CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 41089/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che i ricorsi possono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili in quanto proposte per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]