CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08603/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IS), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due, quali aventi causa Angiolina ALLARA),[OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due, quali aventi causa daLorenza ROSINGANA), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](quale avente causa da Lea RAMELLA), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BELTRAMEROBERTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi otto, quali aventi causa daNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026Anna MAZZUCCO), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il primo in personadell’amministratrice di condominio, tutti domiciliati “ex lege”presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come inVincenzo NASINI, Giuseppe FARRAUTO;- ricorrenti -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco “pro tempore”,domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio difensore come in atti, rappresentato e difesodall’[OSCURATO:PERSONA] VALLERGA;- controricorrente e ricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 18 E 16-[OSCURATO:PERSONA], DOTTIGIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA] (quale avente causa da CarlaBOLOGNA FOIS), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due, quali aventi causa Angiolina ALLARA),[OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi due, quali aventi causa daLorenza ROSINGANA), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](quale avente causa da Lea RAMELLA), [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BELTRAMEROBERTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi otto, quali aventi causa daAnna MAZZUCCO), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il primo in personadell’amministratrice di condominio, tutti domiciliati “ex lege”presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come inVincenzo NASINI, Giuseppe FARRAUTO;Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026- controricorrenti al ricorso incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato domiciliata “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] CARATTI;- controricorrente ad entrambi i ricorsi -e controZ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del liquidatore e legale rappresentante, del commissariogiudiziale e del liquidatore giudiziario, domiciliata “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] COLOMBINI;- controricorrente ad entrambi i ricorsi -e contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatoregiudiziale, domiciliata “ex lege” presso gli indirizzi di postaelettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesadagli [OSCURATO:PERSONA] AMBROSINI, Alessandra [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente ad entrambi i ricorsi -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” pressol’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] CATTANEO;- controricorrente ad entrambi i ricorsi -e contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],di Giampietro [OSCURATO:PERSONA]);- intimati -Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Avverso le sentenze n. 915/2022 e n. 1408/23, della CorteData pubblicazione 07/04/2026d’appello di Genova, depositate in data 25/08/202 e 19/12/23;udita la relazione della causa svolta, nell’udienza pubblica tenutasiin data 16/10/2025, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI;udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] PEPE,che concluso come da requisitoria scritta;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] MAZZUCCO, Emiliano BOTTAZZI(per delega dell’[OSCURATO:PERSONA] VALLERGA), AnselmoCARLEVARO (per delega dell’[OSCURATO:PERSONA] COLOMBINI),AMBROSINI e Alessandra [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (perdelega dell’[OSCURATO:PERSONA] CATTANEO), i quali hanno conclusocome in atti.1. [OSCURATO:PERSONA] di via Belvedere 18 e 16-bis in Noli (d’ora inpoi, “il [OSCURATO:PERSONA]”), e con esso i singoli condomini meglioidentificati in epigrafe, ricorrono, sulla base di cinque motivi, perla cassazione delle sentenze n. 915/22, del 25 agosto 2022, e n.1408/23, del 19 dicembre 2023, entrambe rese della Corted’appello di Genova, la quale – nel decidere sui gravami esperitiavverso la sentenza n. 36/16, del 18 gennaio 2016, del [OSCURATO:PERSONA] – ha così provveduto.La prima sentenza, non definitivamente pronunciando, haaccolto – “ogni diversa o contraria domanda, eccezione ededuzione disattesa e reietta” – il gravame esperito dalla societàZ R in liquidazione, nonché, parzialmente, quello del Comune diNoli, così riducendo di € 823.444,74 il danno già liquidato dalgiudice di prime cure in favore dell’odierni ricorrenti, inizialmentestimato nella misura complessiva di oltre 8,5 milioni euro.Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026La seconda sentenza, nello statuire, invece, in via definitiva,respinti il primo e secondo motivo dell’appello incidentale degliodierni ricorrenti contro la sentenza del Tribunale di Savona,accoglieva invece, parzialmente, il quarto motivo del lorogravame; rideterminava, pertanto, in maggior misura il danno datotale inagibilità degli immobili dell’edificio condominiale,assicurandone il ristoro, per l’esattezza, fino alla data dicompletamento dei lavori di messa in sicurezza dei luoghi, ovveroil 31 marzo 2020, ritenendo, per contro, che ogni altra pretesarisarcitoria, relativa al “persistere di altri impedimenti a dar corsoai lavori di ricostruzione del fabbricato condominiale”, non potesseessere soddisfatta, esito al quale preveniva ai sensi dell’art. 345,comma 1, ultima parte, cod. proc. civ.2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di averadito il Tribunale savonese, convenendo in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. (entrambe poi poste in liquidazione, giacchéammesse a concordato preventivo), per chiedere il risarcimentodei danni – sia in forma specifica che, in parte, per equivalentemonetario – in relazione alla declaratoria di inagibilità,intervenuta il 16 dicembre 2009, e alla successiva evacuazionedel suddetto stabile condominiale, in dipendenza di gravi lesionistrutturali manifestatesi a partire dai mesi precedenti. Le stesse,assumevano gli allora attori, erano da ricondurre ad opere diescavazione, nel sedime sottostante la pubblica via su cuiinsistono le fondamenta condominiali, volte alla realizzazione – suex area ferroviaria dismessa, trasferita alla società [OSCURATO:SOCIETA] dalComune di Noli – di n. 174 garage interrati, intervento la cuiesecuzione la proprietaria e committente aveva affidato allasocietà [OSCURATO:PERSONA].Ottenuto dagli odierni ricorrenti, nei confronti sia dell’impresacommittente e proprietaria del terreno, che di quella appaltatrice,Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026un sequestro conservativo per l’importo complessivo di € 10milioni, il giudizio di merito veniva radicato, ex art. 669-octiescod. proc. civ., per richiedere – come detto – il risarcimento, inprimo luogo, in forma specifica, mediante “condanna deiresponsabili all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delversante su cui poggiava il caseggiato, franato a seguito dei lavoridi scavo”. Veniva, altresì, proposta domanda risarcitoria perequivalente, relativamente “al costo del consolidamento o dellaricostruzione del caseggiato, oltre al lucro cessante per il mancatoutilizzo dell’immobile ed i danni accessori”.Si costituivano in giudizio le convenute, le quali, nel resistereall’avversaria domanda, chiamavano in causa i rispettiviassicuratori, per essere dagli stessi manlevati, ovvero, per [OSCURATO:SOCIETA],la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “RealeMutua”), nonché, per [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:PERSONA] PLC (oggiZurich [OSCURATO:PERSONA] AG: d’ora in poi, “Zurch”), societàassicuratrici entrambe costituitesi in giudizio.Inoltre, la società [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, e otteneva, di essereautorizzata a chiamare in causa le società [OSCURATO:SOCIETA]. (quali subappaltatrici dei lavori,rispettivamente, di scavo in terra e sulla roccia, nonché di quellidi realizzo delle fondazioni speciali), oltre all’Ing. GiovanniDelfino, in qualità di direttore dei lavori di cantiere.Per parte propria, pure la società [OSCURATO:SOCIETA] veniva autorizzata allachiamata in causa, unitamente al già citato Ing. [OSCURATO:PERSONA], delComune di Noli e del geologo dott. [OSCURATO:PERSONA] (decedutonel corso del giudizio), autore, su incarico della stessa [OSCURATO:SOCIETA], dellarelazione del 24 febbraio 2007, di supporto alla “varianteurbanistica” – approvata dal suddetto Comune il 23 novembre2007 – all’originario progetto assentito, variante resasi necessariaper il rinvenimento, nel luogo di esecuzione dei lavori, di repertiarcheologici.Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026Costituitisi in giudizio i terzi chiamati, anch’essi venivanoautorizzati – a norma dell’art. 106 cod. proc. civ. – a citare irispettivi assicuratori, vale a dire:- per il Comune di Noli, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi,[OSCURATO:SOCIETA].), che si costituiva in giudizio;- per il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (poi divenutaanch’essa [OSCURATO:SOCIETA].);- per l’Ing. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. (pure in questocaso divenuta [OSCURATO:SOCIETA].);- per [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].;- per [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] PLC.Le assicuratrici delle società [OSCURATO:SOCIETA] – per quanto, ormai,non più d’interesse nella presente sede – contestavano il loroobbligo di pagamento diretto ai danneggiati, anziché ai rispettiviassicurati, sostenendo, infatti, di essere tenute a versare gliimporti derivanti dal contratto assicurativo solo nelle casse delleprocedure intraprese nei confronti delle loro assicurate.La causa così radicatasi – nel corso della quale, in ragionedello stato d’insolvenza delle due società convenute, venivanointerrotti i lavori di consolidamento del versante su cui insiste lostabile condominiale, lavori oggetto della domanda di esecuzionein forma specifica – veniva istruita anche mediante lo svolgimentodi consulenza tecnica d’ufficio. Ciò premesso, l’adito Tribunale,mentre rigettava la domanda di risarcimento in forma specifica,condannava in solido le convenute originarie (società [OSCURATO:SOCIETA] eZoppi, ambedue ormai in liquidazione), nonché il Comune di Nolie l’Ing. [OSCURATO:PERSONA], a risarcire per equivalente i danni cagionati agliodierni ricorrenti, per un importo complessivo, come detto, dioltre 8,5 milioni di euro, così determinando le quote dellerispettive responsabilità: 40% [OSCURATO:PERSONA]; 25% societàZ R, 20% Comune di Noli e 15% società [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026Condannava, inoltre, gli assicuratori degli stessi (ovvero,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA],quest’ultima già divenuta [OSCURATO:SOCIETA]) a manlevarlidai rispettivi obblighi risarcitori.Esperiti cinque diversi gravami, rispettivamente, dal [OSCURATO:PERSONA], dalla società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, dalla società [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione e da ambedue le loro assicuratrici (e, dunque, RealeMutua e [OSCURATO:PERSONA]), anche gli odierni ricorrenti – come pure l’Ing.[OSCURATO:PERSONA] – proponevano appello, in via incidentale.Riuniti i giudizi, il giudice di seconde cure – con la suddettasentenza non definitiva n. 915/22 – accoglieva, quanto agli appelliprincipali, l’unico motivo del gravame esperito da [OSCURATO:SOCIETA] e il quintodi quello proposto dal Comune di Noli, così escludendo,dall’importo liquidato dal Tribunale di Savona a titolo dirisarcimento per equivalente, la somma di € 823.444,74. E ciò inquanto, se l’importo complessivo di € 1.281.333,78, relativo ailavori già eseguiti per la messa in sicurezza dell’edificio – dei qualierano stati previamente pagati, dalle società [OSCURATO:SOCIETA], €457.890,04 (restando, dunque, da pagare la differenza, e cioè €823.444,74) – non rappresenta “un danno, avendone inveceevitato l’aggravamento”, come affermato dal primo giudice,analoga conclusione s’imponeva, secondo il giudice d’appello,pure per “la quota del suddetto importo pagata”, costituendo essa“solo un credito dei soggetti che hanno eseguito gli interventi neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA] che li ha appaltati” a terzi.In merito, invece, al gravame incidentale esperito dagliodierni ricorrenti, ne veniva respinto il terzo motivo, relativo allareiezione della domanda di risarcimento del danno figurativo damancato utilizzo di cinque garages; rilevava, al riguardo, il giudiced’appello l’assenza di una specifica censura della motivazione concui il primo giudice aveva rigettato tale domanda, evidenziando,inoltre, la Corte genovese l’impossibilità di ricostruire – “nonNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026essendo neppure specificato” tale dato – a “chi appartengano taligarages”, e “quindi a chi dovrebbero essere riconosciuti i dannirichiesti”.In relazione ai restanti motivi (primo, secondo e quarto), ilgiudice d’appello, con separata ordinanza istruttoria, disponevadarsi corso ad un supplemento della consulenza tecnica d’ufficio,“per accertare se e quando sia stato eseguito il completamentodegli interventi cui si riferiva il CTU nella risposta al punto 4 e alpunto 12 del quesito”.Espletato tale incombente, il giudice d’appello, con lasummenzionata sentenza definitiva n. 1408/23, provvedeva suirestanti motivi dell’appello incidentale esperito dagli odierniricorrenti, respingendo il primo e secondo e accogliendo, solo inparte, il quinto.In particolare, con il primo motivo – si evidenzia nellasentenza definitiva della Corte genovese oggi impugnata – si erachiesto di “condannare i responsabili all’esecuzione in formaspecifica di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza delversante su cui insiste il caseggiato”, nonché “eventualmente diquello immediatamente sottostante”, da compiersi “così comeindicate e quantificate nella CTU”, in quanto “prodromiche enecessarie” ai fini del “consolidamento” del caseggiato o “dellasua demolizione e ricostruzione”, sostenendo trattarsi di “opereimponenti, da eseguirsi sul terreno non di proprietà delcondominio”, o “comunque non nella sua disponibilità”. Il motivo– in relazione al quale era stato disposto, come detto, ilsupplemento di CTU – veniva però respinto. E ciò sull’assunto chel’ausiliario avesse accertato il completamento di quelle opere –anche in forza di un permesso a costruire del 30 ottobre 2018,rilasciato all’esito di un’istanza di variante in corso d’opera,presentata il 27 settembre 2016 – alla data del 20 marzo 2020Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026(ovvero quella del collaudo), così come l’ultimazione, di altre adesse complementari, il 16 febbraio 2023.Per le stesse ragioni veniva respinto pure il secondo motivodel gravame incidentale, con il quale, in via di subordine rispettoal primo, e dunque per l’ipotesi in cui si fosse accertato il mancatocompletamento delle opere suddette, veniva richiesta lacondanna dei responsabili al risarcimento per equivalentepecuniario.Infine, la reiezione del quarto motivo dell’appello incidentale(con il quale era stato richiesto “il pagamento degli ulterioriimporti maturati a titolo di lucro cessante, interessi e rivalutazionesino alla data della sentenza di secondo grado”), la sentenzadefinitiva statuiva quanto segue.Essa, innanzitutto, evidenziava che la pronuncia del primogiudice aveva determinato il risarcimento per equivalente “ancheper il futuro”, e ciò sul presupposto che “la situazione di totaleinagibilità degli immobili” fosse, a quell’epoca, “a tutt’ora inessere”. Su tali basi, pertanto, il Tribunale di Savona – osservasempre la Corte genovese – aveva pure affermato che, inpresenza di una “sentenza civilistica di primo grado” (la quale,“sebbene non definitiva”, aveva “già stabilito delle responsabilitàe sancito degli obblighi risarcitori quantificandoli”), potessepresumersi il ripristino dello “status quo ante” in quattro anni dallasua adozione, risalente al gennaio 2016, “così da fermare lapretesa risarcitoria attorea per lucro cessante, al 31 dicembre2019”.Orbene, poiché i lavori di messa in sicurezza del caseggiatorisultano, invece, essere stati completati solo il 20 marzo 2020,“il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell’art. 345, comma1, cod. proc. civ.” (oggetto del terzo motivo dell’appelloincidentale allora proposto dagli odierni ricorrenti) “può esserericonosciuto” – sempre secondo la Corte genovese – “solo sino aNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026quella data, in quanto il completamento di tali lavori hacomportato un mutamento della situazione di fatto posta afondamento della statuizione di condanna al risarcimento deldanno connesso al mancato godimento degli immobili”. Percontro, poiché il danno successivo alla sentenza di primo grado“può essere riconosciuto entro i limiti in cui sia dipendente dallamedesima situazione posta a fondamento della statuizione dicondanna”, il giudice d’appello ha escluso l’ammissibilità di tuttele ulteriori “questioni sollevate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al prospettato persistere di altri impedimenti a dar corsoai lavori di ricostruzione del fabbricato condominiale”, e ciò perchénon attinenti “al completamento delle opere di messa in sicurezzadei luoghi”, restando, dunque, “irrilevanti le operecomplementari, come evidenziato nella relazione di CTU”, e ciò“in quanto non incidenti sulla messa in sicurezza”.3. Avverso ambo le pronunce della Corte genovese hannoproposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] e i singolicondomini, sulla base – come detto – di cinque motivi, i primi due(e l’ultimo) investendo la sentenza non definitiva da essa resa, ilterzo e il quarto investendo, invece, la sentenza definitiva.3.1. Il primo motivo, che concerne la sentenza definitiva n.1408/23, denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod.proc. civ. – “nullità” della stessa “in punto reiezione I° e II°motivo di impugnazione incidentale per violazione degli artt. 191,196, 156, 159 e 161 cod. proc. civ. per essersi basata su di unsupplemento di CTU nullo”.Si assume, infatti, che la sentenza suddetta si sarebbe“fondata su di un mezzo istruttorio gravemente viziato,Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026conseguentemente nullo ed inutilizzabile per la decisione, dellaquale ha invece costituito l’unico ed esclusivo presupposto”.Nel ribadire che all’ausiliario era stato demandato di stabilire“se e quando” fosse stato “eseguito il completamento degliinterventi di cui al punto 4 e al punto 12 del quesito” (ovvero,quelli per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del versantesu cui poggiava il caseggiato), si assume che il medesimo sarebbeincorso in due vizi insanabili, “ciascuno di essi dirimente”.Egli, infatti, avrebbe “risposto al quesito esorbitando dai limitidi esso” e avrebbe “fondato le sue conclusioni esclusivamente sudocumentazione non prodotta agli atti”, giacché “proveniente enella disponibilità di un soggetto che non è stato parte delgiudizio”, ovvero la società [OSCURATO:SOCIETA]., che fu incaricata dalconcordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA] di svolgere quei lavori. Vizi,peraltro, che i ricorrenti assumono di aver contestato “nella primarisposta utile dopo il deposito della perizia (le note di trattazionescritta depositate per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA])”.Invero, il consulente ha premesso – osservano i ricorrenti – dinon aver avuto “contezza diretta delle opere eseguite”, e ciò inragione “di una impossibilità tecnica ad ispezionare le opereinterrate e le parti di strutture non visibili dai locali internidell’autorimessa”, avendo, pertanto, “fatto riferimento aidocumenti disponibili”.Si tratterebbe, osservano i ricorrenti, di un’affermazione che“inficia all’origine la validità delle risposte del CTU ai quesiti, postoche egli ha invece esplicitamente fondato le proprie conclusioni sudocumenti non disponibili processualmente” (ovvero, “quellirelativi alla variante Peisino del 2016, non prodotti in causa”,giacché “di pertinenza di un soggetto estraneo al giudizio”, ovverola già citata società Levy) e “comunque sulla mera «presunzione»della corrispondenza dei lavori eseguiti (in ogni caso rivelatisi poiNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026difformi da quelli oggetto del quesito) alle prescrizioni del CTU nelI° grado”.L’ausiliario, inoltre, avrebbe esorbitato dall’incaricodemandatogli, non essendogli “stato richiesto – se non dai CT dicontroparte, che certo non avevano alcun potere di modificare odampliare il quesito – di fare una valutazione sulla validità delleopere «alternative» eseguite in sostituzione di quelle prescrizioniche non sono state rispettate”.Da quanto esposto, dunque, risulterebbe “evidente che anchele date di riferimento con le quali il CTU ha inteso rispondere allaparte del quesito che riguardava il «quando» fossero staticompletati i lavori, risultano del tutto inattendibili”.E ciò perché l’ausiliario “utilizza gli stessi incerti presuppostiprobabilistici per ritenere che le opere della variante del 2016”,della quale si è detto, “sarebbero state completate in data20.3.20”, così come “le altre opere complementari sarebberorisultate completate alla data del primo sopralluogo nell’ambitodelle operazioni peritali del 16.2.2023”. Di conseguenza, secondoi ricorrenti, deve ritenersi che “il termine finale da cui fardecorrere il momento di cessazione degli obblighi risarcitori dicontroparte a titolo di lucro cessante non sia ancora maturato”.Vengono richiamati, sul punto, i principi affermati dalleSezioni Unite di questa Corte, a mente dei quali “l’accertamentodi fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamentodella domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime,che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che ilconsulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesitisottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed ilprincipio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabiled’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere aisensi dell’art. 161 cod. proc. civ.”, così come “l’acquisizione neipredetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudiceNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli inviolazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativarilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanzasuccessiva all’atto viziato o alla notizia di esso” (è citata Cass.Sez. Un., sent. 1° febbraio 2022, n. 3086).Infine, si evidenzia come la Corte genovese non abbia“affrontato il II° motivo di impugnazione, proposto in viaprincipale rispetto al I°, ritenendolo assorbito da quanto espostonell’esame del I°, e cioè sul presupposto che i lavori di messa insicurezza fossero effettivamente stati completati in conformità aquanto dedotto nel quesito”.Nondimeno, poiché “la sentenza su entrambi gli specificipunti, basandosi esclusivamente su di una CTU nulla, è affetta daun vizio insanabile”, si assume che “dovrà essere cassata” inrelazione anche a tale statuizione di assorbimento.3.2. Il secondo motivo, che concerne, parimenti, la sentenzadefinitiva n. 1408/23, “in punto reiezione (parziale, sotto il profilodel quantum) del IV° motivo dell’appello incidentale”, denuncia –“ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.” – “violazione di legge inrelazione al disposto degli artt. 115, comma 1, 116, comma 1,345, 191, 156 e 159 cod. proc. civ., e dell’art. 2729 cod. civ.”.Assumono i ricorrenti che ragioni analoghe “a quelle chepresiedono alla critica del motivo precedente, ma dedotte sottoun diverso ed ulteriore profilo, valgono per l’impugnazione dellasentenza sul punto che ha accolto solo parzialmente il IV° motivodi impugnazione incidentale dei ricorrenti, riconoscendone ildiritto, ma limitandone la quantificazione”.Si assume, in primo luogo, che la sentenza impugnatasarebbe “gravemente viziata sotto questo specifico profilo, per laevidente contraddittorietà tra le premesse e le conclusioni dellamotivazione della decisione, e la illogicità delle ragioni poste aNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026fondamento della reiezione del motivo, in patente contrasto conl’evidenza dei fatti acquisiti al processo e con la ratio che hainvece indotto, per le medesime ragioni, ad accogliere – seppurparzialmente ma solo sotto il profilo dell’an debeatur –l’impugnazione, limitandone invece – immotivatamente – ilquantum debeatur, riconosciuto per un brevissimo ulterioreperiodo, senza un accenno alla giustificazione di taleincomprensibile scelta decisionale”.La Corte genovese, infatti, “sempre sulla base delsupplemento di perizia, la cui invalidità” – viene ribadito dairicorrenti – “si è denunciata nel precedente motivo”, ha“riconosciuto il diritto degli esponenti ad ottenere la liquidazionedel danno figurativo ulteriore, ma ha limitato il risarcimento dellucro cessante conseguente alla prolungata inutilizzabilitàdell’immobile e delle singole unità, rispetto a quanto liquidato nelgiudizio di primo grado, a soli 3 mesi ulteriori”.Essa, difatti, “sul presupposto che la (contestata) data diconclusione dei lavori di messa in sicurezza costituisse un«mutamento della situazione di fatto posta a fondamento dellastatuizione di condanna al risarcimento del danno connesso almancato godimento degli immobili» ha poi limitato il risarcimentoai soli 3 mesi successivi al 31 dicembre 2019 (arco temporalecompreso tra il termine degli effetti risarcitori del lucro cessanteliquidato in primo grado e la data di conclusione dei lavori)”.Si tratterebbe, tuttavia, di un “incomprensibile ed illogicoragionamento”, giacché il Tribunale di Savona “aveva fissato iltermine finale degli effetti della condanna al risarcimento del lucrocessante al 31 dicembre 2019, identificando presuntivamentel’arco temporale di un quadriennio dal deposito della sentenza diprimo grado, avvenuto nel gennaio del 2016, quale periodonecessario per il completamento dei lavori di ricostruzione,naturalmente sulla base dell’ulteriore presupposto (seppur nonNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026esplicitato) che i risarcimenti – indispensabili per avviarel’operazione – fossero pagati tempestivamente”.Per contro, la decisione del giudice d’appello è stata “indottadalla (errata) convinzione che i lavori di messa in sicurezza delversante (senza i quali i condòmini del civico 18 non avrebberoneppure potuto iniziare i lavori di ricostruzione, fermo restandoche non avrebbero potuto comunque farli, non avendo ancora aquella data ottenuto tutti i risarcimenti) fossero stati completatialla data del 20 marzo 2020”, giungendo, però, a tale conclusionesulla base del già censurato supplemento di perizia, essendo,quindi, partecipe dei vizi della stessa.In ogni caso, la decisione risulta, anche sotto altro profilo,“incongrua ed illogica, posto che la contezza della