CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 37912/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per genericità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2021 il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, ha -per quanto qui di interesse- rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del 31 dicembre 2020 emessa dal Giudice delle indagini preliminari, con la quale era stata applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere anche in relazione al delitto di associazione 444.u-'1.-- pluriaggravato, per aver fatto parte della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta ordinanza il Gennaro, per mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, qui di seguito sintetizzato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente denunzia vizi motivazionali, affermando che il Tribunale non ha tenuto conto delle ragioni allegate nell'istanza di riesame.Evidenzia, altresì, che l'ordinanza impugnata è in contrasto con una sentenza assolutoria del Tribunale di Marsala del 27 luglio 2012. Aggiunge il ricorrente che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sono smentite da "documenti processuali" e sono prive di riscontri oggettivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. 2. Generica è la doglianza con la quale il ricorrente deduce che il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle ragioni allegate nell'istanza di riesame. Invero, nel ricorso non si specifica quali elementi non avrebbe preso in considerazione il Tribunale, a fronte di un apparato motivazionale articolato, congruo e non manifestamente illogico. 3. Generico e manifestamente infondato è il motivo di ricorso con il quale si lamenta il contrasto con una sentenza assolutoria del Tribunale di Marsala del 27 luglio 2012. I contenuti di critica sul punto risultano in larga parte assertivi, risolvendosi in buona parte nell'esposizione di generiche ragioni per cui, in riferimento alla sua posizione, il quadro indiziario debba ritenersi non sufficiente per l'adozione della misura cautelare inflittagli. In sostanza, il ricorrente finisce per sollecitare il giudizio di legittimità sulla fondatezza della misura cautelare applicata in seguito a una valutazione del quadro indiziario che risulta adeguatamente sorretta da motivazione logica e congrua. 4. Del tutto generiche risultano pure le doglianze sulla mancanza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, valutati i profili di colpa in relazione al tenore dei motivi proposti, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 10 settembre 2021 Il con 'glier estensore