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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32481/2026

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rti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che i motivi, con cui si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., allamancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.e al diniego delle circostanze attenuanti generiche con conseguente trattamentosanzionatorio, sono non consentiti perché meramente reiterativi delle medesimedoglianze già dedotte con l'atto di appello (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 – 01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Rv. 260608 – 01) e ivi puntualmente affrontate ecorrettamente disattese dalla Corte territoriale;che, quanto al motivo concernente la responsabilità, la Corte d'appello nonsi è limitata ad affermare apoditticamente la colpevolezza sul mero dato delpossesso, ma ha specificamente valorizzato la pluralità e la natura degli arnesirinvenuti nella disponibilità del ricorrente, il contesto del loro reperimento – sullapubblica via, in parte già collocati al di fuori del mezzo su cui questi viaggiava edin parte all'interno di altro scooter – la contestuale fuga del soggetto che loaccompagnava, nonché i plurimi precedenti specifici per delitti determinati damotivi di lucro, escludendo per tali ragioni la praticabilità della spiegazionealternativa offerta dalla difesa; che tale accertamento, il quale fa applicazione delprincipio per cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 707 cod. pen.,non è necessario un rapporto di attualità e costante contiguità fisica con gliarnesi, essendo sufficiente la loro immediata disponibilità da parte del soggettoagente (Cass. Sez. 2, n. 44190 del 21/06/2018, dep. 04/10/2018, Rv. 274078 –01), non incorre nella dedotta violazione dell'onere della prova, sicché il motivo,nella sostanza, si risolve in una alternativa e non consentita rivalutazione delmedesimo compendio indiziario già vagliato dal giudice di merito;che la connessa doglianza relativa all'omesso esame delle specifichecensure d'appello concernenti la plausibile destinazione lecita degli arnesi èmanifestamente infondata, non essendo censurabile, in sede di legittimità, lasentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzioneprospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessivastruttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep.2023, Rv. 284096 – 01); che, nel caso di specie, la Corte territoriale hacomunque preso in esame la spiegazione alternativa offerta dalla difesa,evidenziandone l'incompatibilità con le circostanze oggettive del rinvenimento,sicché il rigetto della deduzione difensiva costituisce l'implicita ma univocaconseguenza della complessiva struttura argomentativa della sentenzaimpugnata;che, quanto al motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-biscod. pen., la Corte d'appello ha specificamente escluso la tenuità del fatto inragione delle modalità della condotta, avuto riguardo alla pluralità degli arnesirinvenuti, in parte già collocati al di fuori del mezzo su cui viaggiava il ricorrente,tale da escludere che la messa in pericolo del bene protetto dalla fattispecieincriminatrice potesse considerarsi esigua nel caso concreto; che il motivo sirisolve, pertanto, nella mera riproposizione della medesima doglianza già dedottain appello, senza un reale confronto critico con la motivazione impugnata;che, quanto al motivo relativo al diniego delle circostanze attenuantigeneriche e al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello ha congruamenteescluso la sussistenza di elementi positivamente valorizzabili, richiamando iplurimi precedenti a carico del ricorrente, la già fruita sospensione condizionaledella pena e l'assenza di condotte riparatorie o di segni di resipiscenza, in lineacon il principio per cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche noncostituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiedeelementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego diconcessione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693 – 01); chetale valutazione discrezionale, in quanto sorretta da apparato motivazionale nonarbitrario né illogico, non è sindacabile in questa sede (Sez. 2, n. 39716 del12/07/2018, Rv. 273819; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243), sicchéanche tale doglianza si risolve in una inammissibile reiterazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che i motivi, con cui si deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., allamancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.e al diniego delle circostanze attenuanti generiche con conseguente trattamentosanzionatorio, sono non consentiti perché meramente reiterativi delle medesimedoglianze già dedotte con l'atto di appello (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 – 01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Rv. 260608 – 01) e ivi puntualmente affrontate ecorrettamente disattese dalla Corte territoriale;che, quanto al motivo concernente la responsabilità, la Corte d'appello nonsi è limitata ad affermare apoditticamente la colpevolezza sul mero dato delpossesso, ma ha specificamente valorizzato la pluralità e la natura degli arnesirinvenuti nella disponibilità del ricorrente, il contesto del loro reperimento – sullapubblica via, in parte già collocati al di fuori del mezzo su cui questi viaggiava edin parte all'interno di altro scooter – la contestuale fuga del soggetto che loaccompagnava, nonché i plurimi precedenti specifici per delitti determinati damotivi di lucro, escludendo per tali ragioni la praticabilità della spiegazionealternativa offerta dalla difesa; che tale accertamento, il quale fa applicazione delprincipio per cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 707 cod. pen.,non è necessario un rapporto di attualità e costante contiguità fisica con gliarnesi, essendo sufficiente la loro immediata disponibilità da parte del soggettoagente (Cass. Sez. 2, n. 44190 del 21/06/2018, dep. 04/10/2018, Rv. 274078 –01), non incorre nella dedotta violazione dell'onere della prova, sicché il motivo,nella sostanza, si risolve in una alternativa e non consentita rivalutazione delmedesimo compendio indiziario già vagliato dal giudice di merito;che la connessa doglianza relativa all'omesso esame delle specifichecensure d'appello concernenti la plausibile destinazione lecita degli arnesi èmanifestamente infondata, non essendo censurabile, in sede di legittimità, lasentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzioneprospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessivastruttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep.2023, Rv. 284096 – 01); che, nel caso di specie, la Corte territoriale hacomunque preso in esame la spiegazione alternativa offerta dalla difesa,evidenziandone l'incompatibilità con le circostanze oggettive del rinvenimento,sicché il rigetto della deduzione difensiva costituisce l'implicita ma univocaconseguenza della complessiva struttura argomentativa della sentenzaimpugnata;che, quanto al motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-biscod. pen., la Corte d'appello ha specificamente escluso la tenuità del fatto inragione delle modalità della condotta, avuto riguardo alla pluralità degli arnesirinvenuti, in parte già collocati al di fuori del mezzo su cui viaggiava il ricorrente,tale da escludere che la messa in pericolo del bene protetto dalla fattispecieincriminatrice potesse considerarsi esigua nel caso concreto; che il motivo sirisolve, pertanto, nella mera riproposizione della medesima doglianza già dedottain appello, senza un reale confronto critico con la motivazione impugnata;che, quanto al motivo relativo al diniego delle circostanze attenuantigeneriche e al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello ha congruamenteescluso la sussistenza di elementi positivamente valorizzabili, richiamando iplurimi precedenti a carico del ricorrente, la già fruita sospensione condizionaledella pena e l'assenza di condotte riparatorie o di segni di resipiscenza, in lineacon il principio per cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche noncostituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiedeelementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego diconcessione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693 – 01); chetale valutazione discrezionale, in quanto sorretta da apparato motivazionale nonarbitrario né illogico, non è sindacabile in questa sede (Sez. 2, n. 39716 del12/07/2018, Rv. 273819; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243), sicchéanche tale doglianza si risolve in una inammissibile reiterazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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