supposta (ecomunque contestata) conclusione dei lavori è entrata nella sferadi conoscenza delle parti – e segnatamente degli esponenti – solonella data in cui il supplemento di CTU è stato depositato, quindiil 28.9.2023, oltre 3 anni dopo la supposta (ottimisticamente, dalTribunale) conclusione dei lavori”, sicché, “nella peggiore delleipotesi, questo avrebbe dovuto essere il termine finale per ilcalcolo dell’ulteriore danno conseguente al lucro cessante”, nonavevano gli odierni ricorrenti avuto “modo per poter verificarealiunde se e quando i lavori di consolidamento del versante sifossero conclusi e, in caso affermativo, se fossero stati eseguiti aregola d’arte”.Di qui, pertanto, il “malgoverno del disposto dell’art. 116,comma 1, cod. proc. civ. che stabilisce il criterio con cui il Giudicedeve valutare le prove, e dell’art. 159 cod. proc. civsull’estensione della nullità dei singoli atti del processo”, oltre che“del disposto dell’art. 2729 cod. civ. (presunzioni semplici)”, làdove la Corte genovese “sembrerebbe aver «presunto» che iCondomini potessero avere riottenuto la disponibilità del lorobene, dopo soli 3 mesi dalla (dichiarata) fine dei lavori di messaNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026in sicurezza”, facendo coincidere, del tutto illogicamente, “la datadi conclusione dei lavori di messa in sicurezza” con quella“presunta e prevedibile di ricostruzione del caseggiato” e, in ognicaso, dando rilievo ad una presunzione priva dei caratteri dellagravità, precisione e concordanza.In conclusione, la sentenza impugnata “trascurando il fattoche i lavori di ricostruzione del civico 18 non potevano nemmenoiniziare sino a quando non fosse certo che i lavori diconsolidamento del versante fossero terminati, anziché fardecorrere il quadriennio dalla data del loro suppostocompletamento, ha addirittura retrodatato il termine iniziale (al31 dicembre 2019) e tramutato il vero termine iniziale percalcolare l’ulteriore risarcimento, in quello finale”.3.3. Il terzo motivo, che concerne, invece, la sentenza nondefinitiva n. 915/22, “che ha respinto il III° motivo diimpugnazione incidentale”, denuncia – ex art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ. – violazione di legge “con riferimento agli artt.115, comma 1, e 116, comma 1, cod. proc. civ.”.Si censura la sentenza impugnata, là dove ha confermato ilrigetto della domanda risarcitoria in relazione alla voce di dannocostituita dalla mancata utilizzazione di cinque garages. Esito alquale la Corte genovese è pervenuta rilevando che il mancatoriconoscimento di tale danno, da parte del giudice di prime cure,“non è stato un mero errore materiale, ma è stato motivato, senzache gli appellanti incidentali abbiano censurato in modo specificotale motivazione” e senza, oltretutto, che sia stato “possibileriscostruire” a chi, in ipotesi, dovessero “essere riconosciuti idanni richiesti”.Si tratterebbe, però, di affermazioni, entrambe, errate.In primo luogo perché gli odierni ricorrenti, nel loro atto diappello incidentale, avevano censurato, sul punto, la parte motivaNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026della decisione del Tribunale, avendo evidenziato “che a pag. 75della motivazione della sentenza di primo grado il Giudice avevaesplicitamente quantificato il danno figurativo a tale titolo,separatamente da quello degli alloggi e delle cantine, recependola stima della CTU, facendo così presupporre che avrebbeliquidato anche questa voce di danno (nulla si rinviene in sensocontrario nella motivazione) ed avesse poi solo «dimenticato» diriportare la liquidazione di tali importi anche nel dispositivo”.Analogamente, pure l’ulteriore osservazione della Cortegenovese, vale a dire che “non fossero individuabili i soggetti cuiimputare il risarcimento”, risulterebbe “del tutto priva diconsistenza”. E ciò perché, “come già avvenuto con le singoleproprietà individuali – le cantine e le parti comuni – il risarcimentodelle parti private titolari dei box avrebbe potuto e dovuto essereunitamente a tutti i singoli Condomini)”, giacché“l’amministrazione avrebbe ben potuto, sulla base delle tabellemillesimali riguardanti le singole proprietà, suddividere pro quotail risarcimento a favore dei singoli Condomini, proprietari deigarage, che ne avevano diritto”.3.4. Il quarto motivo, che concerne, nuovamente, la sentenzanon definitiva n. 915/22, “che ha accolto il I° motivo di ricorso diZ R ed il V° motivo di ricorso del Comune di Noli (motivo comuneed unico)”, denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.civ. – violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto eil pronunciato, nonché omessa od errata valutazione della provacon riferimento agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.Si denuncia quale “error in procedendo”, commesso dalgiudice d’appello, “aver «diminuito» nei confronti del [OSCURATO:PERSONA](peraltro con una pronuncia di mero accertamento) il risarcimentodi € 823.444,00 (oggetto della domanda proposta in viaNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026subordinata) con la sentenza non definitiva, prima ancora di averegli elementi istruttori per decidere la domanda proposta in viaprincipale con la medesima causa petendi”, vale a dire quella dirisarcimento in forma specifica, in relazione alla quale la Cortegenovese aveva disposto un supplemento di CTU.In altri termini, il giudice d’appello “ha decisopreliminarmente”, con la sentenza non definitiva, “un motivo diimpugnazione proposto in via subordinata” (quello volto acensurate la disposta riduzione del risarcimento per equivalente),e ciò “prima ancora di avere gli elementi per decidere quelloalternativo proposto in via principale, avente il medesimooggetto”, e cioè l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delversante sul quale insiste il caseggiato condominiale, “il cuiaccertamento ha rimandato al definitivo, riservandosene ladecisione”.Appare, dunque “affetta da una insanabile contraddizione ladecisione assunta con la sentenza non definitiva, posto che glielementi istruttori necessari per la valutazione di entrambe ledomande, avente il medesimo oggetto, differenziandosi solo perle modalità (esecutive in forma specifica o per equivalente) dalladomanda di condanna al risarcimento, proposte in via principalee subordinata, erano i medesimi”.3.5. Il quinto motivo, che concerne sentenza definitiva n.1408/23, denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.– violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma2, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 “sulla liquidazione delle speseprocessuali”.Si ritiene che quella relativa alle spese di lite sia unamotivazione “insufficiente, in parte omessa e sostanzialmenteerrata”.Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026Difatti, dal suo tenore “sorge il dubbio che il Giudice a quoabbia operato una parziale compensazione (peraltro nondichiarata esplicitamente) delle spese processuali, avendoriguardo a quanto deciso con la sola sentenza definitiva”. Invero,pur premettendo che l’onere delle spese deve essere attribuito“tenendo presente l’esito complessivo della lite”, la Cortegenovese – secondo i ricorrenti – “dà segno di non aver proprioconsiderato, ai fini della ripartizione dell’onere delle spese, quantodeciso anche con la sentenza non definitiva”, considerato che, afronte della reiezione un totale di ben “34 motivi di impugnazioneavversari (cui gli odierni ricorrenti hanno dovuto resistere,contrapponendo differenziati argomenti difensivi) tutti relativi alrilevante argomento delle responsabilità, quindi del nesso causaledell’evento e dell’an debeatur”, soltanto uno, “comune a [OSCURATO:SOCIETA] eComune di Noli”, risulta accolto, peraltro limitatamente “alla solaminor quantificazione del danno”.D’altra parte, la Corte genovese sarebbe venuta meno aldovere di indicare le “gravi ed eccezionali ragioni” che – dopol’intervento della Corte costituzionale, con la sentenza del 26aprile 2018, n. 77 – consentono al giudice “di derogare allatassatività dei casi previsti nel secondo comma dell’art. 92 cod.proc. civ. per compensare totalmente o parzialmente le speseprocessuali, sempre sul presupposto di una adeguatamotivazione”.In ogni caso, poi, “le spese processuali in grado d’appello sonostate riconosciute” – lamentano i ricorrenti principali – nellainferiore misura di 1/3 rispetto a quanto risultante dalla parcelladi causa”.Infine, secondo i ricorrenti, andava anche considerata lacircostanza che l’assistenza a più parti nella medesima posizioneprocessuale “giustifica gli aumenti disciplinati dall’art. 4.2. dellaTabella sui [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/20264. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinticontroricorsi, il Comune di Noli, [OSCURATO:PERSONA], la società Z Rin liquidazione, la società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e la società [OSCURATO:PERSONA],chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque,rigettata.5. Sono rimasti solo intimati le società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], nonché glieredi di [OSCURATO:PERSONA].6. Anche il Comune di Noli – pur consapevole della pendenzadel presente giudizio, in ragione dell’avvenuta notificazione, neisuoi confronti, del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di ViaBelvedere n. 18 e n. 16-bis (e dai condòmini dello stesso) – haproposto ricorso, sulla base di sei motivi, per chiedere lacassazione delle medesime sentenze della Corte genovese, atanto determinandosi in ragione del mancato decorso del termineper il deposito dell’avversaria impugnazione, risultando, pertanto,non “ancora possibile il deposito nel fascicolo processuale di uncontroricorso incidentale”.6.1. Il primo motivo, che concerne la sentenza non definitivan. 915/22, denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod.proc. civ. – “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 e 189cod. proc. civ.”, per vizio di extrapetizione, oltre a violazione e/ofalsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica degli attiprocessuali delle parti di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., nonché,in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ.,omessa pronuncia.Premette il ricorrente Comune di aver censurato, in appello,entrambe le “rationes decidendi” con le quali il primo giudice loNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026aveva condannato al risarcimento dei danni in favore degli alloramedesimi, della domanda svolta nei suoi confronti dalla solasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, il Tribunale di Savona aveva ritenutoammissibile l’estensione operata dagli attori in occasione dellaprecisazione delle conclusioni, e ciò sull’assunto che laresponsabilità dell’Ente pubblico sarebbe “emersa in modoindubitabile solo con il deposito della C.T.U.”. Per altro verso, poi,il primo giudice aveva ritenuto automaticamente estesa ladomanda in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] e condominiavessero “richiesto la condanna anche del Comune di Noli qualeobbligato per garanzia «propria» sulla base degli stessi titoli edelle stesse responsabilità dei convenuti principali e non a titolodi «garanzia impropria»”.Investita sul punto, la Corte genovese, omettendo dipronunciarsi – lamenta il ricorrente – sulla prima di tali “rationes”,ha ritenuto la chiamata in causa del Comune di Noli “riconducibileall’ipotesi di chiamata del terzo in causa non in garanzia o inmanleva, ma per rispondere della pretesa attorea in luogodell’originario convenuto, il che comporta la estensioneautomatica della domanda formulata dall’attore nei confronti delmedesimo”.Ciò premesso, il Comune ricorrente denuncia la sussistenza diuna nullità processuale, “stante l’inesatta rilevazione delcontenuto delle domande degli attori e della convenuta [OSCURATO:SOCIETA], cheha determinato un vizio attinente all’individuazione del petitum,sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato (ex art. 112 cod. proc. civ.)”.Inoltre, la conclusione della Corte genovese appare errata,secondo il ricorrente, “anche perché in palese contrasto con icanoni legali di ermeneutica negoziale (applicabili per analogiaanche agli atti processuali)”, essendosi “compiuta un’errataNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026interpretazione del contenuto della comparsa di risposta dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA], laddove si è ritenuto che i presupposti giuridici allabase della chiamata in causa del Comune di Noli fossero identicirispetto a quelli già dedotti dal [OSCURATO:PERSONA]”.Infine, la sentenza impugnata avrebbe disatteso la costantegiurisprudenza di questa Corte, secondo cui, “qualora il convenutoin un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzoindicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fattavalere dall’attore e chieda di essere manlevato in caso diaccoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio lapropria legittimazione” (ovvero, quanto si assume essereaccaduto nel caso di specie, visto che [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto, in via disubordine, “nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimentoanche parziale delle domande proposte dalle parte attrice:disporre che la società [OSCURATO:SOCIETA]. sia tenuta a rispondere dei dannistrettamente ad essa imputabili, secondo la graduazione delleeventuali colpe”), si versa in “una ipotesi di chiamata in garanzia,nella quale non opera la regola della automatica estensione delladomanda al terzo chiamato”.Ne consegue, secondo il ricorrente Comune che “il discriminetra l’ammissione o, al contrario, l’esclusione dell’estensioneautomatica della domanda originariamente proposta dall’attorenei confronti del terzo deve individuarsi nell’eventuale identità o,rispettivamente, nell’eventuale diversità del rapporto sostanzialededotto in giudizio dal convenuto nei confronti del terzo rispettoal rapporto sostanziale invocato dall’attore nei confronti delconvenuto”.Nel caso che occupa, la diversità dei due rapporti – che laCorte genovese avrebbe dovuto riconoscere, alla luce di uncorretto impiego dei criteri dell’ermeneutica contrattuale,nell’interpretare il contenuto della domanda degli attori verso leconvenute e di quella di [OSCURATO:SOCIETA] verso il terzo chiamato Comune diNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026Noli – avrebbe imposto di concludere per l’esclusionedell’estensione automatica.Difatti, mentre la responsabilità delle convenute era stataprospettata con riferimento ad un titolo di responsabilitàoggettiva, o quantomeno presuntiva (ovvero quelli di cui agli artt.2050, 2051 e 2053 cod. civ.), quella del Comune di Noli si basavasul disposto degli artt. 1218 e 1497 cod. civ., avendolo la societàZ R chiamato in causa per farne valere la responsabilitàcontrattuale in relazione alla vendita del terreno oggetto dei lavoridalla stessa poi commissionati alla società [OSCURATO:PERSONA].6.2. Il secondo motivo, che concerne sempre la sentenza nondefinitiva n. 915/22, denuncia – ai sensi, rispettivamente, dei nn.5) e 3) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. – omesso esamedi fatti decisivi, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043,2050 e 2051 cod. civ., nonché degli artt. 65 del d.P.R. 6 giugno2001, n. 380 e 3 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, oltre aviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 cod. civ.Riferisce il ricorrente Comune di aver dedotto, con il secondomotivo del suo atto d’appello, “tutta una serie di circostanze” che,a suo dire, “avrebbero comprovato (e in verità ancoracomprovano)” come esso “non abbia avuto alcuna responsabilitàper il danno subito dagli attori”. Ciò posto, la Corte genovese,“pur trascrivendo integralmente tali argomenti” (pag. da 53, § 2,a 57, 17° capoverso della sentenza impugnata), “ha peròcompletamente omesso di esaminarli e valutarli, limitandosi acompiere – di esse – una «pseudo-confutazione» solo tramite ilrichiamo (recte: la trascrizione) della sentenza del Primo grado edella CTU resa in prime cure”.La Corte territoriale, infatti, ha reiterato la conclusione delprimo giudice, il quale aveva incentrato la responsabilità delComune – si assume – “sulla base di ben individuate carenze”, eNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026cioè per aver “autorizzato i lavori in assenza delladocumentazione necessaria” e per non aver “espletato i necessaricontrolli in fase di esecuzione, acconsentendo alla prosecuzionedegli scavi, pur dopo le prime manifestazioni del dissesto, anchein questo caso in mancanza di idonea documentazione”.Orbene, secondo il ricorrente, due sono, in particolare, lecircostanze che la Corte genovese avrebbe omesso diconsiderare.In primo luogo, la presenza di un direttore geologico deilavori, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnatanega, e che è, invece, comprovata come esistente, dal momentoche la decisione del primo giudice attesta che il medesimo preparòpure una “relazione tecnica da allegare alla pratica per il VincoloIdrogeologico (tutto ciò, peraltro, nel novembre 2009,nell’imminenza del verificarsi del dissesto, già iniziato mesi primae a lui non riconducibile)”.Se, dunque, “il [OSCURATO:PERSONA] predispose, in quella fase, un«[OSCURATO:PERSONA]» costituente la base per le opere provvisionalida realizzare”, non risulterebbe “possibile affermare (come fattonella sentenza di primo grado e, poi, in quella d’appello oggicontestata) che la responsabilità del Comune deriva – anche -dalla «mancata nomina di un D.L. per le opere geologiche»”.In secondo luogo, la sentenza impugnata avrebbe omesso diconsiderare un’ulteriore circostanza, vale a dire “l’assenza di unonere, in capo al Comune, di richiedere agli intervenienti una«documentazione ulteriore» rispetto a quella allegata alla«variante» parziale dell’accordo di programma” (variante resasinecessaria per l’accertata presenza, sul luogo dello scavo, direperti archeologici), “al momento di rilasciare il permesso acostruire”. In particolare, la Corte genovese avrebbe “omesso diconsiderare che la «Variante» parziale all’accordo di programmaè stata approvata/stipulata a seguito dell’indizione di unaNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026conferenza di servizi in sede referente, nel corso della quale sonoData pubblicazione 07/04/2026stati acquisiti i pareri favorevoli degli Enti di livello superiore(Regione Liguria, Provincia di Savona e [OSCURATO:PERSONA])”,ovvero quelli specificamente “preposti alla verifica del progettosotto il profilo geologico, idraulico, idrogeologo”.Infine, il presente motivo censura la sentenza impugnataanche sotto un diverso profilo, denunciando la violazione degliartt. 65, d.P.R. n. 380 del 2001 e 3 della l. n. 1086 del 1971,integrata dalla legge rionale della Liguria 26 novembre 1984, n.52, “per avere il Giudice d’appello (come quello di prime cure)affermato la responsabilità del Comune di Noli, ritenendo questiobbligato ad esaminare e valutare i progetti approntati dallaSocietà proprietaria ([OSCURATO:SOCIETA]) e da quella esecutrice ([OSCURATO:SOCIETA].) infase esecutiva dell’intervento”.Sostiene, infatti, il ricorrente Comune che, a seguito delrilascio del titolo edilizio, nessuna competenza – ai sensi dellenorme suddette – gravava sull’amministrazione comunale inrelazione ai progetti, propriamente “esecutivi”, delle strutture incemento armato. Di conseguenza, sarebbe errato quanto si leggenella sentenza impugnata, là dove afferma – nel richiamare leconclusioni del CTU – che “nella fase di progettazione esecutivapermane la medesima documentazione generale [predisposta insede di approvazione della variante], mentre si sarebbe dovutorichiedere approfondimenti di dettaglio, verifiche di incidenzadell’opera permessa sull’esistente ecc.”.Invero, il Comune di Noli – si legge in ricorso – “non aveva nél’onere, né il potere di richiedere, in fase esecutiva, taliapprofondimenti”, tanto risultando “dalle disposizioni di cui all'art.65 del d.P.R. n. 380/2001 – nel quale sono stati trasfusi gli artt.4 e 5 della l. n. 1086/1971– integrate dalla L.R. n. 52/1984, amente del cui combinato disposto «Le opere di conglomeratocementizio armato, normale e precompresso ed a strutturaNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dalcostruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere taledenuncia al competente ufficio tecnico regionale» (id est, inLiguria, alla competente Provincia, ex art. 1, L.R. n. 52/1984)”.6.3. Il terzo motivo, che concerne sempre la sentenza nondefinitiva n. 915/22, denuncia – ai sensi, rispettivamente, dei nn.4) e 3) del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. – violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., omessa pronunciae violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2236 e 1176, comma2, cod. civ.Il ricorrente lamenta che la Corte genovese “ha omesso dipronunciarsi sulla domanda – autonomamente apprezzabile –formulata dal Comune di Noli con l’atto di citazione in appello”,volta a far “accertare e dichiarare l’assoluta carenza diresponsabilità del Comune di Noli per carenza dell’elementosoggettivo (colpa)” in capo ad esso.In particolare, l’allora appellante aveva dedotto che la “colpa”eventualmente attribuibile all’Amministrazione locale “avrebbedovuto parametrarsi al grado di complessità e di difficoltà dellequestioni affrontate”, sicché essa – secondo l’insegnamento dellagiurisprudenza amministrativa – avrebbe dovuto apprezzarsi anorma dei suddetti artt. 2236 e 1176, comma 2, cod. civ.D’altra parte, anche secondo la giurisprudenza di legittimità,la responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell'art.2043 cod. civ., presuppone che il giudice accerti, tra l’altro, “inconcreto” l’imputabilità dell’evento dannoso “al dolo o alla colpadell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa «in reipsa», connessa al mero dato obiettivo dell’esecuzione volontariadi un provvedimento illegittimo”.Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/20266.4. Il quarto motivo, che investe, del pari, la sentenza nondefinitiva n. 915/22, denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 e 41cod. pen. e 1227 cod. civ., assumendo essere stata “disattesa lac.d. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale”, inragione della non rilevata interruzione del nesso di causalità frala condotta del Comune di Noli e quelle successive a questoestranee.Invero, l’odierno ricorrente, con il terzo motivo del propriofra le condotte “imputate” ad esso Comune di Noli e l’evento didanno lamentato dal [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si era “rimarcatoil fatto che buona parte degli accorgimenti progettuali atti agarantire la stabilità del versante (id est: l’infissione di tiranti ingrado di contenere le pareti prospicienti il fronte di scavo) nonvennero eseguiti per l’opposizione dei condòmini dello stabile diVia Belvedere n. 18 che si rifiutarono di permettere l’infissione diopere provvisionali al di sotto delle loro proprietà”, secondoquanto emergerebbe dalla CTU in atti.Di conseguenza, la “sostanziale difformità fra le opererappresentate nei progetti depositati presso il Comune (e da essoesaminati e/o assentiti) e quelle poi effettivamente realizzatedall’appaltatrice (e dalle subappaltatrici) ha determinato larescissione del nesso causale fra le asserite condotte «omissive»contestate al Comune di Noli e l’evento–dissesto, dei cui effettidannosi il [OSCURATO:PERSONA] e i relativi condòmini hanno chiesto ilristoro”.A fronte di tale doglianza, la Corte genovese – richiamato ilprincipio secondo cui, “in tema di illecito aquiliano perché rilevi ilnesso di causalità tra una condotta e l’evento lesivo devericorrere, secondo la combinazione dei principi della «condiciosine qua non» e della causalità efficiente, la duplice condizioneNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell’evento eche la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di unfatto di per sé idoneo a determinare l’evento stesso” – haaffermato che, nella specie, “non risulta[va] dimostrato che lecondotte dell’appaltatore nel corso dell’esecuzione dei lavorifossero la causa esclusiva dell’evento dannoso”.Così pronunciandosi, tuttavia, la sentenza impugnata hadisatteso il principio, enunciato da questa Corte, secondo cui,nella valutazione delle serie causali che hanno messo capo ad uncerto evento dannoso, occorre “dare rilievo a quelle soltanto che,nel momento in cui si produce l’evento causante, non appaianodel tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata odella regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoriacausale, è anche una teoria dell’imputazione del danno”.Difatti, nel caso di specie, “in sede di rilascio dei titoliautorizzativi, il Comune di Noli” – sottolinea il medesimo – “avevaimposto delle specifiche «prescrizioni» tecniche che l’esecutoredell’intervento ha completamente trasgredito”, avendo la CTUaccertato che “l’immorsamento dei pali è a 2,04 m., i tiranti nonsono stati strumentati, si è proceduto anche senza le tre file ditiranti per il diniego dei condomini limitrofi”.Di conseguenza, il giudice d’appello “avrebbe dovutoriscontrare l’interruzione del nesso causale, rivenendo nelcomportamento tenuto dall’esecutore dell’intervento (che haviolato le «prescrizioni» imposte al momento del rilascio del titoloautorizzativo) una condotta ex ante imprevedibile, tale daescludere l’attribuzione di responsabilità in capo al Comune diNoli”.Inoltre, poiché “il giudizio relativo alla sussistenza del nessocausale non può limitarsi alla mera valutazione della materialitàfattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell’obbligospecifico o generico di tenere la condotta omessa in capo alNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026soggetto”, l’affermazione della sussistenza del nesso causale – tral’omissione addebitata al Comune e l’evento dannoso – dovrebberitenersi, vieppiù, errata, visto che la Corte genovese “non haprecisato quali sarebbero le fonti e gli obblighi normativi che ilComune di Noli avrebbe violato nel caso in esame”.6.5. Il quinto motivo, che investe, ancora una volta, lasentenza non definitiva n. 915/22, denuncia – ex art. 360, comma1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art.132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., in ragione della omessavalutazione da parte del Giudice di merito dei rilievi tecnici/criticimossi alla C.T.U., che avrebbero condotto al disconoscimento diresponsabilità in capo al Comune di Noli, donde la “istanza dirinnovazione della CTU depositata nel primo grado del giudizio”.Rammenta il ricorrente che, con il quarto motivo di appello,esso aveva “contestato la ripartizione delle quote di (presunta)responsabilità nella causazione del sinistro fra i vari soggetticoinvolti nel giudizio”, e ciò perché “originate da un travisamentodei fatti di causa da parte del CTU Ing. Berardi, con violazione dicriteri logici e giuridici, che governano la materia”.La Corte genovese, tuttavia, “ha omesso qualsiasivalutazione” – lamenta il ricorrente – “ai rilievi tecnici/critici mossidallo scrivente alla C.T.U., aderendo in modo pedissequo alleconclusioni rassegnate dal perito