CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 13458/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con decreto del 22 luglio/4 agosto 2020, ha disposto la confisca di alcuni beni (due abitazioni, un magazzino, un terreno ed un autoveicolo) e dei saldi attivi di alcuni conti correnti e depositi al risparmio, intestati a [OSCURATO:PERSONA], al figlio, [OSCURATO:PERSONA], ed alla moglie, [OSCURATO:PERSONA]. 2. La corte di appello, aderendo a quanto ritenuto dal tribunale, con decreto del 15 marzo/7 maggio 2021, ha confermato il provvedimento ablativo. 3. Avverso tale decisione ricorrono i proposti, deducendo, in un unico motivo di impugnazione, violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 1, lett. b), 4 lett. c), 24, comma 1, e 26, comma 2, d.lgs. 159 del 6 settembre 2011, non sussistendo, secondo la prospettazione offerta, alcuna correlazione temporale tra il periodo di ritenuta pericolosità sociale e l'acquisto dei beni confiscati, avvenuto in epoca successiva alla commissione dell'ultimo fatto di reato (nel 2008 per [OSCURATO:PERSONA] e nel 2014 per [OSCURATO:PERSONA]), in un periodo nel quale tanto il primo, quanto il secondo avrebbero svolto legittima attività lavorativa (alle dipendenze della cooperativa sociale "Serenità" di Palermo) ed avrebbero così avuto la disponibilità della provvista necessaria per gli acquisiti contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il problema sottoposto alla valutazione di questa Corte attiene alla "perimetrazione cronologica" degli acquisti suscettibili di essere appresi con la misura della confisca, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 ed in pregiudizio dei soggetti indicati alla lett. b) dell'art. 1 del citato decreto legislativo. 2. Come si è detto, la Corte d'appello di Palermo, con il decreto impugnato dai ricorrenti, ha confermato la confisca di alcuni beni (due abitazioni, un magazzino, un terreno ed un autoveicolo) e dei saldi attivi di alcuni conti correnti e depositi al risparmio intestati agli odierni ricorrenti. 3. I beni attinti dalla misura patrimoniale sono due abitazioni site in [OSCURATO:PERSONA] (l'una di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], acquistata il 10 giugno 2010, e l'altra, con annesso terreno, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], acquistata il 21 novembre 2016); un magazzino sito in Trabia (di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], acquistato il 10 giugno 2016); un autoveicolo (intestato a [OSCURATO:PERSONA], acquistato il 5 marzo 2018); gli eventuali saldi attivi dei conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] (aperto il 17 aprile 2014), [OSCURATO:PERSONA] (aperto il 15 gennaio 2016) e [OSCURATO:PERSONA] (aperto il 27 giugno 2016), nonché dei libretti nominativi di risparmio, intestati anch'essi a [OSCURATO:PERSONA] (aperto il 10 gennaio 1999) e a [OSCURATO:PERSONA] (aperto il 18 luglio 1994).4. La corte territoriale, condividendo le valutazioni del Tribunale e richiamando i numerosissimi precedenti penali emersi a carico di [OSCURATO:PERSONA] (per reati commessi dal 1982 al 2008) e quelli emersi a carico del figlio Davide (per reati commessi nel 2013 e nel 2014), ha ritenuto che i proposti potessero ritenersi, ai sensi della lett. b dell'art. 1 d.lgs. 159 del 2011, soggetti che vivono con i proventi delle attività criminose e che, pertanto, i beni fossero stati acquistati, nel corrispondente arco temporale, utilizzando una provvista che, in ragione della ritenuta incompatibilità con i redditi percepiti, sarebbe frutto dell'attività illecita posta in essere e dell'alienazione di precedenti cespiti essi stessi acquistati con il provento dell'attività criminosa. In concreto, alla luce della analitica ricostruzione effettuata dal perito, l'acquisto effettuato da [OSCURATO:PERSONA] nel 2010, per il prezzo dichiarato di 83.000 euro, sarebbe del tutto incoerente con i redditi percepiti in quell'anno, di soli 4.800 euro; l'acquisto del 10 giugno 2016, effettuato sempre dalla stessa Scaletta per un importo di 18.500 euro, sarebbe ugualmente sproporzionato ai redditi percepiti, in quanto, valutando le spese effettuate nello stesso periodo per l'acquisto di autoveicoli, il saldo tra entrate ed uscite del complessivo nucleo familiare risulterebbe negativo per 17.000 euro, sostanzialmente corrispondente al prezzo dell'immobile; analogamente per l'acquisto del magazzino e del relativo terreno pertinenziale, acquistato per l'importo di 5.000 euro e successivamente ampliato e trasformato in civile abitazione (una villetta di circa 100 mq), rispetto al quale non sarebbero stati documentati né i costi di costruzione né le relative modalità esecutive. Con riferimento, in ultimo, ai rapporti finanziari e all'acquisto dell'autovettura, la ricostruzione patrimoniale effettuata dal perito (che ha evidenziato un saldo finale dell'intero nucleo familiare complessivamente negativo ed assai rilevante) sarebbe del tutto incoerente con l'accumulo di 11.999,85 e con l'esborso necessario per l'acquisto dell'autovettura (nel 2018), ancorché questa sia avvenuto attraverso un pagamento rateale, dovendosi comunque tener conto dei ratei del relativo finanziamento. 