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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 41897/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di Appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 29 gennaio 2025, ha confermato la sentenza di condanna ad anni quattro di reclusione pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Caltanissetta il 26 giugno 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. 2.

Il ricorrente è stato sottoposto a indagini e processato per avere tentato, in concorso con il suocero, [OSCURATO:PERSONA], di uccidere [OSCURATO:PERSONA] esplodendo nei confronti dello stesso quattro colpi di pistola.

I fatti si sono svolti a Gela il 20 giugno 2022.

In quella circostanza, secondo la ricostruzione compendiata negli atti di indagine, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andato sotto l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva in precedenza discusso per questioni relative ai figli e ai nipoti, per avere un chiarimento o comunque per confrontarsi con lo stesso.

In quell’occasione sarebbe nato un diverbio particolarmente acceso nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA], supportato dal genero, l’attuale ricorrente, avrebbe esploso quattro colpi di pistola nei confronti della persona offesa che, ferita, è andata al pronto soccorso.

La polizia giudiziaria, nel frattempo avvisata da terze persone, si è recata al pronto soccorso e, dopo alcune ricerche, ha individuato la persona offesa che nell’immediatezza ha riferito di avere minacciato con una pistola [OSCURATO:PERSONA] e che questo lo avrebbe colpito con un’arma non meglio specificata.

Tali dichiarazioni rese nell’immediatezza non sono state confermate il giorno successivo allorché [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale.

Al termine delle indagini, che si sono sviluppate con intercettazioni telefoniche e ambientali, ascoltando altre persone informate dei fatti e anche acquisendo la corrispondenza intercorsa tra la persona offesa e il fratello detenuto, la polizia giudiziaria ha ritenuto di ricostruire i fatti in modo diverso da quello inizialmente riferito.

Nell’informativa finale, le cui conclusioni sono nella sostanza sovrapponibili a quanto contestato nella imputazione, infatti, lo sviluppo di quanto accaduto ricalca la descrizione contenuta nella lettera che la persona offesa ha inviato al fratello nella quale [OSCURATO:PERSONA] non fa alcun riferimento a una pistola in suo possesso ma, piuttosto, pure confermando di avere avuto una discussione accesa con [OSCURATO:PERSONA], afferma che il genero dello stesso, [OSCURATO:PERSONA], lo aveva trattenuto sotto la loro casa mentre il suocero era salito a pendere l’arma con la quale poi lo ha colpito.

3. All’esito del processo, celebrato con il rito abbreviato, il giudice di primo grado ha ritenuto che la persona offesa non fosse in tutto e per tutto credibile e ha quindi ricostruito i fatti in modo parzialmente diverso da quanto originariamente contestato nell’accusa.

Nello specifico il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che l’arma utilizzata non fosse quella presa a casa da [OSCURATO:PERSONA] quanto piuttosto che fosse quella detenuta e utilizzata dalla persona offesa, ragione questa per cui ha assolto entrambi gli imputati dal reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 l. n. 895 del 1967 e, conseguentemente, escluse entrambe le aggravanti e riconosciuta l’attenuante della provocazione, ha condannato i due imputati per il solo reato di tentato omicidio alla pena finale di anni quattro di reclusione, così calcolata anche in virtù della riduzione prevista per il rito.

4. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la difesa dell’attuale ricorrente censurando l’affermazione di responsabilità, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena.

5. La Corte di appello ha ritenuto credibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa e ha quindi fatto riferimento alla ricostruzione a cui era addivenuta la polizia giudiziaria all’esito delle indagini effettuate e, quindi, valorizzando il contenuto della lettera inviata dalla vittima al fratello detenuto, ha confermato l’affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza di primo grado e il trattamento sanzionatorio in questa indicato.

6. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità.

In un unico motivo la difesa rileva che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza di primo grado per cui per cui la conferma della condanna, fondata sulla ricostruzione contenuta nella informativa di reato dalla quale il primo giudice si era motivatamente discostato, sarebbe il risultato di un ragionamento carente e contraddittorio.

Sotto tale profilo, d’altro canto, non si potrebbe fare riferimento alla c.d. doppia conforme e, pertanto, nella motivazione si sarebbe dovuto dare maggiore conto delle censure della difesa che, invece, sono state disattese ricorrendo ad argomentazioni nella sostanza inconferenti.

7. In data 10 ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

8. In data 6 novembre 2025 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell’unico motivo di impugnazione la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità.

