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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41925/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 19607/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia dichiarava la inammissibilità dell'atto di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza dell'8 luglio 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova aveva condannato il prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo il vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso l'esame del motivo di appello con il quale era stato domandato il riconoscimento della continuazione tra il reato suddetto e quelli per i quali era stato condannato con altre due sentenze passate in giudicato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza del relativo motivo, in quanto con l'atto di appello era stata formulata una richiesta diversa e più ampia di quella che era stata esaminata dal giudice di primo grado tenuto conto che era stata sollecitata l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di due precedenti pronunce, laddove in primo grado si era fatto riferimento solo ad una di quelle sentenze irrevocabili: corretta è stata, dunque, la decisione della Corte veneziana che ha sottolineato come la questione dovesse essere posta dall'interessato al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen.; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] p7tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 19607/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia dichiarava la inammissibilità dell'atto di impugnazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza dell'8 luglio 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova aveva condannato il prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo il vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso l'esame del motivo di appello con il quale era stato domandato il riconoscimento della continuazione tra il reato suddetto e quelli per i quali era stato condannato con altre due sentenze passate in giudicato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza del relativo motivo, in quanto con l'atto di appello era stata formulata una richiesta diversa e più ampia di quella che era stata esaminata dal giudice di primo grado tenuto conto che era stata sollecitata l'applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di due precedenti pronunce, laddove in primo grado si era fatto riferimento solo ad una di quelle sentenze irrevocabili: corretta è stata, dunque, la decisione della Corte veneziana che ha sottolineato come la questione dovesse essere posta dall'interessato al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen.; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] p7tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41925/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris