CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 30997/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24345/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 16; - ricorrente - contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1684/2017 pubblicata il 26 aprile 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto con ricorso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca innanzi al Tribunale di Viterbo esponendo che: aveva stipulato plurimi contratti a termine con il Ministero nel comparto scuola pubblica quale docente; sui contratti il cui termine coincideva con la fine dell'anno scolastico (31 agosto) o delle attività didattiche (30 giugno) non era stata indicata per iscritto la specifica ragione giustificatrice dell'apposizione del termine; i contratti erano stati conclusi in successione ed il lavoro era stato prestato per un periodo superiore a tre anni. Il ricorrente ha dedotto che i contratti a tempo determinato erano illegittimi per violazione della direttiva comunitaria 1999/77/CE e del d.lgs. n. 368/2001 e che, quindi, questi dovevano essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Peraltro, qualora si fosse ritenuto operante il divieto ex art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, avrebbe dovuto essere risarcito il danno causato. Il Tribunale di Viterbo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1127 del 2011, ha accolto in parte il ricorso, dichiarando illegittimi i contratti a termine stipulati dopo il 24 ottobre 2001, con condanna di parte resistente a risarcire i danni in misura pari a 6,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha proposto anch'esso autonomo appello.La Corte d'appello di Roma, riuniti i due gravami, con sentenza n. 1684/2017, ha accolto il solo appello del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, rigettando l'originaria domanda di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della sua decisione, la corte territoriale ha posto la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato immesso in ruolo e aveva svolto incarichi di supplenza su organico di fatto o temporanei. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del considerando n. 16 dell'art. 2 della Direttiva CE 70/99/CE nonché del preambolo (commi 2, 3, 4, dei punti 6, 7, 10 delle considerazioni generali, della clausola 1, lett. B), della clausola 2, punto 1, della clausola 5, punto 1, dell'[OSCURATO:PERSONA] CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla [OSCURATO:PERSONA] 1999/70/CE, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4 bis), 10, 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, anche in combinato disposto con l'art. 4 della legge n. 124 del 1999. Egli sostiene che il diritto al risarcimento del danno lamentato non viene meno in conseguenza dell'immissione in ruolo perché, altrimenti, non sarebbe risarcito il danno subito in passato, in violazione del diritto UE e della sentenza Mascolo. 2) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della Direttiva del Consiglio Ce 1990/70/CE del 28 giugno 1999 nonché dell'[OSCURATO:PERSONA] CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla Direttiva 1999/70/CE nonché dell'obbligo internazionale derivante per l'Italia dall'art. 6/1 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. Egli ritiene che, una volta accertata la illegittimità della reiterazione e l'avvenuta immissione in ruolo del lavoratore, è necessaria la liquidazione del danno patito, la quale assumerebbe anche una funzione preventiva e sanzionatoria degli abusi. 3) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della Direttiva del Consiglio Ce 1999/70 del 28 giugno 1999 nonché dell'[OSCURATO:PERSONA] CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla Direttiva 1999/70/CE, del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art.2697 c.c. Egli contesta che la corte territoriale abbia posto a suo carico l'onere di dimostrare di avere subito un danno in conseguenza della condotta illecita di controparte. 4) Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la corte territoriale non avrebbe dovuto compensare le spese di lite, ma condannare la controparte a pagarle applicando il principio della soccombenza virtuale. 5) Infine, il ricorrente chiede di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, l'interpretazione della clausola 5, punto 1, della direttiva n. 1999/70/CE, in rapporto alla idoneità dell'art. 1, commi 331 e 332, e dell'art. 1, comma 95, della legge n. 107 del 2015, a costituire misure con carattere proporzionato, sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia dell'Accordo quadro clausola 5, punto 1, in relazione alla violazione dello stesso per l'abusiva reiterazione di contratti a termine per il periodo anteriore a quello nel quale le misure di cui alle norme indicate sono destinate a produrre effetti. In particolare, richiama l'ordinanza della Corte di Appello di Trento del 13 luglio 2017 di rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo con la quale è stata posta identica questione interpretativa. 6) Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono inammissibili. Infatti, la decisione impugnata si fonda sull'assunto che non vi sia stata un'abusiva reiterazione di contratti a termine, atteso che il ricorrente non era stato assunto su organico di diritto, ma solo su organico di fatto. [OSCURATO:PERSONA], però, non ha contestato specificamente questo accertamento della Corte d'appello di Roma, con conseguente inammissibilità delle sue censure. Inoltre, si evidenzia che la Sezione IV di questa Suprema Corte, con alcune sentenze pronunciate all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2016 (dalla n. 22552 alla n. 22557) e con numerose altre decisioni successive conformi, ha affrontato tutte le questioni concernenti la presente controversia, soprattutto i primi tre motivi, risolvendole in senso contrario rispetto a quanto prospettato dal ricorrente. In particolare, questo Collegio condivide, richiamandole in toto, le conclusioni e la motivazione della sentenza della Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016 (punti da 118 a 125), che ha ricostruito il quadro normativo in esame, dando atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di giustizia UE (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C22/13; C-61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20 luglio 2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016). Con riferimento al quarto motivo di ricorso, attinente alle spese di lite, se ne sottolinea l'inammissibilità poiché la corte territoriale ha fatto applicazione dei consolidati principi in tema di soccombenza desumibili dagli artt. 91 e 92 c.p.c., non potendo, comunque, manifestamente trovare applicazione la regola della soccombenza virtuale in una vicenda nella quale la domanda di [OSCURATO:PERSONA] è stata integralmente respinta con una pronuncia di merito. 7) Quanto alla richiesta di adire la Corte di Giustizia dell'Unione europea, si rileva che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, la relativa questione è da considerare del tutto irrilevante ai fini della decisione. Ciò in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, per la quale "L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi" (Corte Giust.UE, Gr. Sez., 6 ottobre 2021, C-561/19, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 8) Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in c € 3.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi 172 dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto