. Il capo d'imputazione, nella prima parte, è così formulato: «... perché, quanto a CARADONNA e PANEPINTO, in concorso tra loro e con RUGGERI (già giudicato e condannato per la detenzione di cocaina e marijuana e per la coltivazione di marijuana), detenevano quantità imprecisata di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina ...». 2.1. Il relativo secondo motivo di appello, con cui si contestò che tali condotte dovessero essere ritenute oggetto dell'imputazione, è stato implicitamente rigettato, perché la Corte territoriale è entrata nel merito dell'imputazione ed ha confermato la sentenza di condanna per la detenzione di 38 grammi di cocaina, di 2.150 grammi di marijuana rinvenuti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e per la condotta di coltivazione della marijuana, commessa da [OSCURATO:PERSONA], fatti accertati il 26 giugno 2013. 2.2. Poiché, però, la prima parte del motivo è infondata, deve prendersi atto che la condotta di detenzione della marijuana accertata il 26 giugno 2013 integra il reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, il cui termine massimo di prescrizione è di 7 anni e 6 mesi: ne consegue che tale reato si è estinto per prescrizione il 26 dicembre 2020. Non emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274, circostanze idonee per pronunciare la sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2.3. Quanto alla condotta di detenzione della cocaina, deve ritenersi che l'eccezione sulla formulazione dell'imputazione sia infondata perché, per quanto non sia cristallina, la contestazione fa riferimento alla condotta per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in via definitiva, che è proprio quella della detenzione della cocaina e della marijuana accertata il 26 giugno 2013. 2.3.1. Inoltre, il contenuto dell'atto di appello dimostra che l'imputato si è concretamente trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. 2.3.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 32785 del 13/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267398), nel fatto devono intendersi gli elementi identificativi dell'azione sanzionata dall'ordinamento e quelli circostanziali, che servono a precisare il rimprovero mosso all'imputato, affinché possa adeguatamente difendersi, e a delimitare il thema decidendum: condotta contestata; data e luogo di consumazione; circostanze che aggravano il reato; norme violate. 2.3.3. Come affermato dalle Sezioni Unite (n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051), per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. L'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (cfr. Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257278). 2.4. Il secondo motivo, limitatamente alla condotta di detenzione di 38 grammi di cocaina rinvenuti il 26 giugno 2013 nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. 2.4.1. Tutta la prima parte del motivo consiste in una pedissequa riproposizione dei motivi di appello, tanto che le critiche sono esplicitamente rivolte alla sentenza di primo grado, di cui si riportano i passi. 2.4.2. Le critiche alla sentenza di appello iniziano nelle ultime tre pagine del motivo (il ricorso non ha pagine numerate) ma si sostanziano esclusivamente nella lettura alternativa delle fonti di prova, senza specificamente indicare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione. In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Il sindacato di legittimità è limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile. 3. È fondato il quarto motivo, avendo la Corte di appello omesso di rispondere all'eccezione di nullità ex art. 522 cod. proc. pen. proposta con i motivi di appello, limitatamente alla condotta di coltivazione della marijuana accertata il 23 giugno 2013 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Tale condotta concretizza il delitto ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990: deve prendersi atto che il termine di prescrizione, in assenza di cause interruttive, è decorso il 23 dicembre 2020, con conseguente estinzione del reato. Ciò rende superfluo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto. 3.2. Va ricordato che quando si dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza (cfr. in tal senso Sez. U., n. del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810).3.3. Non emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto da Sez. U, Tettamanti, circostanze idonee per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 4. È, altresì, fondato il quinto motivo poiché la Corte di appello ha omesso di rispondere al motivo di appello con cui si chiedeva di accertare se le cessioni contestate al ricorrente avessero ad oggetto cocaina o marijuana nonché la loro quantità. 4.1. Il motivo è rilevante perché l'accertamento della natura e della quantità oggetto delle cessioni incide sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ex art. 73, commi 1 o 4, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla sua gravità e quindi sulla determinazione della pena e sul termine di prescrizione. 4.2. Dalla sentenza impugnata non risultano riferimenti né all'oggetto delle cessioni né ai quantitativi effettivamente ceduti. La motivazione della sentenza, poi, quanto all'ipotesi di detenzione ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, appare riferita solo alla cocaina rinvenuta il 26 giugno 2013. 4.3. L'accertamento della natura delle sostanze stupefacenti cedute risulta poi ancora più rilevante posto che la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare ha fondato la condanna anche sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] iche ha ammesso le cessioni a lui contestate ma solo quelle relative all'hashish, secondo quanto riportato in sentenza. 4.4. Per altro, l'individuazione dell'oggettiva gravità dei reati, tenuto conto che i giudici di merito non hanno specificato gli aumenti per la continuazione, è ancora più rilevante alla luce dei principi espressi da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01: «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)». 4.5. La cessione ad [OSCURATO:PERSONA] del 20 giugno 2013 nonché la contestata condotta di detenzione di un quantitativo indeterminato di marijuana hanno avuto ad oggetto sostanze stupefacenti di tipo leggero e, pertanto, avrebbero dovuto essere qualificate ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Per tali reati, attesa l'ammissibilità del motivo, deve emettersi sentenza dì annullamento senza rinvio perché estinti per prescrizione al più tardi il 26 dicembre 2020. 4.6. In assenza dell'indicazione degli elementi di prova sulla natura della sostanza stupefacente, preso atto anche delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] sulle cessioni dell'hashish, attesa la formulazione aperta del capo d'imputazione sull'oggetto delle cessioni, i fatti debbano essere qualificati nel senso più favorevole all'imputato nei delitti di cessione ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. I reati, commessi il 14, 15 e 16 giugno 2013, si sono estinti per il decorso del termine massimo di prescrizione il 14, 15 e 16 dicembre 2013. 5. L'accoglimento di tali motivi assorbe le questioni dedotte con il terzo, il sesto ed il settimo motivo. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente ai reati di detenzione e coltivazione della sostanza stupefacente tipo marijuana ed ai reati di cessione, qualificati ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, perché estinti per prescrizione. Il ricorso va rigettato nel resto. Ex art. 620 cod. proc. pen., tenuto conto del calcolo della pena effettuato dai giudici di merito, si ridetermina la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di detenzione della cocaina ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, in 2 anni ed 8 mesi di reclusione e 12.000 euro di multa, così determinata: pena base, 6 anni di reclusione ed C 27.000 di multa; pena ridotta per le circostanze attenuanti generiche a 4 anni di reclusione ed C 18.000 di multa; ridotta per il rito a 2 anni ed 8 mesi di reclusione ex C 12.000 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di detenzione e coltivazione della sostanza stupefacente tipo marijuana ed ai reati di cessione, qualificati ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, perché estinti per prescrizione. Riget