CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08676/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore speciale,Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura allegata al ricorso per regolamento di competenza; condomiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diH M [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico, in persona del suoconsigliere, Sig. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dagli Avv.ti NivesValeria Parimbelli e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata allascrittura difensiva; con domiciliazione digitale ex lege;-resistente-avverso l’ordinanza n. 6930/2025 del TRIBUNALE di MILANO, pubblicata il 9luglio 2025;udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10 febbraioNumero registro generale 18800/2025A.C. 10/02/2026 Numero sezionale 528/2026r.g.n. 18800/2025 Numero di raccolta generale 8676/2026Pres. FrascaData pubblicazione 07/04/2026Est. Spaziani2026, dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso siarigettato e sia dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Taranto.Rilevato che:1. con atto di citazione notificato l’8 luglio 2024 la [OSCURATO:PERSONA] 3.0soc. coop. (d’ora innanzi anche “COOP soc. coop.”) ha convenuto in giudiziodinanzi al Tribunale di Milano [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora innanzianche “[OSCURATO:SOCIETA].”), chiedendone la condanna al risarcimento dei danniasseritamente subìti in seguito all’ingiustificato recesso, da parte dellaconvenuta, dalle trattative finalizzate alla stipulazione di un contratto di affittodi ramo d’azienda, ubicato in un centro commerciale situato a Taranto;la [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi in giudizio, ha invocato il rigetto delladomanda;2. con decreto ex art. 171-bis cod. proc. civ. emesso il 17 ottobre 2024è stata fissata la data della prima udienza al 29 gennaio 2025;esaurito lo scambio delle memorie integrative di cui all’art. 171-ter cod.proc. civ., a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ilTribunale – rilevato che la controversia aveva ad oggetto «la responsabilitàprecontrattuale per un affitto di ramo d'azienda, all’interno del “CentroCommerciale Mongolfiera” sito in Taranto» e osservato che «l’art. 21 c.p.c., inmateria di affitto di aziende, stabilisce la competenza territoriale del giudicedel luogo dove è posta l’azienda, ovvero nel caso di specie il Tribunale diTaranto, e che tale competenza è inderogabile, essendo anche nulle le clausolein deroga alla competenza ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c.» – ha disposto ilmutamento del rito e ha assegnato alle parti termine di trenta giorni dallacomunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie contenentiosservazioni in punto di competenza territoriale, rinviando la causa all’udienzadel 22 maggio 2025, sostituita da note scritte;A.C. 10/02/2026 Numero registro generale 18800/2025r.g.n. 18800/2025 Numero sezionale 528/2026Pres. FrascaNumero di raccolta generale 8676/2026Est. SpazianiData pubblicazione 07/04/20263. con ordinanza del 9 luglio 2025, ha dunque dichiarato la propriaincompetenza, in favore di quella del Tribunale di Taranto, sui rilievi:I- che per le cause in materia di affitto di azienda l’art. 21 cod. proc.civ. stabilirebbe la competenza territoriale del giudice del luogo dove è postal’azienda (nella specie, il Tribunale di Taranto) sulla base di un criterio dicollegamento (il locus rei sitae) avente, ex art. 447-bis cod. proc. civ., naturainderogabile, con conseguente invalidità, rilevabile anche ex officio, di unaclausola difforme inserita nel regolamento negoziale;II- che, inoltre, la responsabilità per il danno cagionato da una parteall’altra nel corso delle trattative, trovando fondamento nella violazione dispecifici obblighi (buona fede, protezione, informazione) precedenti quelli chederiveranno dal contratto stipulando, e non del generico dovere del neminemlaedere, avrebbe natura di responsabilità contrattuale, in conformità ad unindirizzo affermatosi in una pronuncia della Corte di legittimità (è citata Cass.,Sez. I, n. 14188 del 2016);III- che, peraltro, l’art. 447-bis cod. proc. civ. considererebbe in viagenerale le controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, senzadistinguere tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, sicché, inconformità ad altra pronuncia del giudice della nomofilachia (è citata Cass.,Sez. I, n.581 del 2003), dovrebbe ritenersi che «gli artt. 21 e 447 bis c.p.c.,nell’assegnare inderogabilmente la competenza territoriale al giudice del luogoin cui si trova l’immobile, facendo espresso riferimento alle “cause in materiadi