CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15870/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BERTA' di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso per i motivi esposti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 17 giugno 2025, haconfermato l’ordinanza con cui il Giudice delle indagini preliminari di quel Tribunale avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato dei reati di partecipazione adassociazione ex art. 416 bis cod. pen. con ruolo di capo e promotore, di estorsioneaggravata e di partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90.Il Tribunale premetteva che le indagini che avevano portato alla richiesta diapplicazione della misura avevano ad oggetto la cosca [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza nel territoriodi Sinopoli, Cosoleto e comuni limitrofi era già stata oggetto di accertamenti giudizialidefinitivi.Al vertice della stessa si collocava [OSCURATO:PERSONA] e la perdurante operatività delsodalizio era emersa proprio dalle indagini in oggetto, in particolare dalle attività estorsiveposte in essere all’attualità in danno di imprenditori e dall’attività di risoluzione dicontroversie insorte fra cosche.Nell’ambito di tali indagini era emersa le figura dell’indagato [OSCURATO:PERSONA], comefigura di spicco della consorteria, elemento desunto dal fatto che a lui si era rivolto PillariDomenico per avere il nulla osta per procedere all’estorsione in danno di ArenaMassimiliano, soggetto già di interesse di [OSCURATO:PERSONA]; si era interfacciato con altra figura apicale,[OSCURATO:PERSONA], per la risoluzione di una controversia insorta con la cosca di Platì; si erapreoccupato del sostentamento economico degli affiliati; aveva poi gestito attriti e rapporticon altre consorterie di ‘ndrangheta.2. Il Tribunale ha affrontato la contestata carenza di gravi elementi indiziari circa il reatodi estorsione in danno di Arena facendo ampio riferimento alle conversazioni intercettate, inragione delle quali ricostruiva un rapporto estorsivo continuato nel tempo che aveva portato,nel periodo di osservazione, con certezza ad una dazione di danaro e alla imposizionedell’assunzione di una persona.Ha ritenuto altresì sussistente l’aggravante, proprio in ragione delle modalità in cui laritenuta attività estorsiva si era esplicitata.3. Quanto ai gravi indizi del reato associativo, il Tribunale ha osservato che essi eranosuffragati, in disparte l’assidua frequentazione di [OSCURATO:PERSONA], da una serie di ulteriorielementi.Non solo ha ritenuto rilevante tale attività, ma anche il ruolo tenuto da [OSCURATO:PERSONA] nellavicenda che aveva portato [OSCURATO:PERSONA] a rivolgere richieste estorsive ad Arena inrelazione ad un punto vendita aperto nel territorio della famiglia Crea, di cui [OSCURATO:PERSONA] facevaparte.Egli era anche intervenuto per risolvere una questione che aveva ad oggetto ilsequestro di tale Sciarrone per costringerlo a saldare il corrispettivo di una partita distupefacente e si era interfacciato con coloro che gli si contrapponevano quale intraneo diuna importante cosca.4. Il Tribunale ha poi confermato la gravità indiziaria a carico dell’indagato anche conriferimento alla associazione dedita al narcotraffico e ciò in relazione alla comprovatacommissione di una serie di compravendite e detenzioni di stupefacente che sono stateritenute costituire l’ossatura dei gravi indizi di colpevolezza anche della partecipazione a taleassociazione.5. Il provvedimento impugnato ha anche affrontato la questione della sussistenza delleesigenze cautelari rilevando come sia operativa sia la presunzione assoluta sia quellarelativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e la sola adeguatezza della misuracustodiale in carcere; al di là delle presunzioni ha poi rilevato che in ragione della gravità deifatti contestati e del rilievo criminale dell’indagato, ogni misura meno afflittive non sarebbeproporzionata.6. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’indagato a mezzo del difensore difiducia affidandosi a sei motivi di doglianza.6.