CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17544/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,– controricorrente –avversola sentenza n. 780/2019, pronunciata in data 18/6/2018 dallaCommissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata diSalerno, depositata il 24/01/2020;Numero registro generale 26978/2020Numero sezionale 4334/2026Numero di raccolta generale 17544/2026Data pubblicazione 03/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. L’Agenzia delle entrate notificava alla società l’avviso diaccertamento n. TF9030802843-17 relativo all’anno di imposta 2011con il quale, in virtù del processo verbale di constatazione redatto dallaGuardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], aveva ricostruito la baseimponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Iva rideterminando ilreddito di impresa in euro 180.653,00 ed applicando per le sanzioni ilcumulo giuridico ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 472/1997.2. [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n.1712/2018 rigettava l’eccezione di inammissibilità del ricorso propostadall’Agenzia delle entrate, per mancato deposito di documentazionemerito riteneva legittimo l’accertamento dell’Ufficio procedendosoltanto alla riduzione di un terzo delle sanzioni per aver escluso laricorrenza dell’elemento intenzionale nella omissione delle dichiarazionistante l’oggetto della attività imprenditoriale, l’impiego di un rilevantenumero di maestranze ed i consequenziali esborsi remunerativi e dicontribuzione previdenziale.3. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto il ricorso diprimo grado tempestivamente proposto e, nel merito, ha confermatola sentenza di primo grado non potendosi tener conto delladocumentazione prodotta dalla società in quanto non utile ai fini dellaprova della cessione del ramo di azienda, con conseguente impossibilitàdi riconoscere i costi deducibili. Inoltre, la Commissione ha rigettatol’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate ed hacompensato le spese di lite tra le parti.4. La società ricorre per cassazione articolando due motivi.Numero registro generale 26978/2020Numero sezionale 4334/2026Numero di raccolta generale 17544/2026Data pubblicazione 03/06/2026L’Agenzia delle entrate deposita controricorso contenente ricorsoincidentale affidandolo a tre motivi.5. Le parti non hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONECon riferimento al ricorso principale si espone quanto segue.1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2 n. 4, d.lgs. 546/1992, dell’art. 132,comma 1 n. 4, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., non avendo la CommissioneTributaria Regionale esaminato i motivi di appello proposti dalla parte.2. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., l’omessapronuncia, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.,stante l’omesso esame dei motivi di appello.Con riferimento al ricorso incidentale si espone invece quantosegue.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entratededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., laviolazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, conparticolare riguardo alla statuizione relativa alla tempestività delricorso di primo grado.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delleentrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.,la violazione e la falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. avuto riguardoall’art. 60 d.P.R. 600/1973 ed all’art. 8, comma 4 e comma 5, dellalegge 890/1982, dovendosi ritenere che la notifica dell’avviso diaccertamento si era perfezionata il 10/7/2017 e cioè decorsi dieci giornidalla spedizione in data 28/6/2017 della raccomandata di avvenutodeposito; di conseguenza il termine per la proposizione del ricorso delNumero registro generale 26978/2020Numero sezionale 4334/2026Numero di raccolta generale 17544/2026Data pubblicazione 03/06/2026contribuente comprensivo della sospensione feriale era scaduto il9/10/2017, con conseguente tardività del ricorso presentatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per consegna diretta.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., deduce la violazione di cuiall’art. 112 c.p.c. in ordine alla disposta riduzione delle sanzioni, stantel’omessa pronuncia sul motivo di appello proposto.4. Il primo motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorsoincidentale, che censurano la motivazione apparente della decisioneimpugnata, possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.4.1. Va premesso che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, num. