CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 23055/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3980-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 1569/2021 deaa CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Comune di Bergamo ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n. 1569/2021 della Corte d'appello di Brescia, pubblicata il 30 novembre 2021. Le intimate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto attività difensive. 2. La Corte d'appello di Brescia ha dichiarato estinto il giudizio di impugnazione della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Bergamo il 3 ottobre 2017, con cui era stata accolta la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Bergamo per la restituzione della somma di C 29.570,86, oltre interessi, percepita dan'amministrazilone per il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua rilasciata nel 1949 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale disattese l'eccezione di difetto di giurisdizione del Comune di Bergamo, affermando che spetta al giudice ordinario la cognizione della vertenza relativa alla richiesta di pagamento del canone per il rinnovo di una concessione cimiteriale perpetua, trattandosi di controversia dal contenuto meramente patrimoniale„ ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. Il Comune di Bergamo propose appello chiedendo in via pregiudiziale di dic:hiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il giudizio di appello fu dichiarato interrotto all'udienza del 24 giugno 2020 per la morte di [OSCURATO:PERSONA] e riassunto dal Comune di Bergamo con ricorso depositato il 10 settembre 2020, che, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, fu notificato agli eredi Ric. 2022 n. 03980 sez. SU - ud. 12-07-2022 -2- collettivamente ed impersonalmente presso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e non nell'ultimo domicilio del defunto. Ritenuta l'inesistenza di tale notifica alla stregua dell'art. 303, comma 2, c.p.c., e stante l'inerzia del Comune di Bergamo nel richiedere nuovo termine per rinnovare la stessa', la Corte di Brescia ha dichiarato estinto il giudizio di appello e da ciò assorbiti i motivi di gravame. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell'art. 380 bis.1, c.,p.c. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso. 4. L'unico motivo del ricorso del Comune di Bergamo lamenta la "violazione della giurisdizione", sostenendo che la Corte d'appello di Brescia avrebbe dovuto, in via pregiudiziale, statuire sull'eccepito difetto di giurisdizione, oggetto anche di motivo di gravame a fronte della pronuncia condannatoria di merito resa in primo grado. Si evidenzia che una delle tre eredi, [OSCURATO:PERSONA], si era comunque ritualmente costituita ed aveva "accettato il contraddittorio", sicché il ricorso per riassunzione aveva raggiunto il suo scopo. La censura sostiene che il giudice di appello si è pronunciato "in via implicita" sulla giurisdizione. La Corte di Brescia avrebbe "statuito sul merito della causa dimenticandosi, però che l'oggetto della causa non era il merito dedotto dalla parte che si è costituita, ma l'originario merito dedotto dal Comune di Bergamo, il quale come punto pregiudiziale aveva messo, correttamente, quello sulla giurisdizione". Ancora, si aggiunge che la "corte d'appello avrebbe dovuto ordinare il contraddittorio con gli eredi non coinvolti e poi statuire nel merito in ordine al quale la Ric. 2022 n. 03980 sez. SU - ud. 12-07-2022 -3- questione sulla giurisdizione era indubbiamente sussistente". Il ricorso conclude, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata e per sentir "dichiarare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo". 4.1. Nelle sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero osserva, tra l'altro, che non potendosi ritenere in alcun modo sanata, giacché inesistente, la notificazione dell'atto di riassunzione fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi della parte defunta nel domicilio da questa eletto presso il proprio difensore, e non avendo il Comune di Bergamo neppure riattivato con immediatezza il procedimento notificatorio, la Corte d'appello correttamente ha ritenuto Preiudizialeft la verifica della valida costituzione del contraddittorio rispetto all'esame della questione di giurisdizione. 5. In data 20 giugno 2022, dopo che era stata già fissata la data della decisione, i difensori del ricorrente Comune di Bergamo hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo che tra le parti si è raggiunto un accordo che rende superflua la decisione. L'atto di rinuncia reca prova della spedizione per la notifica alle parti intimate non costituite. Non essendo costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non sono da regolare le spese del giudizio di cassazione. In caso di rinuncia al ricorso, neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, in. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Ric. 2022 n. 03980 sez. SU - ud. 12-07-2022 -4- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sez