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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13289/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 3179/2026Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 13289/2026Data pubblicazione 08/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 3179/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2669/17/2025, depositata il 24 novembre 2025.Visto l’atto depositato il 13 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 3179/2026Numero sezionale 1076/2026Numero di raccolta generale 13289/2026Data pubblicazione 08/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 3179/2026 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.2669/17/2025, depositata il 24 novembre 2025.Visto l’atto depositato il 13 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 13289/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris