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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 12640/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30178-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v.l e Mazzini 13, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Tagliamento 55, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 30178 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1955/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e delle parti . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 32/2018 il Tribunale di Venezia accolse l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo chiesto nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], suo ex marito, per la restituzione della somma di euro 30.000,00 asseritamente trasferitale, prima del matrimonio,a titolo di mutuo per sostenere le spese di ristrutturazione di un immobile.

Il giudice di primo grado escluse la prova del titolo.

2. Con sentenza n. 1955/2018, la Corte di Appello di Venezia accolse l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettando l’opposizione di Menegaldo che condannò al rimborso delle spese del doppio grado.

La Corte ritenne provata la dazione di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] a Menegaldo perché quest’ultima risultava aver firmato le matrici degli assegni compilati a suo favore dall’allora fidanzato [OSCURATO:PERSONA] per l’importo preteso pari a euro 30.000,00, ritenendo che la controfirma escludesse l’intento di [OSCURATO:PERSONA] di dazione del denaro per atto di liberalità; conferma ne era anche nelle dichiarazioni testimoniali da cui era risultato che Menegaldo aveva espressamente riconosciuto l’obbligo di restituzione in una occasione conviviale.

La Corte negò pure che la dazione di denaro integrasse un’obbligazione naturale in adempimento dei doveri morali e di assistenza reciproca ex 143 cod. civ., perché effettuataquando ancora non era iniziata una convivenza stabile.

Ric. 2018 n. 30178 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 3 - Avverso tale provvedimento Menegaldoha proposto ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato, in riferimento all’art. 360, comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. , per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto provato il credito di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, per aver affermato che la sottoscrizione delle matrici da parte di Menegaldo consentisse di escludere l’atto di liberalità.

Secondo le prospettazioni della ricorrente, tali matrici non avevano questa funzione per loro natura e non potevano costituire idonea prova del titolo in quanto «documento proveniente dalla parte che intende giovarsene» (così in ricorso).

1.1. Ilmotivo è infondato.

La circostanza che le somme oggetto della domanda giudiziale fossero state concesse a titolo di mutuo è stata desunta dal contenuto delle matrici dei titoli, sottoscritte dalla ricorrente, su cui era indicata la data, la somma e la dicitura «a favore di Menegaldo» elementi che, a parere della Corte di merito, escludevano ragionevolmente l’atto di liberalità e integravano una dichiarazione discienza con valore di quietanza dell’avvenuta dazione del denaro: secondo la Corte territoriale, infatti, se le somme fossero state consegnate a titolo gratuito non vi sarebbe stata necessità di documentarne la dazione e la ricezione; a questo ragionamento presuntivo, quindi, la stessa Corte ha trovato una corrispondenza nella deposizione del teste,indicato in motivazione, che ha confermato che entrambe le parti gli avevano riferito dell’impegno di Menegaldo di restituire il denaro ricevuto.

Tale convincimento non consente di ravvisare la violazione dell'art. 2697 cod. civ., poichéla norma è invocabile per contestare che Ric. 2018 n. 30178 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 4 - il giudice abbia posto l'onere della prova a carico di una parte che non ne era onerata in base alla scissione della fattispecie concreta tra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche per sottoporre a critica la valutazione delle acquisizioni processuali e, nello specifico, per negare che fosse stata raggiunta la prova del perfezionamento di un prestito.

Qualora, come nel caso in esame, sia oggetto di censura la valutazione delle prove, il sindacato in sede di legittimità può aver luogo solo sul piano della motivazione, ma ciò nella specie non è accaduto (Cass.13395/2018; Cass. 15107/2013; Sez. 2, n. 21587 del 22/08/2019 in motivazione). 2.Con il secondo motivo Menegaldo ha sostenuto, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni testimoniali, seppure de relato ; non avrebbe poi valutato l’inattendibilità della deposizione del padre del resistente per il legame familiare.

2.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

La Corte ha esplicitamente affermato che la deposizione testimoniale ritenuta rilevante non è de relato actoris, in quanto il teste che l’ha resa ha esplicitamente riferito di aver sentito da entrambe le parti dell’obbligo di restituzione del denaro assunto da Menegaldo.

Al contrario, non è stata considerata quale elemento probatorio la deposizione del padre, ma la valutazione selettiva del materiale probatorio non è oggetto di sindacato di legittimità se non in ristretti limiti determinati da principi ormai consolidati.

In particolare, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi non per una pretesa erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma soltantose si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non Ric. 2018 n. 30178 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 5 - dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 6774 del 01/03/2022 ) .

La censura in esame non è stata formulata in tal senso.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2721 cod. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ammesso e poi valutato la prova testimoniale nonostante il credito che ne era oggetto fosse di valore superiore a euro 2,58.

3.1. Il motivo è inammissibile.

In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 cod. civ., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass. Sez . 3, n. 18971 del 13/06/2022).

La ricorrente, invero, non ha indicato quando avrebbe eccepito l’inammissibilità nel giudizio di primo grado e quando avrebbe riproposto la questione in appello: in tal senso il ricorso non è autosufficiente.

4. Con il quarto motivo Menegaldoha prospettato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello adeguatamente considerato le dichiarazioni rese da una teste in merito alla sua capacità di sostenere i costi di ristrutturazione autonomamente e senza il supporto in denaro di [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 30178 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 6 -

4.1. Il motivo è inammissibile: in disparte i principi già richiamati in materia di violazione delle regole di apprezzamento delle prove e di limiti del sindacato di legittimitàin materia di violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., vi è che la censura non si confronta con la motivazione della Corte d’appello secondo cui la capacità di Menegaldo di sostenere autonomamente i costi della ristrutturazione senza supporto di [OSCURATO:PERSONA] non soltanto non risultava provata, ma non costituiva comunque fatto «dirimente» al fine di escludere il mutuo.

5. Con il quinto motivo Menegaldo ha censurato la sentenza, in riferimento all’art.360 comma I n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli art. 143 e 203 cod. civ., per aver la Corte di appello erroneamente qualificato l’asserita elargizione di denaro da [OSCURATO:PERSONA] a Menegaldo come un prestito anziché come un’obbligazione naturale.

Secondo le ricostruzioni della ricorrente, le dette elargizioni avrebbero dovuto essere qualificate quali obbligazioni naturali riconducibili ai doveri morali e di assistenza previsti dall’art. 143 cod. civ. perché la convivenza more uxorio sarebbe iniziata poco tempo dopola dazione di denaro.

5.1. Il motivo è infondato.

Sul punto la Corte ha escluso la natura di obbligazione naturale in «considerazione della rilevante entità delle somme complessivamente elargite, tenuto conto della qualità soggettiva di entrambi e della loro condizione economico- patrimoniale», applicando correttamente il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, espresso in relazione alla convivenza more uxorio proprio dalle sentenze richiamate dalla ricorrente .

Secondo questo principio, infatti, un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorioconfigura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens ( Cass. Sez. 1, n. 1277 del 22/01/2014, Sez. 2, n.

Ric. 2018 n. 30178 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 7 - 3713 del 13/03/2003): sul punto, la Corte territoriale ha proprio rilevato che l’entità delle somme complessivamente corrisposte da [OSCURATO:PERSONA] a Menegaldo non risultava proporzionata alla condizione soggettiva di entrambi, in particolare alla situazione economico- patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla sua occupazione lavorativa come specificamente indicata.

6. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30178-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, v.l e Mazzini 13, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia Tagliamento 55, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 30178 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1955/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e delle parti . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 32/2018 il Tribunale di Venezia accolse l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo chiesto nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], suo ex marito, per la restituzione della somma di euro 30.000,00 asseritamente trasferitale, prima del matrimonio,a titolo di mutuo per sostenere le spese di ristrutturazione di un immobile. Il giudice di primo grado escluse la prova del titolo. 2. Con sentenza n. 1955/2018, la Corte di Appello di Venezia accolse l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettando l’opposizione di Menegaldo che condannò al rimborso delle spese del doppio grado. La Corte ritenne provata la dazione di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA] a Menegaldo perché quest’ultima risultava aver firmato le matrici degli assegni compilati a suo favore dall’allora fidanzato [OSCURATO:PERSONA] per l’importo preteso pari a euro 30.000,00, ritenendo che la controfirma escludesse l’intento di [OSCURATO:PERSONA] di dazione del denaro per atto di liberalità; conferma ne era anche nelle dichiarazioni testimoniali da cui era risultato che Menegaldo aveva espressamente riconosciuto l’obbligo di restituzione in una occasione conviviale. La Corte negò pure che la dazione di denaro integrasse un’obbligazione naturale in adempimento dei doveri morali e di assistenza reciproca ex 143 cod. civ., perché effettuataquando ancora non era iniziata una convivenza stabile. Ric. 2018 n. 30178 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 3 - Avverso tale provvedimento Menegaldoha proposto ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato, in riferimento all’art. 360, comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. , per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto provato il credito di [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, per aver affermato che la sottoscrizione delle matrici da parte di Menegaldo consentisse di escludere l’atto di liberalità. Secondo le prospettazioni della ricorrente, tali matrici non avevano questa funzione per loro natura e non potevano costituire idonea prova del titolo in quanto «documento proveniente dalla parte che intende giovarsene» (così in ricorso). 1.1. Ilmotivo è infondato. La circostanza che le somme oggetto della domanda giudiziale fossero state concesse a titolo di mutuo è stata desunta dal contenuto delle matrici dei titoli, sottoscritte dalla ricorrente, su cui era indicata la data, la somma e la dicitura «a favore di Menegaldo» elementi che, a parere della Corte di merito, escludevano ragionevolmente l’atto di liberalità e integravano una dichiarazione discienza con valore di quietanza dell’avvenuta dazione del denaro: secondo la Corte territoriale, infatti, se le somme fossero state consegnate a titolo gratuito non vi sarebbe stata necessità di documentarne la dazione e la ricezione; a questo ragionamento presuntivo, quindi, la stessa Corte ha trovato una corrispondenza nella deposizione del teste,indicato in motivazione, che ha confermato che entrambe le parti gli avevano riferito dell’impegno di Menegaldo di restituire il denaro ricevuto. Tale convincimento non consente di ravvisare la violazione dell'art. 2697 cod. civ., poichéla norma è invocabile per contestare che Ric. 2018 n. 30178 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 4 - il giudice abbia posto l'onere della prova a carico di una parte che non ne era onerata in base alla scissione della fattispecie concreta tra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche per sottoporre a critica la valutazione delle acquisizioni processuali e, nello specifico, per negare che fosse stata raggiunta la prova del perfezionamento di un prestito. Qualora, come nel caso in esame, sia oggetto di censura la valutazione delle prove, il sindacato in sede di legittimità può aver luogo solo sul piano della motivazione, ma ciò nella specie non è accaduto (Cass.13395/2018; Cass. 15107/2013; Sez. 2, n. 21587 del 22/08/2019 in motivazione). 2.Con il secondo motivo Menegaldo ha sostenuto, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni testimoniali, seppure de relato ; non avrebbe poi valutato l’inattendibilità della deposizione del padre del resistente per il legame familiare. 2.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte ha esplicitamente affermato che la deposizione testimoniale ritenuta rilevante non è de relato actoris, in quanto il teste che l’ha resa ha esplicitamente riferito di aver sentito da entrambe le parti dell’obbligo di restituzione del denaro assunto da Menegaldo. Al contrario, non è stata considerata quale elemento probatorio la deposizione del padre, ma la valutazione selettiva del materiale probatorio non è oggetto di sindacato di legittimità se non in ristretti limiti determinati da principi ormai consolidati. In particolare, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi non per una pretesa erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma soltantose si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non Ric. 2018 n. 30178 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 5 - dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 6774 del 01/03/2022 ) . La censura in esame non è stata formulata in tal senso. 3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2721 cod. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ammesso e poi valutato la prova testimoniale nonostante il credito che ne era oggetto fosse di valore superiore a euro 2,58. 3.1. Il motivo è inammissibile. In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 cod. civ., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità (Cass. Sez . 3, n. 18971 del 13/06/2022). La ricorrente, invero, non ha indicato quando avrebbe eccepito l’inammissibilità nel giudizio di primo grado e quando avrebbe riproposto la questione in appello: in tal senso il ricorso non è autosufficiente. 4. Con il quarto motivo Menegaldoha prospettato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello adeguatamente considerato le dichiarazioni rese da una teste in merito alla sua capacità di sostenere i costi di ristrutturazione autonomamente e senza il supporto in denaro di [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 30178 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 6 - 4.1. Il motivo è inammissibile: in disparte i principi già richiamati in materia di violazione delle regole di apprezzamento delle prove e di limiti del sindacato di legittimitàin materia di violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., vi è che la censura non si confronta con la motivazione della Corte d’appello secondo cui la capacità di Menegaldo di sostenere autonomamente i costi della ristrutturazione senza supporto di [OSCURATO:PERSONA] non soltanto non risultava provata, ma non costituiva comunque fatto «dirimente» al fine di escludere il mutuo. 5. Con il quinto motivo Menegaldo ha censurato la sentenza, in riferimento all’art.360 comma I n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli art. 143 e 203 cod. civ., per aver la Corte di appello erroneamente qualificato l’asserita elargizione di denaro da [OSCURATO:PERSONA] a Menegaldo come un prestito anziché come un’obbligazione naturale. Secondo le ricostruzioni della ricorrente, le dette elargizioni avrebbero dovuto essere qualificate quali obbligazioni naturali riconducibili ai doveri morali e di assistenza previsti dall’art. 143 cod. civ. perché la convivenza more uxorio sarebbe iniziata poco tempo dopola dazione di denaro. 5.1. Il motivo è infondato. Sul punto la Corte ha escluso la natura di obbligazione naturale in «considerazione della rilevante entità delle somme complessivamente elargite, tenuto conto della qualità soggettiva di entrambi e della loro condizione economico- patrimoniale», applicando correttamente il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, espresso in relazione alla convivenza more uxorio proprio dalle sentenze richiamate dalla ricorrente . Secondo questo principio, infatti, un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorioconfigura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens ( Cass. Sez. 1, n. 1277 del 22/01/2014, Sez. 2, n. Ric. 2018 n. 30178 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 7 - 3713 del 13/03/2003): sul punto, la Corte territoriale ha proprio rilevato che l’entità delle somme complessivamente corrisposte da [OSCURATO:PERSONA] a Menegaldo non risultava proporzionata alla condizione soggettiva di entrambi, in particolare alla situazione economico- patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla sua occupazione lavorativa come specificamente indicata. 6. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dov
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