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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2002

Cassazione n. 34092/2026

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cassazione;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’annullamento della sentenza senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], VanuscaBertoldo, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-biscod. proc. pen., avverso la sentenza n. 8209 del 28 gennaio 2026 emessa dallaCorte di Cassazione, nella parte in cui rigettava il gravame senza avvedersi che ilreato di cui al capo 1, artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, accertato aLimena il 21 luglio 2015, era prescritto.Il ricorrente deduce, quindi, la sussistenza dell'errore percettivo nel quale èincorso il Giudice di legittimità chiedendo la declaratoria di prescrizione del reatocon conseguente rinvio alla Corte di appello di Venezia affinché si pronunci sullaconcedibilità della sospensione condizionale della pena in quanto a seguito delladeclaratoria di prescrizione residua una pena pari ad anni due di reclusione per ilreato di bancarotta.2. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’annullamento della sentenza senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati2.

Giova premettere che il tenore dell’art. 625-bis cod. proc. pen. hacontribuito alla formazione di canoni interpretativi divenuti principi consolidati,anche per via della speculare elaborazione formatasi sull’art. 395, comma 5, cod.proc. civ. (Sez.

U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01).Con particolare riferimento alle questioni sollevate nel ricorso straordinario inesame, occorre ricordare che il principio dell’intangibilità dei provvedimentipronunciati dalla Corte di cassazione, pur avendo perso il carattere di assolutezzaper effetto dell’art. 625-bis cod. proc. pen. nella materia penale e di quello,analogo, della revocazione per la materia civile, resta il cardine del sistema delleimpugnazioni e della formazione del giudicato; l’accertamento definitivocostituisce, del resto, lo «scopo stesso dell’attività giurisdizionale […]» e realizzal’interesse fondamentale di ogni sistema processuale «alla certezza dellesituazioni giuridiche […]» (Corte cost., sent. n. 294 del 1995).Ne discende che la natura eccezionale del rimedio in esame e il tenore delladisposizione che lo istituisce non consentono di sindacare, attraverso il ricorsostraordinario, pronunzie giurisdizionali diverse da quelle che sono connotate dadefinitività.In questo contesto, il mancato rilievo della prescrizione del reato, quindi,appare frutto, nel caso in esame, di un mero errore percettivo da parte dellaCorte di legittimità, essendo rilevabile, in assenza di questioni involgenti laricostruzione dei fatti storici e di particolari problematiche sul tempus commissidelicti, anche in sede di legittimità attraverso l'esame dell'imputazione e dellasentenza di appello.Ci si trova, dunque, di fronte a un errore di fatto, che può essere definitocome l’errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte dicassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condottoa una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281 - 01).L’errore di fatto che può dare luogo all’annullamento di una sentenza dilegittimità è, infatti, solo quello costituito da sviste o errori di percezione neiquali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio ed èconnotato dall’influenza esercitata sulla decisione dall’inesatta cognizione dirisultanze processuali, il cui travisamento conduce a una decisione diversa daquella che sarebbe stata adottata senza l’errore di fatto e la cui ingiustizia oinvalidità costituiscono l’effetto di tale errore.Ne discende che, esulando dall’errore di fatto ogni profilo valutativo, essocoincide con l’errore revocatorio – secondo l’accezione che vede nello stesso iltravisamento degli atti nelle due forme dell’invenzione o dell’omissione, nonestensibile al travisamento delle risultanze ovvero alla loro inesattainterpretazione – in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli attidel suo giudizio; ne consegue che il cosiddetto travisamento del fatto, intesocome travisamento del significato, non può in nessun caso legittimare il ricorsostraordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.Nel caso di specie la sentenza impugnata nulla afferma circa il punto dellaprescrizione non prospettando alcun ragionamento logico giuridico alternativoovvero una diversa ricostruzione della consumazione della fattispecie in grado diescludere la prescrizione, avendo omesso l’analisi della questione.In questa cornice, tenuto conto dell’aumento dei termini previsti dall’art. 17,comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’interruzione della prescrizione, il reatodi cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 doveva ritenersi prescritto al momentodella cognizione del ricorso rigettato il 28 gennaio 2026 dalla Corte di cassazione,Quinta Sezione penale.3.

Tanto precisato, la sentenza della Corte di cassazione, Quinta Sezionepenale, n. 8209/2026 del 28 gennaio 2026 deve essere, quindi, revocata e lasentenza impugnata sottostante deve essere annullata senza rinvio,relativamente al solo capo 1, con l’eliminazione della relativa frazionesanzionatoria, con la conseguente rideterminazione della pena in anni due direclusione.