d’ufficio”.Ne consegue, dunque, che “ancora oggi” – evidenzia ilricorrente – “non è chiaro (in quanto non spiegato) il motivo peril quale all’appaltatrice (ossia la prima responsabile per i danniderivanti dall’esecuzione dell’opera) è stata attribuita una«percentuale» di responsabilità pari al 15% del totale, ossia la«minore quota» fra tutti i soggetti coinvolti”.Parimenti, “incomprensibile (oltre che illegittima)” risulta,secondo il ricorrente, “l’attribuzione al Comune di Noli – indicatoNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026come responsabile «indiretto» dei fatti di causa – di una«percentuale» di responsabilità pari al 20% (quasi pari a quelladella committente [OSCURATO:SOCIETA])”.Per tali ragioni, “e solo subordinatamente rispetto a tutti imotivi di diritto che precedono si insta affinché vengano riformatele impugnate Sentenze, con attribuzione (anche a seguito dirinnovo di CTU) al Comune di Noli di una quota di responsabilitànella causazione del sinistro per cui è causa decisamente inferioreal 20%, con derivante riduzione della condanna risarcitoriaemessa nei confronti dell’Ente pubblico”.6.6. Il sesto motivo, che investe, in questo caso, la sentenzadefinitiva n. 1408/23, denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione artt. 91 e 92cod. proc. civ., lamentando l’errata condanna di esso Comune diNoli al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi condomini,delle spese dei due gradi di giudizio.Tale decisione sarebbe illegittima, perché “non considera chel’appello promosso dal Comune di Noli ha portato ad una notevoleriduzione dell’importo del danno liquidato in primo grado in favoredel [OSCURATO:PERSONA]”. Ciò nonostante, infatti, la Corte genovese “hadeciso – ingiustificatamente – di aumentare l’importo delle speselegali da rifondere al [OSCURATO:PERSONA] (e relativi condòmini) per ilgiudizio di prime cure, e ha previsto un’ulteriore condanna alpagamento delle spese legali di secondo grado nell’importo di €200.000,00, oltre accessori di legge”.In particolare, l’aumento delle spese legali di prime curesarebbe in contrasto con la granitica giurisprudenza, anche diquesta Corte, secondo la quale “in materia di procedimento civile,il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovoregolamento delle spese processuali, quale conseguenza dellapronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tuttoNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo oneredeve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivodella lite; mentre in caso di conferma della decisione impugnatala decisione sulle spese può essere dal giudice del gravamemodificata soltanto se il relativo capo della decisione abbiacostituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione”.Tale principio comporta che “se l’appello viene in parte accoltocon riforma della sentenza, il Giudicante deve rideterminare lespese di lite anche del giudizio di prime cure in senso piùfavorevole per la parte che ha visto il proprio appello parzialmenteaccolto, mentre in caso di rigetto integrale dell’appello (salvo chela condanna alle spese di primo grado non sia uno specifico motivodi gravame incidentale da parte dell’appellato vittorioso –circostanza non occorsa nel caso di specie – la statuizione sullespese di lite del giudizio di primo grado non può essere oggettodi riforma”.Nella specie, per contro, “si è punito il vittorioso (anche separziale) rispetto ad un soccombente integrale, che invece nonavrebbe potuto subire detta punizione”.Parimenti illegittima sarebbe “anche la condanna alpagamento delle spese di lite del secondo grado”.Infatti, la Corte genovese “avrebbe dovuto valutare l’esitocomplessivo del giudizio di secondo grado che, come detto, havisto il Comune di Noli molto più vittorioso (riduzione delrisarcimento dei danni di € 823.444,74), rispetto ai singolicondòmini (condanna al risarcimento di un ulteriore danno pari acomplessivi € 48.112,50, a fronte di una domanda di €1.177.080,00 – ossia poco più del 4% del richiesto)”.7. Hanno resistito al ricorso del Comune di Noli, con distinticontroricorsi, il [OSCURATO:PERSONA] e i singoli condomini, GiovanniDelfino, la società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, la società [OSCURATO:PERSONA] inNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026liquidazione e la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che lo stesso siadichiarato inammissibile o, comunque, rigettato.8. Anche in relazione a tale ricorso sono rimasti solo intimatile società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], nonché gli eredi di [OSCURATO:PERSONA].9. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in pubblica udienza.10. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in personadi un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, con la qualeha concluso per l’accoglimento, parziale, del solo quinto motivodel ricorso principale, con rigetto dello stesso per il resto, nonchédel ricorso successivo.11. I ricorrenti principali, il ricorrente successivo, GiovanniDelfino, la società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, la società [OSCURATO:PERSONA] e lasocietà [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE12. In via preliminare, riqualificato il secondo ricorso comeincidentale, va disposta la riunione delle due impugnazioni, ex art.335 cod. proc. civ., giacché, sebbene quella del Comune di Noliandasse esperita con atto da assumere ai sensi dell’art. 371 cod.proc. civ., la sua avvenuta proposizione, comunque, entro iquaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso consente alsecondo ricorso di raggiungere il suo scopo (Cass. Sez. 6-5, ord.19 dicembre 2019, n. 33809, Rv. 656495-01).13. Deve essere esaminato, innanzitutto, il ricorso principale.Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/202613.1. Il suo primo motivo è in parte non fondato e in parteinammissibile.13.1.1. Colgono, infatti, nel segno i rilievi svolti, al riguardo,dal Procuratore Generale presso questa Corte.Il motivo in esame, come detto, denuncia la nullità dellasentenza non definitiva della Corte genovese, nella parte in cui harigettato il primo motivo di appello incidentale proposto dagliodierni ricorrenti (e dichiarato assorbito il secondo), per essersi“basata su di un supplemento di CTU nullo”.Orbene, premessa l’impossibilità di esaminare, in questasede, le censure che investono il “quomodo” delle valutazioni delconsulente (in quanto attinenti al merito del giudizio e nonutilmente censurate, come meglio si dirà di seguito, neppure conil secondo motivo del presente ricorso), la sola questione quiscrutinabile è quella relativa, per un verso, all’esorbitanzadell’ausiliario dal quesito demandatogli e, per altro verso,all’utilizzazione, da parte dello stesso, di documenti non prodottiagli atti del giudizio.13.1.1.1. Tuttavia, la prima di tali evenienze è da escluderenel caso di specie, donde l’infondatezza della prima censura in cuisi articola il presente motivo, perché il consulente si è mantenutonel perimetro del quesito demandatogli, concernente l’esecuzionedei lavori di messa in sicurezza del versante su cui poggiava ilcaseggiato condominiale, fermo, peraltro, restando che “losvolgimento, da parte del consulente tecnico d’ufficio, diconsiderazioni tecniche esulanti dall’ambito oggettivo del quesitonon determina la nullità della consulenza, né quella derivata dellasentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità diinterloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u.,sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciòNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026deputati” (Cass. Sez. 3, ord. 13 settembre 2024, n. 24695, Rv.672259-01). Ciò è quanto, in ogni caso, risulta avvenuto nellavicenda in esame, perché le stesse note d’udienza dell’11 ottobre2023 – delle quali questa Corte è abilitata a prendere visione,data la natura di “error in procedendo” del vizio denunciato dairicorrenti principali – attestano l’esistenza anche di uncontraddittorio tra i tecnici, atteso che esse danno conto dei rilieviformulati dai consulenti di parte.D’altra parte, più in generale, deve osservarsi che la nullitàdella CTU, per violazione del principio della domanda e di quellodispositivo, ricorre (secondo quanto affermato da Cass. Sez. Un.,sent. 1° febbraio 2022, n. 3086, Rv. 663786-06) esclusivamentenel caso in cui il consulente proceda all’accertamento di fattiprincipali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento,rispettivamente, della domanda proposta o delle eccezionisollevate, salvo in quest’ultimo caso – ovvero quello delleeccezioni – che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio. Inrelazione ad essi, per vero, il consulente mutua dal giudice – il cui“generale potere” di “rilevare le eccezioni in senso lato si traducenella rilevazione anche dei fatti impeditivi, modificativi o estintividella pretesa ove questi, sebbene non precedentemente allegatidalla parte, emergano tuttavia dagli atti di causa” – analogapotestà, che gli deriva della sua funzione di organo ausiliario, eciò perché mai potrebbe “opporsi al giudice che i fatti in parolasiano venuti a sua conoscenza non motu proprio, ma attraversole indagini commissionate al CTU, che lui stesso avrebbe potutocompiere se non avesse avuto la necessità di servirsi di unesperto”; sicché “è immune da vizi la decisione che, recependo lerisultanze peritali, ne faccia propri e ne valorizzi anche quei profilidi essa che evidenzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi dellapretesa che, ancorché non dedotti dalla parte, siano stati accertatidal consulente nell’espletamento dell’incarico” (così,Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026testualmente, Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022, cit., pag.Data pubblicazione 07/04/202628). D’altra parte, e a maggior ragione, si osserva sempre nelcitato arresto delle Sezioni Unite, i limiti relativi all’apprezzamento“motu proprio” dei fatti principali, che siano posti a fondamentodi domanda ed eccezioni (e sempre con salvezza, per questeultime, dei fatti rilevabili “ex officio”) non valgono per “i fattisecondari”, ovvero quelli “privi di efficacia probatoria diretta, mafunzionali alla dimostrazione dei fatti principali”, sicché, inrelazione ad essi, il consulente risulta “legittimato ad acquisireogni elemento necessario a rispondere ai quesiti demandatigli dalgiudice”, purché, però, “si tratti di fatti accessori rientrantinell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti esituazioni che, essendo posti direttamente a fondamento delladomanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamenteessere provati dalle stesse” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. Un.sent. n. 3086 del 2022, cit., pag. 29). Su tali basi, dunque, leSezioni Unite reputano che “il consulente possa estendere ilproprio giudizio anche ai fatti che, pur se non dedotti dalle parti,siano pubblicamente consultabili, non essendovi ragione divietare in tal caso al CTU, pur se ne maturi la conoscenza aliunde,di esaminare in guisa di fatti accessori e dunque in funzione direndere possibile la risposta ai quesiti, i fatti conoscibili dachiunque”, compresi persino quei fatti che, “pur non costituendooggetto di espressa indicazione”, risultino “in qualche modo giàricompresi nelle allegazioni delle parti” (ancora una volta Cass.Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022, cit., sempre pag. 29).Tuttavia, per venire al punto che maggiormente interessa, inquanto evocato dal presente motivo di ricorso, poiché “sovente laconoscenza che il consulente matura in ordine ai fatti rilevabiliofficiosamente, ai fatti accessori, ai fatti pubblicamente accessibilie ai fatti impliciti nell’oggetto della domanda” – rammentano leSezioni Unite – “avviene per il tramite di fonti documentali nonNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026oggetto di produzione a cura delle parti”, si pone il problema delData pubblicazione 07/04/2026coordinamento del potere del consulente con il regime dellepreclusioni istruttorie; problema, tuttavia, risolvibile constatandocome “i poteri di cui il consulente tecnico dispone nel dareesecuzione all’incarico promanino direttamente dal giudice che loha nominato e siano perciò esercitabili – segnatamente sotto ilprofilo istruttorio che è quello che qui rileva – negli stessi limiti incui sarebbero esercitabili dal giudice”, sicché deve concludersicome al consulente tecnico, al pari del giudice, “non si applichinole preclusioni processuali ordinariamente vigenti a carico delleparti” (Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022, cit., pagg. 30-32).Ciò, naturalmente, non significa che l’attività del consulentenon incontri alcun limite, giacché il medesimo – proprio nellamisura in “mutua” i propri poteri da quelli del giudice – “non potràdeflettere nell’attività che comporta l’accertamento dei fatti e laraccolta dei documenti significativi ai fini dell’espletamento delmandato peritale, la cui introduzione nel giudizio non è ritualeopera di parte, dalla necessità che su di essi il confronto tra leparti si esplichi nel modo più idoneo a garantirne il diritto didifesa” (Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022, cit., pag. 41).L’assenza di tale confronto (id est: di contraddittorio tra le parti)comporta, dunque, la nullità relativa della consulenza “rilevabilead iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successivaall’atto viziato o alla notizia di esso” (Cass. Sez. Un. sent. n. 3086del 2022, cit., pag. 51).13.1.1.2. Le considerazioni appena svolte conducono,pertanto, all’esame della seconda delle censure oggetto del primomotivo del ricorso principale.Si è visto, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi condominicensurano l’elaborato del CTU per avere il medesimo “fondato lesue conclusioni esclusivamente su documentazione non prodottaNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026agli atti”, giacché “proveniente e nella disponibilità di un soggettoche non è stato parte del giudizio”, ovvero la società [OSCURATO:SOCIETA].,che fu incaricata dal concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA] di svolgere ilavori di messa in sicurezza dello stabile.Senonché, come si è detto, l’utilizzazione, da partedell’ausiliario, di documenti che non siano stati prodotti dalle partiintegra – in ipotesi – una nullità relativa, come tale “rilevabile adiniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’attoviziato o alla notizia di esso” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 3086del 2022, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 1° giugno2022, n. 17916, Rv. 665018-01; Cass. Sez. 3, ord. 16 giugno2025, n. 16182, Rv. 675446-02).Tuttavia, come osservato anche dal Procuratore Generale, lesuddette note dell’11 ottobre 2023, depositate dagli odierniricorrenti principali, recano esclusivamente censure sul meritodella consulenza, e non pure un’eccezione di nullità della stessa,tanto che si “risolvono” (pag. 7) nella richiesta di convocazionedel consulente a chiarimenti.La censura è, pertanto, inammissibile.13.