La doglianza è fondata.

2.1. Il giudice di primo grado ha posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato una ricostruzione che non è sovrapponibile a quella oggetto dell’imputazione, che è corrispondente a quella contenuta nell’informativa redatta dalla polizia giudiziaria.

Il giudice per le indagini preliminari, che pure ha riportato per intero l’esito delle indagini, ha ritenuto che la persona offesa fosse solo parzialmente credibile e che i fatti si siano svolti in modo diverso da quanto successivamente indicato nella lettera al fratello e ritenuto dalla polizia giudiziaria, che corrisponde a quanto descritto nella contestazione.

Secondo l’impostazione indicata nella prima sentenza la vittima, infatti, sarebbe stata la persona offesa - come la stessa ha raccontato nell’immediatezza agli operanti rifiutandosi di verbalizzare le proprie dichiarazioni – a minacciare [OSCURATO:PERSONA] con una pistola giocattolo modificata e questa sarebbe l’arma poi utilizzata per commettere il reato.

In coerenza con tale conclusione, pertanto, il giudice ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] sia salito a casa ad armarsi e per questa ragione ha assolto i due imputati dal reato loro contestato in materia di armi, ha escluso le aggravanti contestate e, sempre sul presupposto che la pistola utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] fosse quella portata dalla persona offesa per minacciarlo, ha anche riconosciuto a entrambi gli imputati l’attenuante della provocazione.

Nella prospettiva seguita nella motivazione della prima sentenza, d’altro canto, la responsabilità dell’attuale ricorrente è stata riconosciuta ritenendo provata la sua presenza e la sua partecipazione ai fatti sulla base dei riferimenti allo stesso che sarebbero contenuti nella lettera inviata dalla vittima al fratello detenuto [OSCURATO:PERSONA] e nelle conversazioni intercettate (cfr. pag. 53 della sentenza di primo grado).

2.2. La conclusione cui è pervenuto il primo giudice in relazione alla posizione dell’imputato è stata oggetto di puntuale critica da parte della difesa sia quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa, sia in ordine al rilievo attribuito ai frammenti delle conversazioni intercettate in cui il riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il genero di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe vago e comunque avrebbe valenza neutra.

Nello specifico la difesa, poi, ha evidenziato come la ricostruzione alternativa cui è addivenuto il primo giudice poneva delle criticità in merito alla prova della collocazione di [OSCURATO:PERSONA] sulla scena del crimine e imponeva pertanto una diversa e più approfondita valutazione circa la sua presenza al momento del fatto e, soprattutto, in ordine alla condotta che lo stesso avrebbe tenuto.

2.3. Il giudice d’appello, che pure ha dato atto delle censure sollevate dalla difesa, ha richiamato la parte descrittiva della sentenza di primo grado e ha fondato la propria conclusione in termini di genuinità del racconto della vittima facendo pressoché esclusivo riferimento all’informativa della polizia giudiziaria e alla lettura in questa contenuta.

Ciò anche in merito alla presenza ai fatti di [OSCURATO:PERSONA] e quanto alla condotta che lo stesso avrebbe posto in essere.

2.4. La motivazione così resa, che fa esclusivo riferimento all’esito delle indagini e ritiene dimostrata la ricostruzione originariamente contestata nell’imputazione, è carente.

La Corte territoriale, infatti, fondando la propria conclusione sull’erroneo presupposto di avere condiviso il percorso logico seguito dal giudice delle indagini preliminari, non ha tenuto nel dovuto conto le diverse e motivate considerazioni esposte nella sentenza di primo grado in relazione al porto e alla detenzione dell’arma e, quindi, ha omesso di confrontarsi con le specifiche critiche sollevate dalla difesa nell’atto di appello in ordine alla credibilità della persona offesa in merito alla descrizione dei fatti contenuta nella lettera inviata dalla persona offesa al fratello detenuto e al rilievo da attribuire alle conversazioni intercettate.

Più in generale e soprattutto, d’altro canto, il diverso e distonico percorso giustificativo seguito dalla Corte territoriale rende critica la tenuta logica e inficia la necessaria coerenza del ragionamento complessivo che, nel caso in cui la conclusione delle due pronunce sia conforme, deve svilupparsi tenendo conto di entrambe le motivazioni esposte nelle sentenze di merito.

La carenza rilevata impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte di Appello di Caltanissetta, conformandosi ai criteri i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di Appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 29 gennaio 2025, ha confermato la sentenza di condanna ad anni quattro di reclusione pronunciata dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Caltanissetta il 26 giugno 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. 2. Il ricorrente è stato sottoposto a indagini e processato per avere tentato, in concorso con il suocero, [OSCURATO:PERSONA], di uccidere [OSCURATO:PERSONA] esplodendo nei confronti dello stesso quattro colpi di pistola. I fatti si sono svolti a Gela il 20 giugno 2022. In quella circostanza, secondo la ricostruzione compendiata negli atti di indagine, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andato sotto l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva in precedenza discusso per questioni relative ai figli e ai nipoti, per avere un chiarimento o comunque per confrontarsi con lo stesso. In quell’occasione sarebbe nato un diverbio particolarmente acceso nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA], supportato dal genero, l’attuale ricorrente, avrebbe esploso quattro colpi di pistola nei confronti della persona offesa che, ferita, è andata al pronto soccorso. La polizia giudiziaria, nel frattempo avvisata da terze persone, si è recata al pronto soccorso e, dopo alcune ricerche, ha individuato la persona offesa che nell’immediatezza ha riferito di avere minacciato con una pistola [OSCURATO:PERSONA] e che questo lo avrebbe colpito con un’arma non meglio specificata. Tali dichiarazioni rese nell’immediatezza non sono state confermate il giorno successivo allorché [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale. Al termine delle indagini, che si sono sviluppate con intercettazioni telefoniche e ambientali, ascoltando altre persone informate dei fatti e anche acquisendo la corrispondenza intercorsa tra la persona offesa e il fratello detenuto, la polizia giudiziaria ha ritenuto di ricostruire i fatti in modo diverso da quello inizialmente riferito. Nell’informativa finale, le cui conclusioni sono nella sostanza sovrapponibili a quanto contestato nella imputazione, infatti, lo sviluppo di quanto accaduto ricalca la descrizione contenuta nella lettera che la persona offesa ha inviato al fratello nella quale [OSCURATO:PERSONA] non fa alcun riferimento a una pistola in suo possesso ma, piuttosto, pure confermando di avere avuto una discussione accesa con [OSCURATO:PERSONA], afferma che il genero dello stesso, [OSCURATO:PERSONA], lo aveva trattenuto sotto la loro casa mentre il suocero era salito a pendere l’arma con la quale poi lo ha colpito. 3. All’esito del processo, celebrato con il rito abbreviato, il giudice di primo grado ha ritenuto che la persona offesa non fosse in tutto e per tutto credibile e ha quindi ricostruito i fatti in modo parzialmente diverso da quanto originariamente contestato nell’accusa. Nello specifico il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che l’arma utilizzata non fosse quella presa a casa da [OSCURATO:PERSONA] quanto piuttosto che fosse quella detenuta e utilizzata dalla persona offesa, ragione questa per cui ha assolto entrambi gli imputati dal reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 l. n. 895 del 1967 e, conseguentemente, escluse entrambe le aggravanti e riconosciuta l’attenuante della provocazione, ha condannato i due imputati per il solo reato di tentato omicidio alla pena finale di anni quattro di reclusione, così calcolata anche in virtù della riduzione prevista per il rito. 4. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la difesa dell’attuale ricorrente censurando l’affermazione di responsabilità, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena. 5. La Corte di appello ha ritenuto credibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa e ha quindi fatto riferimento alla ricostruzione a cui era addivenuta la polizia giudiziaria all’esito delle indagini effettuate e, quindi, valorizzando il contenuto della lettera inviata dalla vittima al fratello detenuto, ha confermato l’affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza di primo grado e il trattamento sanzionatorio in questa indicato. 6. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità. In un unico motivo la difesa rileva che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza di primo grado per cui per cui la conferma della condanna, fondata sulla ricostruzione contenuta nella informativa di reato dalla quale il primo giudice si era motivatamente discostato, sarebbe il risultato di un ragionamento carente e contraddittorio. Sotto tale profilo, d’altro canto, non si potrebbe fare riferimento alla c.d. doppia conforme e, pertanto, nella motivazione si sarebbe dovuto dare maggiore conto delle censure della difesa che, invece, sono state disattese ricorrendo ad argomentazioni nella sostanza inconferenti. 