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 416 bis cod. pen.In particolare, previo riferimento a massime di questa Corte che definiscono ilcontenuto della condotta partecipativa, il ricorrente afferma che nessun distinguo è statofatto fra condotte tenute in favore del solo [OSCURATO:PERSONA] e condotte tenute in favoredell’intero sodalizio.Mancherebbe, inoltre, la prova della adesione di [OSCURATO:PERSONA] al pactum sceleris.Ulteriori critiche sono rivolte poi al ruolo verticistico che l’indagato è ritenuto averricoperto, senza valutazione alcuna né dell’esiguità del periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] avevaasseritamente funto da supporto ad [OSCURATO:PERSONA], nè del loro rapporto di parentela né delfatto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto dal reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.L’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale è integrato dalla omessa verifica circa lasussistenza di un pericolo concreto ed effettivo proveniente dall’utilizzo del metodo mafioso;secondo il ricorrente gli elementi addotti nell’impugnato provvedimento e ricollegati alloscambio di battute con [OSCURATO:PERSONA], ovvero alle vicende estorsive in danno di Arena,non sarebbero tali da fare desumere la sussistenza in capo all’indagato un ruolo differenteda quello di mero partecipe, non evidenziandosi alcuna sua autonomia decisionale ogestionale.Sottolinea, inoltre, i l ricorrente come sia in contrasto con quanto si conoscedell’organizzazione verticistica della ‘ndrangheta l’avere attribuito all’indagato un ruoloverticistico pur in assenza di cursus honorum.6.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 629 cod. pen.Con riferimento alla contestazione di cui al capo 4) rilevava come le condotte descrittenel capo non potessero essere state commesse nella data indicata quale tempus commissidelicti.Il provvedimento impugnato ha affrontato la doglianza, ma senza risolverla perché haindicato una serie di conversazioni avvenute successivamente alla condotta di cui allacontestazione e mentre quanto alla ritenuta dazione di soldi non sarebbe emerso elementoalcuno da cui desumere che Arena abbia effettivamente corrisposto tale somma, quanto allaturbata libertà contrattuale tale condotta sarebbe da ricondurre a [OSCURATO:PERSONA].6.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 416 bis 1 cod. pen. in relazioneall’aggravante della finalità agevolatrice della cosca con riferimento al capo 4).La sussistenza dell’aggravante sarebbe stata dedotta da alcune frasi in cui sarebbestato utilizzato il pronome personale plurale, senza alcuna prova di una qualcheconsapevolezza in capo all’indagato dell’altrui finalità agevolatrice.Mancherebbero, infatti, elementi oggettivi dai quali desumere che la specifica condottadell’indagato fosse indirizzata ad accrescere vantaggi della cosca nel suo insieme piuttostoche ridondare a suo escluso vantaggio personale.6.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 416 bis 1 cod. pen. in relazione allaritenuta aggravante del metodo mafioso quanto al capo 4).Secondo il ricorrente la motivazione resa sul punto dal Tribunale per sostenere lasussistenza del metodo mafioso sarebbe carente perché la stessa viene tratta dallaconsapevolezza nella persona offesa della natura mafiosa dell’imposizione, piuttosto chedalla materiale condotta tenuta dall’indagato.6.5 Con il quinto motiva lamenta violazione dell’art. 74 d.P.R. 309/90 e vizio dimotivazione.Secondo il ricorrente il provvedimento non avrebbe dato adeguato contodell’inserimento dell’indagato in una struttura organizzata in ragione dei contatti delmedesimo con alcuni soltanto dei sodali; pertanto, in difetto della dimostrazione dellastabilità del patto associativo, ovvero dell’ affectio societatis non sarebbe stata fornitaadeguata dimostrazione che egli, oltre a concorrere nei singoli episodi di spaccio, fossestabilmente coinvolto nelle attività illecite del gruppo.Mancherebbe la dimostrazione di una entità plurisoggettiva, dell’ intraneitàdell’indagato, della consapevolezza dell’ esistenza di un gruppo criminoso e della esistenzadi uno stabile programma.Ulteriore elemento che deponeva per la non esistenza di un sodalizio il fatto chel’indagato dovesse trattare il prezzo dello stupefacente con il venditore.6.6 Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione degli art. 273 e 274 cod. proc.pen. e correlato vizio di motivazione.In particolare, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di considerare il tempo silente,cioè quello decorso dalla data di commissione dei reati e non avrebbe motivatoadeguatamente, nonostante ve ne fosse la necessità, in ragione del considerevole lasso ditempo intercorso.7. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamentepreclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logicadella pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuatidall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo delprovvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente unsistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verificadella coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamentecondotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente"informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri. (Sez. U, n. 12 del31/05/2000, Rv. 216260 – 01)In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazionedel provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizioed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delleragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censureche, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01)Richiamate queste premesse ciò che emerge è che tutti i motivi di ricorso, nelcomplesso infondati, presentanto profili di inammissibilità nei termini che verranno di seguitoillustrati.A fronte, infatti, di un provvedimento impugnato che affronta tutte le questionisottoposte in sede di gravame e rende una motivazione ampia e convincente, sia sotto ilprofilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia sotto il profilo delle esigenzecautelari, il ricorrente lamenta, da un lato, violazioni di norme sostanziali e presunti vizimotivazionali che non emergono ictu oculi dal provvedimento impugnato che costituiscecomunque il perimetro valutativo di questa Corte e dall’altro propone una rilettura deglielementi indiziari in manera differente da quella dei giudici della cautela.2.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottatidal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Il provvedimento impugnato alle pagine 8-11 esamina la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. e, in particolare, anche il contestatoruolo verticistico del [OSCURATO:PERSONA].Pur dando atto, come visto, in termini descrittivi del ruolo di supporto ad [OSCURATO:PERSONA],anche dal punto di vista finanziario, posto che lamentava che alcuni sodali non avesseroversato nulla in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha richiamato ulteriori, decisive vicende, qualiquella che aveva visto protagonista [OSCURATO:PERSONA] e che aveva richiesto un intervento compositivo diRugnetta per dirimere la questione circa l’invasione di campo della cosca Crea nei confrontidi un soggetto già vittima di estorsione da parte di [OSCURATO:PERSONA].Analogamente rilevante l’utilizzo da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione conGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] del pronome personale plurale «noi» che, calato nel contesto e lettoinsieme agli atri elementi, rende evidente l’idea della consapevolezza dell’indagato di fareparte di una struttura associativa che veniva utilizzata per accreditarsi presso il [OSCURATO:PERSONA], ilquale, proprio per il ruolo verticistico di [OSCURATO:PERSONA] non poteva negargli un incontro: sul punto ilricorrente si limita a proporre una differente interpretazione dello scambio di battute che, inquesta sede, è, come detto, operazione non consentita.Si tratta di elementi che, indipendentemente dal rapporto con [OSCURATO:PERSONA],giustificano le conclusioni del Tribunale in ordine al ruolo apicale del ricorrente2.2 Il secondo motivo è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (così, in motivazione, Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014,Kasem, Rv. 259456 – 01).La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e una deduzione che invece riproponga la censurapresentata al giudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e lesue ragioni, per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013;Sez.6, n. 22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).La rilevata discrasia fra le condotte descritte nel capo di imputazione sub 4) e il tempuscommissi delicti era già stata sottoposta al vaglio del Tribunale che nel provvedimentoimpugnato la spiega e la risolve, sottolineando come le attività estorsive in danno di Arenanon potevano dirsi condensate nell’unica terminale attività (per quanto emerso nel presenteprocedimento) collegata alla apertura del Brico a Cosenza, ma si erano verificatecontinuativamente nel corso del tempo, come ricostruito in base alle conversazioniintercettate.2.3 e 2.4 Il terzo motivo e il quarto motivo sono inammissibili sia perché non scalfisconola motivazione del provvedimento impugnato (anche alla luce di quanto detto nell’esame deiprecedenti motivi di ricorso) sia per carenza di interesse.