P.Q.MRevoca la sentenza n. 8209/2026 del 28/01/2026 della corte di cassazione,quinta sezione penale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo1, che dichiara estinto per intervenuta prescrizione, eliminando la relativa pena erideterminando il trattamento sanzionatorio in anni due di reclusione.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cassazione;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’annullamento della sentenza senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], VanuscaBertoldo, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-biscod. proc. pen., avverso la sentenza n. 8209 del 28 gennaio 2026 emessa dallaCorte di Cassazione, nella parte in cui rigettava il gravame senza avvedersi che ilreato di cui al capo 1, artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, accertato aLimena il 21 luglio 2015, era prescritto.Il ricorrente deduce, quindi, la sussistenza dell'errore percettivo nel quale èincorso il Giudice di legittimità chiedendo la declaratoria di prescrizione del reatocon conseguente rinvio alla Corte di appello di Venezia affinché si pronunci sullaconcedibilità della sospensione condizionale della pena in quanto a seguito delladeclaratoria di prescrizione residua una pena pari ad anni due di reclusione per ilreato di bancarotta.2. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’annullamento della sentenza senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati2. Giova premettere che il tenore dell’art. 625-bis cod. proc. pen. hacontribuito alla formazione di canoni interpretativi divenuti principi consolidati,anche per via della speculare elaborazione formatasi sull’art. 395, comma 5, cod.proc. civ. (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01).Con particolare riferimento alle questioni sollevate nel ricorso straordinario inesame, occorre ricordare che il principio dell’intangibilità dei provvedimentipronunciati dalla Corte di cassazione, pur avendo perso il carattere di assolutezzaper effetto dell’art. 625-bis cod. proc. pen. nella materia penale e di quello,analogo, della revocazione per la materia civile, resta il cardine del sistema delleimpugnazioni e della formazione del giudicato; l’accertamento definitivocostituisce, del resto, lo «scopo stesso dell’attività giurisdizionale […]» e realizzal’interesse fondamentale di ogni sistema processuale «alla certezza dellesituazioni giuridiche […]» (Corte cost., sent. n. 294 del 1995).Ne discende che la natura eccezionale del rimedio in esame e il tenore delladisposizione che lo istituisce non consentono di sindacare, attraverso il ricorsostraordinario, pronunzie giurisdizionali diverse da quelle che sono connotate dadefinitività.In questo contesto, il mancato rilievo della prescrizione del reato, quindi,appare frutto, nel caso in esame, di un mero errore percettivo da parte dellaCorte di legittimità, essendo rilevabile, in assenza di questioni involgenti laricostruzione dei fatti storici e di particolari problematiche sul tempus commissidelicti, anche in sede di legittimità attraverso l'esame dell'imputazione e dellasentenza di appello.Ci si trova, dunque, di fronte a un errore di fatto, che può essere definitocome l’errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte dicassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condottoa una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281 - 01).L’errore di fatto che può dare luogo all’annullamento di una sentenza dilegittimità è, infatti, solo quello costituito da sviste o errori di percezione neiquali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio ed èconnotato dall’influenza esercitata sulla decisione dall’inesatta cognizione dirisultanze processuali, il cui travisamento conduce a una decisione diversa daquella che sarebbe stata adottata senza l’errore di fatto e la cui ingiustizia oinvalidità costituiscono l’effetto di tale errore.Ne discende che, esulando dall’errore di fatto ogni profilo valutativo, essocoincide con l’errore revocatorio – secondo l’accezione che vede nello stesso iltravisamento degli atti nelle due forme dell’invenzione o dell’omissione, nonestensibile al travisamento delle risultanze ovvero alla loro inesattainterpretazione – in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli attidel suo giudizio; ne consegue che il cosiddetto travisamento del fatto, intesocome travisamento del significato, non può in nessun caso legittimare il ricorsostraordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.Nel caso di specie la sentenza impugnata nulla afferma circa il punto dellaprescrizione non prospettando alcun ragionamento logico giuridico alternativoovvero una diversa ricostruzione della consumazione della fattispecie in grado diescludere la prescrizione, avendo omesso l’analisi della questione.In questa cornice, tenuto conto dell’aumento dei termini previsti dall’art. 17,comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’interruzione della prescrizione, il reatodi cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 doveva ritenersi prescritto al momentodella cognizione del ricorso rigettato il 28 gennaio 2026 dalla Corte di cassazione,Quinta Sezione penale.3. Tanto precisato, la sentenza della Corte di cassazione, Quinta Sezionepenale, n. 8209/2026 del 28 gennaio 2026 deve essere, quindi, revocata e lasentenza impugnata sottostante deve essere annullata senza rinvio,relativamente al solo capo 1, con l’eliminazione della relativa frazionesanzionatoria, con la conseguente rideterminazione della pena in anni due direclusione. P.Q.MRevoca la sentenza n. 8209/2026 del 28/01/2026 della corte di cassazione,quinta sezione penale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo1, che dichiara estinto per intervenuta prescrizione, eliminando la relativa pena erideterminando il trattamento sanzionatorio in anni due di reclusione.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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