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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 48821/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 1 giugno 2023 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza resa in data 1 giugno 2023, il tribunale di Salerno, adito nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA] in personale del legale rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e in subordine per equivalente, in relazione al reato di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale la società [OSCURATO:SOCIETA] tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo deduce vizi ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per motivazione apparente oltre che illogica in ordine al fumus commissi delicti, non essendo indicati fatti specifici successivi al 2019, in grado di essere ricondotti, nel quadro dell'ipotesi di reato formulata, alla società ricorrente e / o al suo legale rappresentante oltre che ai rapporti con la società fornitrice, del contestato servizio di formazione dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, rispetto al periodo di attività contestato alla ricorrente l'investigazione riguarderebbe un'epoca anteriore, con assenza di qualsiasi riferimento indiziario riconducibile alla ricorrente o al suo legale rappresentante.

Emergerebbero condotte e soggetti del tutto diversi e distanti da quelli riconducibili alla attività di formazione che interessò i dipendenti della ricorrente e che ebbe come asseveratore tale [OSCURATO:PERSONA], mai convolto nella vicenda criminale ipotizzata.

Emergerebbe, poi, una non accurata analisi della concreta fattispecie rispetto alla sua riconducibilità nel quadro dell'ipotizzato comma 2 dell'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000.

4. Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge, in quanto a fronte della contestata carenza di motivazione in relazione al periculum in mora con riguardo al decreto di sequestro del Gip, il tribunale avrebbe integrato la stessa esorbitando dai suoi poteri, posta anche la illogicità della tesi per cui il gip sul punto avrebbe motivato implicitamente.

Le stesse argomentazioni integrative sarebbero comunque errate e contraddittorie e sfornite di concreto supporto, a fronte peraltro di validi e cospicui, economicamente, bilanci.

5. Il ricorso è inammissibile per assenza di procura speciale posto che, come emerge dall'ultima pagina del ricorso, intestata "procura speciale", la stessa appare espressamente limitata dapprima alla sola posizione del [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al procedimento RGNR 798/2022 mod 44 nel quale il [OSCURATO:PERSONA] espressamente dichiara che "risulto indagato", mentre, laddove nella seconda parte sembra poter fare riferimento anche alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., risulta delimitata esplicitamente alla sola richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. avverso il provvedimento di sequestro preventivo del Gip sopra citato.

Con conseguente mancanza della pur sempre necessaria procura speciale in relazione al ricorso in questione, promosso nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA].

In altri termini il ricorso è stato sottoscritto dal difensore del terzo interessato, la società ricorrente, non munito di procura speciale così come previsto dall'art. 100 c.p.p..

Difatti la giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186).

E ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso del ricorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 c.p.p. secondo cui "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale" analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 c.p.c. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925).

Difatti solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato.

Di tali principi giurisprudenziali deve farsi applicazione anche nel presente ricorso secondo consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame). (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017 (dep. 09/01/2018 ) Rv. 271722 - 01; nel medesimo senso Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017 (dep. 03/07/2018 ) Rv. 273505 - 01).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.A P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 1 giugno 2023 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza resa in data 1 giugno 2023, il tribunale di Salerno, adito nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA] in personale del legale rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e in subordine per equivalente, in relazione al reato di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale la società [OSCURATO:SOCIETA] tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo deduce vizi ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per motivazione apparente oltre che illogica in ordine al fumus commissi delicti, non essendo indicati fatti specifici successivi al 2019, in grado di essere ricondotti, nel quadro dell'ipotesi di reato formulata, alla società ricorrente e / o al suo legale rappresentante oltre che ai rapporti con la società fornitrice, del contestato servizio di formazione dei dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, rispetto al periodo di attività contestato alla ricorrente l'investigazione riguarderebbe un'epoca anteriore, con assenza di qualsiasi riferimento indiziario riconducibile alla ricorrente o al suo legale rappresentante. Emergerebbero condotte e soggetti del tutto diversi e distanti da quelli riconducibili alla attività di formazione che interessò i dipendenti della ricorrente e che ebbe come asseveratore tale [OSCURATO:PERSONA], mai convolto nella vicenda criminale ipotizzata. Emergerebbe, poi, una non accurata analisi della concreta fattispecie rispetto alla sua riconducibilità nel quadro dell'ipotizzato comma 2 dell'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000. 4. Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge, in quanto a fronte della contestata carenza di motivazione in relazione al periculum in mora con riguardo al decreto di sequestro del Gip, il tribunale avrebbe integrato la stessa esorbitando dai suoi poteri, posta anche la illogicità della tesi per cui il gip sul punto avrebbe motivato implicitamente. Le stesse argomentazioni integrative sarebbero comunque errate e contraddittorie e sfornite di concreto supporto, a fronte peraltro di validi e cospicui, economicamente, bilanci. 5. Il ricorso è inammissibile per assenza di procura speciale posto che, come emerge dall'ultima pagina del ricorso, intestata "procura speciale", la stessa appare espressamente limitata dapprima alla sola posizione del [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al procedimento RGNR 798/2022 mod 44 nel quale il [OSCURATO:PERSONA] espressamente dichiara che "risulto indagato", mentre, laddove nella seconda parte sembra poter fare riferimento anche alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., risulta delimitata esplicitamente alla sola richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. avverso il provvedimento di sequestro preventivo del Gip sopra citato. Con conseguente mancanza della pur sempre necessaria procura speciale in relazione al ricorso in questione, promosso nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. In altri termini il ricorso è stato sottoscritto dal difensore del terzo interessato, la società ricorrente, non munito di procura speciale così come previsto dall'art. 100 c.p.p.. Difatti la giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186). E ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso del ricorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 c.p.p. secondo cui "stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale" analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 c.p.c. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 del 29/2/2012, Rv. 252925). Difatti solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato. Di tali principi giurisprudenziali deve farsi applicazione anche nel presente ricorso secondo consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame). (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017 (dep. 09/01/2018 ) Rv. 271722 - 01; nel medesimo senso Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017 (dep. 03/07/2018 ) Rv. 273505 - 01). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.A P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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