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale – chesottende una duplice censura, vale a dire la denuncia sia dellacontraddittorietà/illogicità della motivazione con cui la Cortegenovese ha rigettato il quarto motivo dell’appello incidentale, siaquella di violazione di (numerose previsioni di) legge – è in partenon fondato e in parte inammissibile.13.2.1. Nello scrutinarlo, deve premettersi che esso èprospettato assumendo che il suddetto motivo dell’appelloincidentale – accolto solo in parte – concernesse il ristoro deldanno, da lucro cessante, “conseguente alla prolungatainutilizzabilità dell’immobile e delle singole unità”.Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026Tuttavia, gli odierni ricorrenti principali non riproducono, innessun punto del loro atto di impugnazione per cassazione, ilcontenuto di tale motivo d’appello (ciò che, per vero, già mina inradice l’ammissibilità di tutte le censure qui in esame), restandoin questa sede, pertanto, incerto se esso si riferisse, perl’appunto, a tale voce di danno.La sentenza impugnata, per contro, individua i danni “dequibus” in quelli correlati esclusivamente alla “mancata messa insicurezza dei luoghi”, e ciò “avuto riguardo alle opere strutturali”,restando invece “irrilevanti le opere complementari”, e ciò “inquanto non incidenti sulla messa in sicurezza”.Su tali basi, pertanto, la Corte genovese ha ritenutoimpossibile la disamina di “tutte le questioni sollevate dalla difesadel [OSCURATO:PERSONA] in relazione al prospettato persistere di altriimpedimenti a dar corso ai lavori di ricostruzione del fabbricatocondominiale”, ostandovi il disposto dell’art. 345, comma 1,ultima parte, cod. proc. civ., a mente del quale “la domanda dirisarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile ingrado d’appello solo se nel giudizio di primo grado sia stataproposta un’azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appellotrovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa naturadi quelli già accertati in primo grado”; danni, nella specie,identificati dalla sentenza – come detto – nei soli conseguenti allamancata esecuzione dei lavori di “messa in sicurezza”dell’immobile e non pure ad altri.Sicché, una volta individuata dalla Corte ligure – sulla base diquanto accertato dal CTU, la cui valutazione non è sindacabile inquesta sede (ad onta di quanto sostengono i ricorrenti principali,richiamando sul punto le censure oggetto del primo motivo diricorso, della cui infondatezza e inammissibilità si è però giàdetto) – la data di effettivo completamento di tali lavori nel 20marzo 2020, in luogo di quella “figurativa” del 31 dicembre 2019Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026presa invece a riferimento dal primo giudice per la quantificazionedi tali danni, appare del tutto corretta la decisione diimplementare il risarcimento tenendo conto, soltanto, di tali,ulteriori, tre mesi.Ne consegue, pertanto, l’infondatezza della censura con cui èdenunciata la “contraddittorietà/illogicità” della motivazione,come di quella che prospetta la violazione dell’art. 345 cod. proc.civ. (ovvero, la sola utilmente scrutinabile da parte di questa Cortetra quelle proposte a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., come si dirà meglio di seguito).La conclusione alla quale perviene la sentenza impugnata,infatti, è del tutto coerente – come reputa pure il ProcuratoreGenerale presso questa Corte – con la “premessa” da cui essamuove (ovvero, la limitazione della domanda “nuova”,eccezionalmente ammissibile in appello, al ristoro dei dannicorrelati alla esecuzione dei soli lavori di messa in sicurezzadell’edificio, e non di altri), nonché rispettosa dell’art. 345,comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., che consente il ristoro deidanni “ulteriori”, nel giudizio di secondo grado, a condizione che“trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa naturadi quelli già accertati in primo grado” (cfr., Cass. Sez. 3, sent. 3marzo 2010, n. 5067, Rv. 611584-01; più di recente Cass. Sez.6-3, ord. 4 settembre 2020, n. 18526, Rv. 659035-01).Quanto, invece, alla prospettata violazione degli artt. 191,156 e 159 cod. proc. civ., basata com’è sulla reiterazione delleragioni di nullità del supplemento di CTU già oggetto del primomotivo di ricorso, essa condivide con lo stesso l’esitodell’inammissibilità.Del pari inammissibili, infine, sono le censure di violazionetanto degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., quanto dell’art. 2727cod. civ., giacché prospettate secondo modalità “eccentriche”rispetto a quelle individuate da questa Corte sia per le primeNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026(Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, in senso conformeCass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867), che per leseconde (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 24 gennaio 2018, n. 1785, inparticolare ai §§ 4. e ss., sebbene non massimata sul punto).13.3. Il terzo motivo del ricorso principale non è fondato.13.3.1. Invero, delle due “rationes decidendi” con le quali laCorte genovese ha rigettato il terzo motivo di appello incidentaledegli odierni ricorrenti principali (così confermando il rigetto delladomanda risarcitoria relativamente al danno da mancatautilizzazione di cinque garages, di proprietà “individuale” di singolicondomini), la seconda di esse – ovvero, l’impossibilità di“riscostruire a chi”, in ipotesi, “dovrebbero essere riconosciuti idanni richiesti”, non essendo stati neppure indicati i nominatividei condòmini proprietari delle autorimesse – resiste alla censurasvolta con il presente motivo.Difatti, l’assunto dei ricorrenti secondo cui l’amministrazionecondominiale ben potrebbe, “sulla base delle tabelle millesimaliriguardanti le singole proprietà, suddividere pro quota ilrisarcimento a favore dei singoli Condomini, proprietari deigarage, che ne avevano diritto”, non può essere accolto.Tale affermazione, infatti, equivale a postulare – come benosserva il Procuratore Generale presso questa Corte – “unasostituzione del [OSCURATO:PERSONA] quale beneficiario della condanna”,in presenza di un danno che “è del proprietario”, mentre il“[OSCURATO:PERSONA] ha diritto di invocare il risarcimento dei danni chesubiscono i beni comuni e non ha certo il potere di sostituirsi qualeavente diritto al titolare del singolo bene danneggiato”.In altri termini, ipotizzare che il giudice di merito – in assenzadi specificazione su chi fossero i proprietari dei garages – dovesseaccordare, egualmente, il risarcimento danno da mancataNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026utilizzazione deli stessi, riconoscendolo al [OSCURATO:PERSONA],equivarrebbe a violare l’art. 81 cod. proc. civ., configurando uncaso di sostituzione processuale fuori dalle ipotesi stabilite dallalegge. Né, d’altra parte, poteva rilevare la circostanza che adagire in giudizio (e ad appellare la decisione del primo giudice)fossero stati anche i singoli condomini, giacché ciò significherebbeammettere la possibilità di una condanna al risarcimento “inincertam personam”, ovvero a favore di un soggetto nonindividuato, con conseguente impossibilità, per il potenzialebeneficiario della condanna, di mettere il titolo giudiziale inesecuzione, in difetto del requisito della certezza. Se, infatti,risulta possibile “l’eterointegrazione del titolo esecutivogiudiziale”, resta inteso che essa deve pur sempre avvenire “sullabase degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si èformato”, essendo pertanto “ammissibile ove si risolva inun’attività integrativa univoca, che non involga attività cognitivesuppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che hapreceduto la formazione del titolo” (Cass. Sez. 3, sent. 11novembre 2024, n. 29003, Rv. 672851-01).13.4. Anche il quarto motivo del ricorso principale non èfondato.13.4.1. Nell’esaminarlo, va premesso che, anche in questocaso, i ricorrenti evocano la violazione di norme di legge (ovvero,i già indicati artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) del tutto inconferentirispetto alla censura prospettata.Difatti, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. – norma chesancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata etprobata partium” – risulta deducibile “come vizio di legittimitàsolo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente dinon dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero haNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli”(Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01;in senso conforme Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n.20867, Rv. 659037-01).Inammissibile, parimenti, è la censura di violazione dell’art.116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della liberavalutazione delle prove, salva diversa previsione legale, essendola stessa ravvisabile solo quando “il giudice di merito disattendatale principio in assenza di una deroga normativamente prevista,ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento unaprova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime”(Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01,nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord.18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass.Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02), mentre“ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato ilproprio prudente apprezzamento della prova, la censura èammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), cod.proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. Un.,sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02).In ogni caso, a prescindere da tali rilievi, deve escludersi chemeriti censura la decisione della Corte genovese di “decurtare” lasomma di € 823.444,00, dal già disposto risarcimento perequivalente, ancorché siffatta domanda fosse stata proposta soloin via subordinata, rispetto a quella principale ex art. 2058 cod.civ., in relazione alla quale lo stesso giudice d’appello avevaritenuto necessari approfondimenti istruttori.Nessuna contraddizione, infatti, sussiste nel contegnoosservato dal giudice d’appello ove si abbia riguardo allacircostanza che l’importo suddetto si riferisce – come emerge daNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026pag. 49 dell’impugnata sentenza non definitiva – a “lavori dimessa in sicurezza” dell’edificio (già) “eseguiti” da terzi;circostanza, quest’ultima, peraltro confermata dallo stessoricorso, ove si legge (pag. 13) che “le imprese che avevanoiniziato l’operazione ([OSCURATO:SOCIETA]) erano ormai uscite di scena,quantomeno per il completamento dei lavori di messa insicurezza, in quanto nel 2017 i rispettivi concordati avevanoceduto l’operazione (terreno ed appalto) ad un nuovo soggetto –[OSCURATO:SOCIETA]., che non è stato parte del presente contenzioso”.È, dunque, corretto il rilievo della Corte genovese secondo cuitale importo costituiva “solo un credito dei soggetti che hannoeseguito gli interventi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] che li ha appaltati”(e, dunque, da farsi valere nei confronti del concordato), e noncerto un danno per il [OSCURATO:PERSONA] e i suoi condòmini.Di conseguenza, coglie nuovamente nel segno il rilievo svoltodal Procuratore Generale presso questa Corte, secondo cui,rimanendo i lavori di messa in sicurezza, già eseguiti da terzi,fuori da ogni prospettiva risarcitoria, sia per equivalente che informa specifica, l’importo corrispondente al loro costo ben poteva(anzi, doveva) essere eliminato – dalla posta risarcitoriacomplessiva riconosciuta ai danneggiati – già in occasione dellapronuncia della sentenza non definitiva, e ciò “a prescindere dallanatura subordinata della domanda di risarcimento per equivalenterispetto a quella di condanna alla esecuzione delle opere”.13.5. Infine, il quinto motivo del ricorso principale,concernente la liquidazione delle spese di lite, deve esserescrutinato subordinatamente all’esame del ricorso del Comune diNoli, atteso che l’eventuale accoglimento di quest’ultimocomporterebbe la cassazione della sentenza impugnata,travolgendo l’assetto che essa ha dato alle spese del giudizio.Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/202614. Il ricorso del Comune di Noli, da trattarsi quale incidentale(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 novembre 2021, n. 36057, Rv. 663183-01), va rigettato.14.1. Il primo motivo non è fondato.14.1.1. Come si è sopra illustrato, la Corte genovese – conmotivazione, sul punto, differente da quella del primo giudice –ha ritenuto di condannare il Comune di Noli al risarcimento deldanno nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e dei condòmini, pur in difettodi (tempestiva) estensione, da parte dei medesimi, delladomanda fatta valere, nei confronti dell’odierno ricorrenteincidentale, dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ricostruendo l’iniziativa assunta daquest’ultima come “chiamata del terzo responsabile”.Al riguardo, deve premettersi che, secondo questa Corte,“nell’ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo inqualità di corresponsabile dell’evento dannoso, la richiestarisarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche inmancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso dell’attore,poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell’eventodannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, nonmutando l’oggetto del giudizio; un’esplicita domanda dell’attoreè, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulladeduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocatodall’attore nei confronti del convenuto” (Cass. Sez. 3, ord. 28novembre 2019, n. 31066, Rv. 656137-01; Cass. Sez. 3, sent. 6settembre 2022, n. 26208, Rv. 665622-01), di talché,“nell’eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predettaestensione automatica non si verifica, in ragione dell’autonomiasostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unicoprocesso” (Cass. Sez. 3, sent. 15 gennaio 2020, n. 516, Rv.Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026656810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 1° giugno 2021, n. 15232, Rv.661668-01).Orbene, il qui ricorrente [OSCURATO:PERSONA] municipale censura laconclusione alla quale è pervenuta la Corte genovese, sostenendoche una corretta interpretazione – da compiersi applicando icriteri propri dell’ermeneutica contrattuale – della domanda diZ R verso esso Comune (se confrontata con quella proposta dalCondominio e dai condòmini contro tale società) escluderebbe lapossibilità di qualificare l’iniziativa assunta dalla suddettaconvenuta quale chiamata del terzo (cor)responsabile, fondandosisulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quelloinvocato da parte attrice nei confronti delle convenute.Difatti, a differenza della pretesa azionata, in via aquiliana,dagli attori verso le società convenute, quella fatta valere da Z Rverso esso Comune – sostiene l’odierno ricorrente incidentale –troverebbe titolo nella sua qualità di (originario) proprietariodell’area oggetto dei lavori e di venditore della stessa, essendo,dunque, da ricondurre agli artt. 1218 e 1497 cod. civ.Tuttavia, ad escludere la fondatezza della censura colgono nelsegno, ancora una volta, i rilievi del Procuratore Generale pressoquesta Corte, il quale evidenzia come la responsabilità delComune di Noli fosse stata prospettata “nell’ambito di un rapportooggettivamente unico”.La chiamata in giudizio dell’Ente municipale, infatti, era statarichiesta – se si ha riguardo all’istanza di autorizzazione allachiamata di terzo, contenuta alle pagg. 23 e 24 della comparsa dicostituzione e risposta di [OSCURATO:SOCIETA] (atto esaminabile nella presentesede di legittimità, data la natura “processuale” del viziodenunciato con il presente motivo di ricorso) – non solo “qualedante causa” della stessa, “per avere quest’ultima acquistato dalComune l’area oggetto dei lavori de quibus”, ma pure precisandoche su “detta aerea l’Ufficio tecnico del Comune aveva giàNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026effettuato le relative perizie geologiche ed aveva già predispostoun progetto, a livello autoreferenziato quale esecutivo, per larealizzazione delle rimesse interrate”. Il riferimento allapredisposizione sia delle perizie geologiche, che di un progettoesecutivo per la realizzazione delle autorimesse, evocava,dunque, una diretta responsabilità del Comune – anche solo “inparte qua” – in relazione all’occorso. Ciò che, del resto, èconfermato da quanto si legge alle pagg. da 27 a 29 – comeriprodotte nello stesso ricorso del Comune – sempre dellacomparsa di risposta di [OSCURATO:SOCIETA], là dove si indicano le“cause/concause del dissesto” come “molteplici”, e con le stesse“i soggetti potenzialmente responsabili”, menzionando,nuovamente, il Comune di Noli (per le ragioni già sopra indicate).Ne consegue, quindi, che [OSCURATO:SOCIETA] mostra di attribuire alla condottadel Comune – non altrimenti potendosi intendere il riferimentoalle “cause/concause del dissesto” originato dai lavori edili – unadiretta efficienza eziologica rispetto alla produzione dell’eventodannoso, ciò che porta ad escludere che mercé la chiamata incausa dell’Ente municipale la convenuta intendesse farne valere(solo) la responsabilità per la vendita di un bene privo dellequalità richieste, ex art. 1497 cod. civ., secondo quello che èl’assunto formulato con il presente motivo di ricorso.Ne consegue, pertanto, per concludere sul punto, che puòdirsi – con il Procuratore Generale presso questa Corte – che laconvenuta [OSCURATO:SOCIETA] avesse “ritenuto il Comune responsabiledell’evento dannoso per le stesse causali indicate in citazionequale fonte di responsabilità: l’esecuzione di lavori sulla base diuna progettazione esecutiva difettosa”.14.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale è, invece,inammissibile.Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/202614.2.1. Quanto, infatti, alla censura di omesso esame diData pubblicazione 07/04/2026talune “circostanze decisive”, l’inammissibilità della stessa derivada più ragioni.In primo luogo, dal fatto che nello stesso ricorso si legge chedi tali circostanze la sentenza impugnata ha compiuto “una«pseudo-confutazione» solo tramite il richiamo (recte: latrascrizione) della sentenza del Primo grado e della CTU resa inprime cure”; ciò che equivale, dunque, ad ammettere che talicircostanze non sono state affatto trascurate, dovendo, pertanto,escludersi il loro omesso esame.Inoltre, la suddetta censura di omesso esame è inammissibilein relazione all’esistenza di una pronuncia “doppia conforme”quanto all’affermata responsabilità del Comune di Noli e alleragioni della stessa, donde l’operatività della preclusione, giàsancita dall’(ormai abrogato) art. 348-bis, ultimo comma, cod.proc. civ., ed oggi ribadita dall’art. 360, comma 4, cod. proc. civ.,inserito dall’art. 3, comma 27, lett. a), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre2022 n. 149, norma applicabile “ratione temporis” al presentegiudizio (concernendo esso un ricorso notificato il 10 giugno2024), secondo il disposto dell’art. 35, comma 1, del medesimod.lgs. n. 149 del 2022.Difatti, in presenza di una “doppia conforme”, i motivi diricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5), cod. proc. civ. non possono essere esaminati, salvo che laparte ricorrente non soddisfi l’onere – ciò che nella specie nonrisulta avvenuto – “di indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenzadi rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse”(Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03;Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01;Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5947, Rv. 667202-01).Indicazione, peraltro, che deve evidenziare l’esistenza diNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026differenze sostanziali, dato che l’ipotesi di “doppia conforme”ricorre “non solo quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anchequando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice” (Cass. Sez. 6-2, ord. 9 marzo 2022, n. 7724, Rv.664193-01).Inammissibile, poi, è anche la censura di violazione di legge,sempre oggetto del presente motivo, incentrata, in particolare,sul rilievo che il Comune non aveva né l’onere, né il potere dirichiedere, nella fase di esecuzione dei lavori approfondimentitecnici, tanto risultando, a dire del ricorrente incidentale, “dalledisposizioni di cui all’art. 65 del d.P.R. n. 380/2001 – nel qualesono stati trasfusi gli artt. 4 e 5 della l. n. 1086/1971– integratedalla L.R. n. 52/1984”.Tale censura, tuttavia, difetta, innanzitutto, di specificità,visto che l’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. impone alricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, non solo“di indicare le norme di legge di cui intende lamentare laviolazione”, ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo,non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni– la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa” (Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n.23745, Rv. 659448-01).Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026Affinché, dunque, il requisito di specificità del motivo con cuivenga denunciato il vizio di violazione di legge possa dirsirispettato, occorre “la specifica indicazione delle affermazioni,contenute nella sentenza impugnata, che si assumono incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conl’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dallaprevalente dottrina, così da prospettare criticamente unavalutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultandoaltrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al propriocompito istituzionale di verificare il fondamento della denunziataviolazione” (Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2024, n. 20870, Rv.671836-01).Il tutto, infine, senza tacere della circostanza che il ricorrenteincidentale neppure chiarisce in quale sede (e modo) esso posetale questione all’esame del giudice di merito, ciò che impone didare ulteriore seguito al principio secondo cui, “ove unadeterminata questione giuridica – che implichi un accertamentodi fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede dilegittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione diinammissibilità per novità della censura, non solo di allegarnel’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche diindicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto,onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis»la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038,Rv. 652251-02).14.3. Anche il terzo motivo di ricorso incidentale èinammissibile.Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/202614.3.1. Premesso, invero, che nessuna “domanda” (bensì, alpiù, una censura svolta nell’ambito del suo secondo motivo digravame) era quella con cui il Comune di Noli aveva contestato lapropria “colpa grave”, deve rilevarsi che sentenza impugnata nonè incorsa, in relazione ad essa, in alcuna “omissione di pronuncia”.Essa, infatti, ha ritenuto che costituissero “indici di colpagrave del Comune nell’espletamento dei propri compiti inrelazione all’opera in questione”, l’aver “autorizzato i lavori inassenza della documentazione necessaria” e il non aver “espletatoi necessari controlli in fase di esecuzione, acconsentendo allaprosecuzione degli scavi, pur dopo le prime manifestazioni deldissesto”, e ciò “in mancanza di idonea documentazione”.Quanto, invece, all’ipotizzata violazione degli artt. 2236 e1176, comma 2, cod. civ., premesso che detta censura presentale medesime criticità – sotto il profilo del difetto di specificità edell’apparente novità – di quelle oggetto del motivo che precede,deve qui evidenziarsi quanto segue. Ovvero, che la Cortegenovese, lungi dal ritenere sufficiente, ai fini dell’applicazionedell’art. 2043 cod. civ., un qualsiasi profilo di colpa dell’Entemunicipale (come pure sarebbe stato possibile in ossequio alprecetto della norma “de qua”. che codifica l’antico principiosecondo cui “in lege aquilia et culpa levissima venit”), ha ravvisatola colpa “grave” dello stesso. Sicché non si comprende qualesarebbe stato l’apporto “aggiuntivo” derivante dall’applicazione,nel caso di specie, degli artt. 2236 e 1176, comma 2, cod. civ.14.4. Inammissibile è pure il quarto motivo del ricorsoincidentale.14.4.1. Esso addebita alla sentenza impugnata di non averfatto corretta applicazione dei principi che presiedono allavalutazione della sussistenza del nesso causale in materia diNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026illecito civile, e ciò “in ragione della non rilevata interruzione delnesso di causalità fra la condotta del Comune di Noli e quellesuccessive a questo estranee”, in particolare quella assunta daglistessi danneggiati (donde l’ipotizzata violazione anche dell’art.1227 cod. civ.).Ciò detto, la sentenza impugnata – sul presupposto che “intema di illecito aquiliano perché rilevi il nesso di causalità tra unacondotta e l’evento lesivo deve ricorrere, secondo lacombinazione dei principi della «condicio sine qua non» e dellacausalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di unacondotta antecedente necessaria dell’evento e che la stessa nonsia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per séidoneo a determinare l’evento” – ha escluso che tanto ilcomportamento degli altri soggetti, dei quali pure è statariconosciuta la responsabilità, quanto il contegno degli stessisoggetti danneggiati, presentassero tale idoneità a neutralizzarel’efficienza eziologica della condotta illecita del Comune.Nel pervenire a tale conclusione, dunque, la Corte genovesesi è conformata al principio, più volte enunciato da questo giudicedi legittimità, secondo cui, nell’illecito civile, “si ha interruzionedel nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (chepuò identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato)sia da sola sufficiente a provocare l’evento, in quanto autonoma,eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì daassorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale eridurlo al ruolo di semplice occasione” (tra le molte, Cass. Sez. 3,ord. 7 luglio 2022, n. 21563, Rv. 665185-01). Principio, questo,affermato dalla giurisprudenza di legittimità – anche nella suamassima sede nomofilattica – pure con riferimento allafattispecie, qual è stata ritenuta quella in esame, in cui piùsoggetti abbiano concorso alla produzione del medesimo eventodannoso, così rispondendone sul piano risarcitorio a normaNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’art. 2055 cod. civ., precisando che siffatta responsabilitàsolidale “implica che sia accertato il nesso di causalità tra lecondotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a unodegli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienzadeterminante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’eventodannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni”(Cass. Sez. Un., sent. 27 aprile 2022, n. 13143, Rv. 664654-01;in senso conferme, di recente, Cass. Sez. 3, ord. 16 aprile 2025,n. 9969, Rv. 674633-01).Ciò premesso, poiché risulta – come appena illustrato – privadi errori l’individuazione della regola giuridica in base alla quale èstata compiuto, nella specie, l’apprezzamento della sussistenzadel nesso causale (vale a dire, il solo profilo che risulta sindacabilein sede di legittimità; cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 10 aprile2019, n. 9985, Rv. 653576-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3,sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01), risultainammissibile la pretesa del Comune di Noli che sia sindacato,nella sostanza, il giudizio di fatto in forza del quale la Cortegenovese ha compiuto tale apprezzamento, così selezionando tragli antecedenti dell’evento dannoso quelli dotati di efficienzacausale, visto che “la valutazione delle conseguenze derivantidall’adottato criterio di selezione” si risolve, appunto, “in un meroaccertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato dilegittimità in presenza di congrua motivazione” (così già Cass.Sez. 3, sent. 7 dicembre 2005, n. 26997, Rv. 587959-01).14.5. Pure il quinto motivo del ricorso incidentale èinammissibile.14.5.1. Al netto dei rilievi appena svolti circa il caratterefattuale delle censure – quali sono anche quelle prospettate conil presente motivo di ricorso – che investono “la ripartizione delleNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026quote di (presunta) responsabilità nella causazione del sinistro frai vari soggetti coinvolti nel giudizio”, dirimente appare laconstatazione che il motivo in esame, nella misura in cui fariferimento a “rilievi tecnici/critici”, mossi alla C.T.U., che ilgiudice dell’appello avrebbe omesso di considerare, non rispettal’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.Difatti “la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice dimerito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non puòlimitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento oerrori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenzache ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitatodel mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamentele circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo dilogicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggisalienti e non condivisi della relazione e riportando il contenutospecifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentirel'apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione”(Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19989, Rv. 661839-01).15. Va, a questo punto, esaminato il quinto motivo del ricorsoprincipale, unitamente al sesto del ricorso incidentale, entrambivertendo sulla liquidazione delle spese di lite.15.1. Il quinto motivo del ricorso principale, diversamente dalsesto motivo del ricorso incidentale, è fondato.15.1.1. Nello scrutinare entrambi, deve muoversi dal rilievoche l’esito finale del giudizio di secondo grado – dopo che la Cortegenovese aveva già parzialmente accolto, con sentenza nondefinitiva, l’unico motivo di gravame della società [OSCURATO:SOCIETA] inliquidazione, ed il quinto motivo del Comune di Noli – è consistito,Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026oltre che nell’accoglimento del quarto motivo di gravame degliodierni ricorrenti principali, nel rigetto dei restanti motivi diappello del Comune di Noli, ciò che ha portato a ridurre in misuracomplessivamente circoscritta l’importo del risarcimento, di oltreotto milioni di euro, già riconosciuto agli allora attori dal [OSCURATO:PERSONA], decurtandolo esclusivamente della somma di €823.444,74.Ciò detto, nonché ribadito il principio secondo cui “il giudice diappello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata,deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia dimerito adottata, ad un nuovo regolamento delle speseprocessuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presentel’esito complessivo della lite poiché la valutazione dellasoccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in basead un criterio unitario e globale (tra le molte, Cass. Sez. 3, ord.12 aprile 2018, n. 9064, Rv. 648466-01; in senso conforme, Cass.Sez. 6-3, ord. 5 ottobre 2021, n. 27056, Rv. 662442-01), nonfondata risulta la censura dell’odierno ricorrente incidentale, làdove lamenta l’avvenuta implementazione delle spese del primogrado di giudizio, giacché, in questo modo, sarebbe stato “punitoil vittorioso (anche se parziale) rispetto ad un soccombenteintegrale”. Considerata, infatti, la conferma dell’accoglimentodella pretesa risarcitoria, avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] e daicondomini, non è possibile ritenere gli stessi – sol perché l’importodel risarcimento è stato ridotto in appello – come una parte“soccombente integrale”, né, tantomeno, il Comune di Noli, comeun “vittorioso (anche se parziale)”. Difatti, “in tema di speseprocessuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, diuna domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciprocasoccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di unapluralità di domande contrapposte formulate nel medesimoprocesso tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento diNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi lacondanna della parte vittoriosa al pagamento delle speseprocessuali in favore della parte soccombente, ma puògiustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2,cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061,Rv. 666063-01).15.1.2. All’opposto, merita accoglimento – sebbene “perquanto di ragione” – il quinto motivo del ricorso principale.Infatti, risulta intrinsecamente contraddittoria la motivazioneaddotta dalla Corte genovese nel quantificare le spese del gradod’appello, giacché essa – sebbene affermi di volersi uniformare alprincipio secondo cui le spese di lite debbono essere liquidateavuto riguardo all’esito complessivo della lite e di volere, all’uopo,“richiamare i criteri stabiliti nella sentenza impugnata, in quantola pronuncia adottata ha determinato solo alquanto contenutemodifiche quantitative dei risarcimenti riconosciuti” – ha, poi,proceduto, quanto ai compensi, ad una quantificazioneingiustificatamente diversificata delle spese del primo grado digiudizio (€ 230.000,00) e di quelle d’appello (€ 200.000,00),ancorché avesse dichiarato di volersi conformare alla pronunciadel primo giudice.Ricorre, dunque, il lamentato vizio motivazionale, consideratoche – come evidenziato dai ricorrenti – le spese processuali ingrado d’appello sono state riconosciute “nella inferiore misura di1/3 rispetto a quanto risultante dalla parcella di causa”, ciò cheavrebbe richiesto una specifica motivazione da parte della Cortegenovese (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2015, n. 20604, Rv.637583-01; Cass. Sez. Lav., sent. 5 aprile 2017, n. 8824, Rv.643908-01).Numero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Non fondate, invece, sono le ulteriori censure oggetto delData pubblicazione 07/04/2026presente motivo, ovvero quella di aver disatteso i valori meditariffari, giacché “in tema di liquidazione delle spese processualisuccessiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamentonormativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi iviindicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra ilminimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili conapposita motivazione” (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 31 gennaio 2017,n. 2386, Rv. 642544-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 9 novembre 2017,n. 26608, Rv. 646828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2017,n. 29606, Rv. 647183-01).Parimenti infondata è la censura relativa al mancato aumentodei compensi, ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, essendolo stesso rimesso alla discrezionalità del giudice di merito (Cass.Sez. 2, ord. 6 giugno 2022, n. 18047, Rv. 664988-01).16. In conclusione, va accolto il solo quinto motivo del ricorsoprincipale, per quanto di ragione, e la sentenza n. 1408/23, dellaCorte d’appello di Genova, va cassata in relazione.Sussistono, tuttavia, le condizioni per la decisione nel meritoex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., non essendo necessariulteriori accertamenti fatto, dovendo questa Corte soltantoprovvedere a liquidare le spese del giudizio d’appello.Reputa, al riguardo, questo Collegio di dover accordare agliodierni ricorrenti principali, a titolo di onorari, un importocorrispondente a quello liquidato dalla stessa Corte genovese peril giudizio di primo grado, ovvero € 230.000,00, oltre spesegenerali nella misura del 15% ed accessori di legge, spese daporre a carico del Comune di Noli, delle società in liquidazioneZ R e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA].La necessità di rideterminare tutte le spese del secondo gradodi giudizio rende necessario statuire anche sulle spese della CTUNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026disposta in appello, il cui importo è da porre a carico delle partisoccombenti, in applicazione del principio secondo cui laconsulenza tecnica d’ufficio “è un atto compiuto nell’interessegenerale di giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti,trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratoreesterno e non di un mezzo di prova in senso proprio”, con laconseguenza “le relative spese rientrano pertanto tra i costiprocessuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc.civ.” (Cass. Sez. 1, sent. 10 giugno 2020, n. 11068, Rv. 657898-01), con applicazione, nel caso di specie, del principio dellasoccombenza.17. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazionealle attività svolte, rispettivamente, dalle parti controricorrenti,con riferimento a ciascuno dei due ricorsi.Tuttavia, quanto al rapporto processuale tra i ricorrentiprincipali e i controricorrenti, l’accoglimento del ricorso principalelimitatamente ad un aspetto marginale della controversia(ovvero, la regolamentazione delle spese dell’appello), costituiscegiusto motivo di compensazione nella misura di nove decimi.18. A carico del ricorrente incidentale, stante il rigetto delricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso principale, perquanto di ragione, respingendolo per il resto, e respingendo,altresì, il ricorso incidentale.Cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, liquida in favore degli odierni ricorrenti principali, a titolodi spese del giudizio d’appello, la somma di € 230.000,00, oltrespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge,ponendole solidalmente a carico delle società in liquidazione econcordato preventivo [OSCURATO:SOCIETA]., nonché diGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Noli, cosi come le spese delladisposta consulenza tecnica d’ufficio.Condanna, inoltre, solidalmente le società in liquidazione econcordato preventivo [OSCURATO:SOCIETA]., e con esse lasocietà [OSCURATO:PERSONA] AG, nonché [OSCURATO:PERSONA] eil Comune di Noli, a rifondere agli odierni ricorrenti principali lespese del presente giudizio di legittimità, liquidandole nellamisura intera di € 30.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre speseforfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge,compensandole nella misura di nove decimi.Condanna, infine, il Comune di Noli a rifondere alle società inliquidazione e concordato preventivo [OSCURATO:SOCIETA]., econ esse alla società [OSCURATO:PERSONA] AG, nonché aGiovanni [OSCURATO:PERSONA] – o meglio, per esso all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Caratti, dichiaratosi antistatario – e agli odierni ricorrentiprincipali, le spese del presente giudizio di legittimità,liquidandole, per ognuna delle parti controricorrenti, in €13.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nellamisura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perNumero registro generale 13602/2024Numero sezionale 4025/2025Numero di raccolta generale 8603/2026Data pubblicazione 07/04/2026il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 16ottobre 2025.Il Consigliere estensoreStefano Giaime GUIZZIIl Presidente