7. In data 10 ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 8. In data 6 novembre 2025 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell’unico motivo di impugnazione la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. La doglianza è fondata. 2.1. Il giudice di primo grado ha posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato una ricostruzione che non è sovrapponibile a quella oggetto dell’imputazione, che è corrispondente a quella contenuta nell’informativa redatta dalla polizia giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari, che pure ha riportato per intero l’esito delle indagini, ha ritenuto che la persona offesa fosse solo parzialmente credibile e che i fatti si siano svolti in modo diverso da quanto successivamente indicato nella lettera al fratello e ritenuto dalla polizia giudiziaria, che corrisponde a quanto descritto nella contestazione. Secondo l’impostazione indicata nella prima sentenza la vittima, infatti, sarebbe stata la persona offesa - come la stessa ha raccontato nell’immediatezza agli operanti rifiutandosi di verbalizzare le proprie dichiarazioni – a minacciare [OSCURATO:PERSONA] con una pistola giocattolo modificata e questa sarebbe l’arma poi utilizzata per commettere il reato. In coerenza con tale conclusione, pertanto, il giudice ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] sia salito a casa ad armarsi e per questa ragione ha assolto i due imputati dal reato loro contestato in materia di armi, ha escluso le aggravanti contestate e, sempre sul presupposto che la pistola utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] fosse quella portata dalla persona offesa per minacciarlo, ha anche riconosciuto a entrambi gli imputati l’attenuante della provocazione. Nella prospettiva seguita nella motivazione della prima sentenza, d’altro canto, la responsabilità dell’attuale ricorrente è stata riconosciuta ritenendo provata la sua presenza e la sua partecipazione ai fatti sulla base dei riferimenti allo stesso che sarebbero contenuti nella lettera inviata dalla vittima al fratello detenuto [OSCURATO:PERSONA] e nelle conversazioni intercettate (cfr. pag. 53 della sentenza di primo grado). 2.2. La conclusione cui è pervenuto il primo giudice in relazione alla posizione dell’imputato è stata oggetto di puntuale critica da parte della difesa sia quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa, sia in ordine al rilievo attribuito ai frammenti delle conversazioni intercettate in cui il riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il genero di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe vago e comunque avrebbe valenza neutra. Nello specifico la difesa, poi, ha evidenziato come la ricostruzione alternativa cui è addivenuto il primo giudice poneva delle criticità in merito alla prova della collocazione di [OSCURATO:PERSONA] sulla scena del crimine e imponeva pertanto una diversa e più approfondita valutazione circa la sua presenza al momento del fatto e, soprattutto, in ordine alla condotta che lo stesso avrebbe tenuto. 2.3. Il giudice d’appello, che pure ha dato atto delle censure sollevate dalla difesa, ha richiamato la parte descrittiva della sentenza di primo grado e ha fondato la propria conclusione in termini di genuinità del racconto della vittima facendo pressoché esclusivo riferimento all’informativa della polizia giudiziaria e alla lettura in questa contenuta. Ciò anche in merito alla presenza ai fatti di [OSCURATO:PERSONA] e quanto alla condotta che lo stesso avrebbe posto in essere. 2.4. La motivazione così resa, che fa esclusivo riferimento all’esito delle indagini e ritiene dimostrata la ricostruzione originariamente contestata nell’imputazione, è carente. La Corte territoriale, infatti, fondando la propria conclusione sull’erroneo presupposto di avere condiviso il percorso logico seguito dal giudice delle indagini preliminari, non ha tenuto nel dovuto conto le diverse e motivate considerazioni esposte nella sentenza di primo grado in relazione al porto e alla detenzione dell’arma e, quindi, ha omesso di confrontarsi con le specifiche critiche sollevate dalla difesa nell’atto di appello in ordine alla credibilità della persona offesa in merito alla descrizione dei fatti contenuta nella lettera inviata dalla persona offesa al fratello detenuto e al rilievo da attribuire alle conversazioni intercettate. Più in generale e soprattutto, d’altro canto, il diverso e distonico percorso giustificativo seguito dalla Corte territoriale rende critica la tenuta logica e inficia la necessaria coerenza del ragionamento complessivo che, nel caso in cui la conclusione delle due pronunce sia conforme, deve svilupparsi tenendo conto di entrambe le motivazioni esposte nelle sentenze di merito. La carenza rilevata impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte di Appello di Caltanissetta, conformandosi ai criteri i
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