È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro unprovvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario edelle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti,quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussionisull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01)Il ricorrente contesta la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 461 bis. 1 cod. pen.,ma dall’esistenza o meno di tale circostanza nessuna ripercussione discende sulla misurané in punto di durata dei termini, di concedibilità, ovvero di pericula libertatis.Pertanto, come detto, si tratta di doglianza rispetto alla cui coltivazione il ricorrente nonha alcun interesse.2.5 Il quinto motivo è infondato, posto che ilil Tribunale razionalmente ribadisce l’esistenza di una attività di narcotrafficoorganizzata in ragione della pluralità di sodali ognuno dei quali con un ruolo e una posizionestabile all’interno della struttura; proprio per tale ragione non poteva trattarsi si attivitàsporadico occasionale.Il provvedimento impugnato individua anche dei luoghi di svolgimento dell’attività illecitaquali una pizzeria ed un casolare, a maggiore conferma dell’esistenza di una strutturaorganizzata.In particolare, viene proprio sviscerata la critica difensiva in punto alla sussistenza diuna organizzazione dedita al narcotraffico, in ragione del fatto che egli dovesse condurretrattative sul prezzo con il venditore, anch’egli asseritamente parte della predettaassociazione.La spiegazione fornita, atta a superare tale denunciata inconciliabilità, è rinvenuta nelfatto che ciascun sodale, per quanto partecipe della medesima associazione, è pur sempreportatore di un interesse individuale a guadagnare quanto più possibile dalla propria illecitamantenimento di un ruolo stabile all’interno del sodalizio medesimo.Tale conclusione si pone in linea con un insegnamento di questa Corte che affermache, in tema di associazione per delinquere, la diversità di scopo personale non è ostativaalla realizzazione del fine comune, in quanto l'associazione criminosa non è esclusa dalladiversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o da un contrasto degliinteressi economici di essi, essendo sufficiente che colui che opera come acquirente siastabilmente disponibile a ricevere i beni, assumendo, così, una funzione continuativa, chetrascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento dellacomplessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez. 2, n. 11957del 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445 - 02).2.6 ll sesto motivo è infondato.Lamenta il ricorrente, in disparte le presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc.pen., che non sia stato dato rilievo al tempo silenteIn tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delleesigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, conriguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., a condizione che si dia contodell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleatidagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto incontestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente,a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasiautomatismo valutativo (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 - 01).Si è, al riguardo, condivisibilmente osservato che, in tema di custodia cautelare incarcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenzadelle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superatasolo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attivitàassociativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempotra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire provadell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutatoesclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio,un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire ladimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza diesigenze cautelari. (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01)Ovviamente il tempo silente in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e inrelazione ai delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. si atteggia diversamente poiché in uncaso sussiste la presunzione assoluta di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della custodia in carcere, talché il tempo silente non ha alcun rilievo a menoche non si provi la dissociazione dell’indagato o la dissoluzione della associazione, eventinon occorsi nel caso in esame, mentre, nel caso dei delitti aggravati ex art. 416-bis. 1 cod.pen. la presunzione è relativa e quindi può essere superata dando conto di ulteriori elementiche inducano ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari.Il Tribunale, peraltro, lungi dall’operare una valutazione astratta, e dichiaratamenteprescindendo dalle presunzioni applicabili, ha valutato la personalità dell’indagato, la gravitàdelle condotte ascrittegli, il ruolo apicale, la partecipazione a due associazioni e ha ritenutocon motivazione logica e non contraddittoria che l’unica misura idonea alla salvaguardiadelle esigenze cautelari fosse quella disposta dal Giudice per le indagini preliminari.3. Per tutte le ragioni testé indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 27 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]