CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29621/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli, adita quale giudice dell'esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, a favore del Tribunale di Napoli, con riferimento all'incidente di esecuzione con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato una declaratoria di incompetenza dell'ordine di demolizione emesso, in data 05/10/2007, dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli: ordine relativo al manufatto abusivo per la cui realizzazione il ricorrente, unitamente a CILIBERTI Concetta, era stato condannato in primo grado dal predetto Tribunale, con sentenza in data 10/02/2006 che aveva altresì ordinato la demolizione del manufatto medesimo.Emerge inoltre, dall'ordinanza in questa sede impugnata, che la sentenza di primo grado venne appellata dal solo [OSCURATO:PERSONA], e che la Corte territoriale, con sentenza emessa nei suoi confronti in data 17/12/2009, dichiarò estinti per prescrizione i reati contravvenzionali a lui ascritti, revocando contestualmente l'ordine di demolizione. Si chiarisce altresì che l'ingiunzione a demolire venne emessa dal P.M., in data 05/07/2007, in esecuzione della sentenza del Tribunale in data 10/02/2006, divenuta irrevocabile. Sull'incidente di esecuzione proposto dal [OSCURATO:PERSONA], la Corte partenopea ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che - trattandosi di un ordine emesso dal P.M. presso il Tribunale di Napoli, in data anteriore alla irrevocabilità della sentenza pronunciata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] - ogni questione ad esso relativa, compresa quella sulla competenza, dovesse essere decisa dal predetto Tribunale. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza per aver erroneamente fatto riferimento non già al titolo irrevocabile da eseguire, bensì all'ufficio requirente che aveva emesso l'ingiunzione demolitoria: dovendosi in realtà aver riguardo - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 665 cod. proc. pen. - alla competenza esecutiva della Corte territoriale, derivante dal fatto che quest'ultima, in sede di cognizione, aveva sostanzialmente modificato le statuizioni del primo giudice, dichiarando estinti i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA] e revocando l'ordine di demolizione. Ad avviso del ricorrente, nessun rilievo poteva attribuirsi, ai fini che qui interessano, all'ingiunzione emessa dal P.M., trattandosi di "mero atto esecutivo derivato, ontologicamente subordinato al titolo giudiziale e privo di autonoma capacità conformativa del rapporto sostanziale di esecuzione". La difesa censura inoltre il richiamo al principio della perpetuati° jurisdictionis, afferente la diversa ipotesi di una successione di diversi titoli esecutivi in capo al medesimo condannato, laddove invece il titolo giudiziale formatosi in appello aveva direttamente inciso sul contenuto delle statuizioni originarie. Sicchè la questione devoluta non riguardava solo la competenza nella fase esecutiva, ma anche "la persistenza stessa del titolo che legittimava la demolizione in conseguenza della permanenza della revoca dell'ordine di demolizione, soggetta a giudicato perché non impugnata dalla Procura". 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento dell'ordinanza, ritenendo dirimente la necessità di applicare il principio giurisprudenziale secondo cui, per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche 2) rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Sez. 1, n. 31778 del 16/10/2020, Rv. 279802 - 01). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, risultando preliminare ed assorbente il difetto di un concreto interesse, in capo al [OSCURATO:PERSONA], alla proposizione del ricorso. 2. Emerge invero con assoluta chiarezza, dal provvedimento impugnato, che l'ordine di demolizione posto in esecuzione dal P.M. presso il Tribunale è quello correlato alla statuizione di condanna, ormai irrevocabile, pronunciata nei confronti della CILIBERTI e da quest'ultima non impugnata. Con riferimento alle vicende relative a tale statuizione, la posizione del [OSCURATO:PERSONA] appare priva di interesse, dal momento che l'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti è stato revocato in conseguenza della declaratoria di estinzione del reato a lui ascritto, per intervenuta prescrizione, emessa nel giudizio di merito dalla Corte napoletana. Un concreto interesse avrebbe potuto essere dedotto, ad es., facendo riferimento alla posizione di terzo proprietario o titolare di altro diritto reale. Dalla consultazione delle precedenti decisioni di questa Suprema Corte, emerge peraltro che tale interesse era stato recentemente prospettato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale - qualificandosi appunto come terza proprietaria dell'immobile, del tutto estranea alle condotte abusive dei genitori CILIBERTI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - aveva impugnato, in questa sede, il provvedimento di rigetto della propria richiesta di revoca dell'ordine di demolizione conseguente alla condanna irrevocabile della CILIBERTI; il ricorso della CAIANIELLO4tato peraltro dichiarato inammissibile per difetto della necessaria procura speciale (cfr. Sez. 3, n. 20514 del 05/05/2026). 3. In realtà, la difesa ha affermato, nella parte conclusiva del ricorso, di aver prospettato non solo la questione della competenza in fase esecutiva, ma anche quella relativa alla "verifica della persistenza stessa del titolo che legittimava la demolizione in conseguenza della permanenza della revoca dell'ordine di demolizione, soggetta a giudicato perché non impugnata dalla Procura" (cfr. l'ultima pagina del ricorso, privo di numerazione). In buona sostanza, la difesa ha inteso sostenere che la revoca dell'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti, conseguente alla declaratoria di prescrizione in appello dei reati a lui ascritti, dovrebbe determinare la caducazione anche dell'ordine gravante sulla CILIBERTI. Al riguardo, deve peraltro osservarsi che, dalla richiamata sentenza n. 20514 del 2026, emerge che l'odierno ricorrente aveva già prospettato in precedenza, 3con altro incidente di esecuzione, una questione analoga, facendo leva sull'effetto estensivo che si sarebbe dovuto riconoscere alla propria pronuncia, divenuta anch'essa ormai irrevocabile. Si tratta peraltro di una ricostruzione espressamente ed inequivocabilmente disattesa dalla sentenza Sez. 4, n. 22985 del 21/02/2014, che ha definito quel procedimento incidentale con argomentazioni che appare opportuno qui richiamare: "Secondo quanto statuito dalla Sezioni Unite, la declaratoria di estinzione del reato non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 587 c.p.p., se il giudicato di colpevolezza si è formato nei suoi confronti prima del verificarsi dell'effetto estintivo, in ragione del decorso del termine di prescrizione successivamente alla emissione della sentenza (Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012 - dep. 02/05/2013, Vattani e altro, Rv. 255297). Il difforme precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente (i cui esatti estremi sono i seguenti: "La prescrizione del reato rilevata a seguito dell'appello di un imputato deve essere dichiarata in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione nei confronti di altro imputato non appellante anche qualora la causa estintiva sia maturata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di quest'ultimo": Sez. 3^, n. 10223 del 24/01/2013 - dep. 05/03/2013, Mikulic, Rv. 254640) non risulta consapevole della decisione delle Sezioni Unite, che d'altronde, pur essendo stata deliberata prima di quella della Terza sezione, è stata depositata successivamente al deposito della motivazione della pronuncia in parola. Nel caso che occupa l'ordinanza impugnata da atto che la prescrizione del reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] è maturata dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della Ciliberti. Quanto al secondo motivo, la circostanza che la revoca dell'ordine di demolizione sia stata notificata anche alla Clliberti non sovverte il fatto che solo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere. E, come ha puntualmente ricordato l'ordinanza impugnata, la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivamente realizzato non è impedita dall'esistenza di un diritto di comproprietà sul bene di cui sia titolare il coimputato nei cui confronti sia ancora pendente il procedimento per il reato edilizio (Sez. 3^, n. 45301 del 07/10/2009 - dep. 25/11/2009, Roscetti, Rv. 245213); e ciò in quanto la natura pubblicistica dell'ordine rende inapplicabile il principio civilistico della res inter alios acta. (Sez. 3^, n. 801 del 02/12/2010 - dep. 17/01/2011, Giustino e altri, Rv. 249129)". È dunque palese che, anche sotto questo specifico profilo, nessun concreto interesse ad "attaccare" l'ordine di demolizione, irrevocabilmente imposto alla 4CILIBERTI, appare configurabile in capo al [OSCURATO:PERSONA], per le evidenti connotazioni meramente ripropositive della questione dedotta in ricorso, rispetto a quanto già statuito dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte. Risulta quindi ultroneo soffermarsi sulla questione della competenza a decidere, alla luce anche dell'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di esecuzione, l'inammissibilità della domanda che ha dato luogo alla instaurazione del relativo procedimento è rilevabile anche d'ufficio, nel giudizio di legittimità, operando per analogia, il generale principio contenuto nell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., che prevede la rilevabilità dell'inammissibilità delle impugnazioni in ogni stato e grado del processo in coerenza con i principi della ragionevole durata del processo e della efficienza processuale» (Sez. 1, n. 34141 del 15/07/2015, Corcione, Rv. 264586 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato ritenendo la prevalenza della immediata dichiarazione della inammissibilità della domanda per manifesta infondatezza ex art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., rispetto al rilievo della incompetenza del giudice a quo, che aveva rigettato nel merito una istanza di rideterminazione della pena). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. P.Q.M