5. I ricorrenti hanno contestato da un canto la coerenza, sotto il profilo cronologico, delle argomentazioni offerte dai giudici territoriali (che, pur avendo affermato la sussistenza della pericolosità sociale generica di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio Davide rispettivamente fino al 2008 e fino al 2014, data dell'ultima condotta criminosa realizzata, avrebbero colpito acquisti effettuati nel 2016 e nel 2018); dall'altro l'erroneità della valutazione, che non avrebbe tenuto in debito conto la provvista di volta in volta utilizzata, anche in ragione dei redditi percepiti e dei finanziamenti stipulati.6. Il ricorso è infondato. Come precisato da questa Corte nella nota sentenza delle Sezioni Unite n. 4880 del 26 giugno 2014, la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo. Cosicché, con riferimento alla c.d. pericolosità generica (ritenuta nel provvedimento impugnato), sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, il cui accertamento, peraltro, deve basarsi sul concreto apprezzamento di condotte di reato corrispondenti al tipo criminologico indicato dalla norma regolatrice che si intende applicare (Sez. 1, n. 27366 del 28 gennaio 2021, Rv. 281620). 7. In concreto, effettivamente le ultime manifestazioni di pericolosità sociale risalgono al 2008 per [OSCURATO:PERSONA], ed al 2014, per [OSCURATO:PERSONA] (non potendosi valutare, per quanto osservato, l'ultimo episodio criminoso del 2017, relativo ad un illecito edilizio); laddove gli acquisti in contestazione sono stati effettuati tutti (salvo quello del 2010) dal 2015 al 2018, quindi in un periodo successivo a quello nel quale il Tribunale ha accertato la sussistenza della pericolosità sociale dei proposti. Tanto, tuttavia, non è dirimente. Richiamando il principio delineato dalla sezioni unite ed al fine di evitare prevedibili manovre elusive di accumulo, le successive decisioni hanno infatti precisato che è legittimo disporre la misura ablativa anche su beni acquisiti in periodo successivo a quello, individuato nel provvedimento, di manifestazione della pericolosità sociale, ove ricorrano una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi in detto periodo, sempre che l'arco temporale risulti contenuto, e risultino valorizzati elementi specifici e tali da rendere manifesta la derivazione dell'acquisto da un "accantonamento" di risorse finanziarie venuto in essere in costanza di pericolosità (Sez. 1, n. 12329 del 14/2/2020, Rv. 278700). 8. In concreto, la corte territoriale, circoscritto l'ambito cronologico della ritenuta pericolosità sociale e valutata la complessiva disponibilità dei beni acquisiti dal nucleo familiare (proposto e stretti congiunti), nel disporre la confisca anche di beni acquistati in un periodo di tempo non ricompreso all'interno della cornice temporale così delimitata (seppur non molto distante), ha valorizzato non solo l'oggettiva sperequazione tra il valore dei beni e la disponibilità reddituale complessiva del nucleo familiare, ma anche la provenienza (illecita) della provvista utilizzata per l'acquisto dei beni oggetto di ablazione, acquisita attraverso l'alienazione di altri cespiti, essi stessi frutto del reimpiego di proventi illeciti derivanti dall'attività delittuosa. Dando atto, nel contempo delle singole deduzioni difensive alla luce di una sistematica ricostruzione patrimoniale del nucleo familiare che ha mostrato un saldo negativo patrimoniale progressivamente maggiore, in sé idoneo a giustificare la provenienza illecita della provvista. 9. In questo contesto, quindi, non assumono rilevanza neanche le indicazioni fornite dai ricorrenti, che, nel tentativo di giustificare la provenienza dei beni oggetto di confisca, hanno di volta in volta ricostruito i dati economici della singola operazione: le dimostrazioni settoriali attinenti l'acquisto di un singolo bene sono del tutto irrilevanti, atteso che il raffronto tra risorse legittimamente disponibili e singoli acquisti non può essere effettuata in modo atomistico e sganciato dal contesto complessivo dei movimenti finanziari e patrimoniali effettuati nell'ambito di un medesimo, circoscritto, periodo di tempo, ma deve essere compiuto alla luce di una considerazione globale dei movimenti del patrimonio, nel periodo sospetto, e della complessiva destinazione, di tutti i mezzi economici a disposizione (Sez. 6, n. 1265 del 03/04/1995, Rv. 202309; Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Rv. 270710). 10. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 mar