locazione”, con formula più ampia rispetto al termine “rapporto dilocazione”, portano a considerare comprese tutte le controversie collegate,comunque, alla materia della locazione e, quindi, anche quelle nelle quali sicontroverte in ordine ad un rapporto ancora da costituire, ma di cui si invocala costituzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. sulla base di uncontratto preliminare»;4. avverso l’ordinanza del Tribunale meneghino, la COOP soc. coop. Haproposto ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 cod.proc. civ., sulla base di tre motivi;Numero registro generale 18800/2025A.C. 10/02/2026 Numero sezionale 528/2026r.g.n. 18800/2025 Numero di raccolta generale 8676/2026Pres. FrascaData pubblicazione 07/04/2026Est. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma,cod. proc. civ., aderendo alle censure della ricorrente e condividendone leconclusioni;la trattazione del regolamento è stata fissata in adunanza camerale;il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo cheil ricorso sia rigettato e sia dichiarata la competenza per territorio del [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:1.1. con il primo motivo viene denunciata «errata qualificazione dellanatura della responsabilità precontrattuale per interruzione ingiustificata delletrattative invocata da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. nei confronti di H [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - violazione ed errata interpretazione dell’art. 1337c.c. (ex art. 42 c.p.c. e, in ogni caso, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.)»;l’ordinanza impugnata è censurata nella parte in cui ha posto afondamento della ritenuta applicazione degli artt. 21 e 447-bis cod. proc. civ.,l’assunto circa la natura contrattuale della culpa in contrahendo per recessoingiustificato dalle trattative;la società ricorrente – con l’adesione della resistente – osserva, alriguardo, che la pronuncia di legittimità invocata a conforto del predettoassunto sarebbe restata isolata a fronte del prevalso orientamento volto aravvisare nella responsabilità precontrattuale una species di responsabilitàaquiliana;1.2. con il secondo motivo viene denunciata «violazione ed errataapplicazione degli artt. 21 e 447 bis c.p.c. (ex art. 42 c.p.c. e, in ogni caso, inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.)»;l’ordinanza impugnata è censurata per avere ritenuto applicabili i criteridi competenza di cui agli artt. 21 e 447-bis cod. proc. civ., anche sulpresupposto che tali criteri non distinguerebbero tra responsabilitàcontrattuale ed extracontrattuale;la società ricorrente – con l’adesione della resistente – sostiene, alriguardo, che le suddette disposizioni troverebbero operatività in ordine aiA.C. 10/02/2026 Numero registro generale 18800/2025r.g.n. 18800/2025 Numero sezionale 528/2026Pres. FrascaNumero di raccolta generale 8676/2026Est. SpazianiData pubblicazione 07/04/2026rapporti in corso e non verrebbero in rilievo nell’ipotesi di responsabilitàprecontrattuale ex art. 1337 cod. civ., in relazione alla quale nessun vincolonegoziale specifico è ancora sorto tra le parti;1.3. con il terzo motivo viene denunciata «violazione ed errataapplicazione dell’art. 171 bis c.p.c., nonché astrattamente dell’art. 38 c. 3c.p.c. (ex art. 42 c.p.c. e, in ogni caso, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3c.p.c.)»;la società ricorrente deduce che il rilievo dell’incompetenza territorialeda parte del Tribunale sarebbe tardivo, avuto riguardo al disposto dell’art. 38,terzo comma (nuovo testo), cod. proc. civ., in base al quale il Tribunalesarebbe stato onerato di sollevare d’ufficio la relativa questione con il decretodi cui all’art. 171-bis cod. proc. civ.;2. il ricorso è infondato.2.1. l’assunto circa il carattere contrattuale della culpa in contrahendoè effettivamente erroneo, dal momento che la pronuncia n. 14888 del 2016della Sezione Prima di questa Corte, invocata dalla ricorrente, che avevariconosciuto alla responsabilità precontrattuale la natura di responsabilitàcontrattuale fondata sul contatto sociale qualificato, è rimasta isolata a frontedel contrario orientamento, precedentemente consolidatosi esuccessivamente riaffermato, secondo il quale la responsabilitàprecontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, postadall’art. 1337 cod. civ. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo delnegozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale (cfr., exaliis, Cass. n. 15643 del 2024);2.2. il predetto assunto, benché erroneo, resta tuttavia irrilevante,poiché non incide sulla correttezza in iure della ulteriore ratio posta afondamento della statuizione declinatoria di competenza del Tribunalemeneghino, ovverosia il rilievo che il combinato disposto degli artt. 21 e 447-bis cod. proc. civ., nel prevedere la competenza inderogabile del forum reisitae, trova applicazione nelle cause “in materia” di locazione, comodato e –per quel che specificamente interessa nella fattispecie – di affitto di azienda;A.C. 10/02/2026 Numero registro generale 18800/2025r.g.n. 18800/2025 Numero sezionale 528/2026Pres. FrascaNumero di raccolta generale 8676/2026Est. SpazianiData pubblicazione 07/04/2026viene dunque utilizzata dalla legge una locuzione nella cui ampiezzarientrano sia le controversie inerenti al “rapporto” di locazione, di comodato odi affitto, sia le controversie “comunque collegate alla materia della locazione,del comodato o dell’affitto” e quindi anche quelle nelle quali si controverte inordine ad un rapporto ancora da costituire (Cass. n. 581 del 2003; Cass. n.4875 del 2005; Cass. n. 12371 del 2016);nella fattispecie, il centro commerciale in cui si trova l’azienda cheavrebbe dovuto formare oggetto dello stipulando contratto di affitto si trova aTaranto, di talché correttamente è stata affermata la competenza per territoriodel locale Tribunale;2.3. manifestamente infondata è poi la censura diretta a predicare unainesistente violazione dell’art.38, terzo comma, cod. proc. civ., sull’assuntoche la questione di competenza avrebbe dovuto essere sollevata d’ufficio conil decreto di cui all’art.171-bis cod. proc. civ., sicché tardiva (e pertanto ormaipreclusa) sarebbe stata la sua sollevazione con l’ordinanza emessa in seguitoallo scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 29 gennaio 2025;al riguardo, va rammentato che in seguito all’inserimento, nel codice dirito, dell’art.171-bis cod. proc. civ. (introdotto dall’art. 3, comma 12, lett. i),del d.lgs. n. 149/2022 ed applicabile ai procedimenti instauratisuccessivamente al 28 febbraio 2023), il terzo comma dell’art.38 non è statoimmediatamente interpolato, sicché, con riguardo a tali procedimenti, mentre,in generale, l’indicazione alle parti delle questioni rilevabili d’ufficio di cui fossereputata opportuna la trattazione sarebbe dovuta avvenire in sede di verifichepreliminari, ai sensi del primo comma del citato art.171-bis, invece, per ilrilievo officioso delle questioni di competenza per materia, per valore e perterritorio inderogabile, era rimasta la regola per cui la preclusione sarebbematurata solo dopo la prima udienza di trattazione;il terzo comma dell’art. 38 cod. proc. civ., è stato modificato, perallinearlo alla nuova disciplina introdotta con la c.d. “riforma Cartabia”,dall’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.164/2024, il quale pur disponendo(art. 7, comma 1) che, “ove non diversamente previsto, le disposizioni delNumero registro generale 18800/2025A.C. 10/02/2026 Numero sezionale 528/2026r.g.n. 18800/2025 Numero di raccolta generale 8676/2026Pres. FrascaData pubblicazione 07/04/2026Est. Spazianipresente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28febbraio 2023”, è tuttavia entrato in vigore solo il 26 novembre 2024;pertanto, la nuova formulazione del terzo comma dell’art. 38 cod. proc.civ., secondo cui l’incompetenza per materia, quella per valore e quella perterritorio inderogabile sono rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall’articolo171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltrela prima udienza, trova bensì applicazione ai procedimenti iniziati dopo il 28febbraio 2023, me sempre che tale fase processuale non sia già esaurita alladata del 26 novembre 2024 (e cioè in sostanza ai casi in cui il decreto exart.171-bis cod. proc. civ., deve ancora essere emesso a tale data);nella fattispecie, il decreto in parola è stato emesso il 17 ottobre 2024,sicché la sollevazione della questione di competenza territoriale inderogabilenon era preclusa alla prima udienza del 29 gennaio 2025 e tempestivamenteè stata sollevata dal Tribunale con l’ordinanza emessa all’esito delloscioglimento della riserva assunta alla predetta udienza;in definitiva, il ricorso va rigettato e va dichiarata la competenza delTribunale di Taranto;3. le spese del regolamento vanno compensate tra le parti, stantel’adesione della [OSCURATO:SOCIETA]. alle censure e alle conclusioni formulate dalla COOPsoc. coop..[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Taranto e fissa per lariassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito dellapresente ordinanza;compensa tra le parti le spese del regolamento.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte di cassazione, in data 10 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FRASCA