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile qualevizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione,anche se i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo dimotivazione previsto dall’art. 111 sesto comma, Cost., nel processocivile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e, nel processotributario, dall’art. 36 del D.lgs. 546/1992, dovendosi garantire il c.d.minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass.n. 19573/2025, Cass. n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., sez.1, 3/3/2022, n. 7090, Cass., sez. 6-5, 25/09/2018, n.22598).Il vizio della motivazione, ricondotto il motivo nell’ambito dell’art.360, primo comma num. 4, c.p.c., può essere rilevato laddovel’impugnazione della sentenza si fondi su un’interpretazione della leggeche, sorretta da una motivazione contraddittoria e/o insufficiente,debba ritenersi errata. Ed infatti, la motivazione è strumentale allaricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nella stesura delprovvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendo esserecensurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sulla errataapplicazione o interpretazione della legge. Più precisamente, l’anomaliaNumero registro generale 26978/2020Numero sezionale 4334/2026Numero di raccolta generale 17544/2026Data pubblicazione 03/06/2026motivazionale denunciabile in cassazione è quella che si tramuta in unaviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.4.2. Nella sentenza impugnata non si dà atto della posizioneprocessuale delle parti, non si richiamano neppure succintamente imotivi dell’appello principale proposto dal contribuente e le doglianzeesposte nell’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate.Si afferma, in assenza di qualsivoglia giustificazione, che il ricorsoè stato tempestivamente proposto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senzadar conto dell’iter logico giuridico seguito per giungere a taleconclusione, al fine di consentire alla parte che aveva censurato ladecisione di primo grado di comprendere la statuizione resa edeventualmente di articolare adeguata difesa nel successivo giudizio dilegittimità. Non si esaminano in alcun modo le ulteriori doglianzeproposte dall’Agenzia delle entrate rispetto alle quali la Commissionenel dispositivo si limita a rigettare l’appello incidentale proposto.Quanto all’appello del contribuente, anch’esso rigettato, l’unicaaffermazione pertinente si rinviene laddove la Commissione confermala sentenza di primo grado affermando che “la documentazioneprodotta dalla società non si può ritenere utile ai fini della prova dellacessione del ramo di azienda da cui la impossibilità di riconoscere i costisostenuti”, senza precisare quali documenti sono stati esaminati e leragioni per le quali non sono stati ritenuti utili. Ciò a voler tacere chela questione della ritenuta indeducibilità dei costi, secondo le doglianzeriportate nel presente ricorso, nel quale in ossequio al principio diNumero registro generale 26978/2020Numero sezionale 4334/2026Numero di raccolta generale 17544/2026Data pubblicazione 03/06/2026autosufficienza sono stati riprodotti i motivi di appello, riguarda i costiper carburante e nella sentenza impugnata non vengono spiegate leragioni del riferimento a tal riguardo alla cessione di azienda; risultapoi pretermesso l’esame delle ulteriori doglianze oggetto di appello eriportate in ricorso e cioè quelle attinenti alla nullità dell’avviso diaccertamento per omessa instaurazione del contraddittorioendoprocedimentale obbligatorio, per erronea valutazione delle prove,nonché per infondatezza della pretesa in considerazione della regolaritàdelle fatture attive e passive, ed ancora per erroneità del mancatoriconoscimento dell’Iva in detrazione, per insufficiente, contraddittoriaed inesistente motivazione della sentenza di primo grado.In definitiva, la sentenza impugnata non può dirsi soddisfi il c.d.minimo costituzionale non avendo svolto motivazione idonea sullequestioni proposte dalle parti, talune tralasciandole ed altreaccennandole soltanto, in assenza di giustificazione delle asserzionirese.5. Il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo diquello incidentale, proposti in via subordinata, sono assorbitidall’accoglimento del primo motivo dei rispettivi atti delle parti.6. Il terzo motivo del ricorso incidentale è assorbitodall’accoglimento del primo motivo, atteso che l’assenza di motivazionesolo apparentemente svolta include in sé l’omessa pronuncia sui motividi appello proposti dall’Agenzia delle entrate.7. In definitiva, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, la quale provvederà al riesame del merito, fornendocongrua motivazione, e al regolamento delle spese anche del giudiziodi legittimità.La Corte, P.Q.MNumero registro generale 26978/2020Numero sezionale 4334/2026Numero di raccolta generale 17544/2026Data pubblicazione 03/06/2026in accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbito ilsecondo, ed in accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale,assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alregolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026La PresidenteAndreina Giudicepietro