CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 38739/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Torino, che - per quanto qui di interesse -, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice, in relazione alla società "G.F. Welding in liquidazione S.p.A.", fallita il 30 settembre 2013, ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore della parte civile "Fallimento G.F. Welding in liquidazione S.p.A.". 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il «sopravvenuto difetto di legittimazione attiva degli organi della procedura concorsuale». Rappresenta che: la sezione fallimentare del Tribunale di Torino, in data 15 aprile 2021, aveva emesso, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3, legge fall., il decreto con il quale aveva dichiarato il chiuso il fallimento; in sede di gravame, la difesa aveva rappresentato tale circostanza; la Corte di appello, tuttavia, aveva confermato le statuizioni civili in favore della parte civile "Fallimento "G.F. Welding in liquidazione S.p.A.". Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe errato nel confermare le statuizioni civili, atteso che, con la chiusura del fallimento, gli organi della procedura concorsuale sarebbero rimasti privi della legittimazione attiva. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (convertito nella legge n. 132 del 6 agosto 2015) è intervenuto nell'ambito della procedura per la chiusura del fallimento, prevedendo che: la chiusura del fallimento per compiuta ripartizione finale dell'attivo «non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi di giudizio, ai sensi dell'articolo 43» (art.118 legge fall.); nell'ipotesi di chiusura con giudizi pendenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto previsto all'art. 118, comma 6, legge fall. La norma fa riferimento al caso di chiusura del fallimento di cui all'art. 118, comma 1, numero 3 legge fall. (ossia «quando è compiuta la liquidazione finale dell'attivo»), che è proprio quello che ricorre nel caso in esame. L'art. 120 legge fall., come novellato nel 2015, prevede, inoltre, che: «nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto ...». Risulta, pertanto, del tutto priva di fondamento la tesi del ricorrente, secondo il quale, con la chiusura del fallimento, gli organi della procedura concorsuale sarebbero rimasti privi della legittimazione attiva. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.600,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori