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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 02218/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13864/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 588/2014 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 05/05/2014; F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13864/2015 Numero sezionale 4343/2021 Numero di raccolta generale 2218/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Data pubblicazione 25/01/2022 27/10/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. propose azione revocatoria ex art. 67, co. 2, l.fall. – «e/o in graduale subordine co. 1» n. 2) l.fall. – con riguardo alla vendita di un immobile, in data 19/12/2000, dalla società in bonis alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che subito dopo, in data 29/01/2001, ebbe a rivenderlo alla subacquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (il cui amministratore era coniuge dell’amministratore della venditrice), nei confronti della quale la medesima curatela agì anche per la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.; in subordine la curatela chiese la condanna di MCB al pagamento del prezzo, mai corrisposto; in caso di impossibilità della restituzione dell’immobile, chiese altresì la condanna delle due società convenute, in solido, al pagamento del valore del bene.

1.1. Nel corso del giudizio di prime cure la IBEL fallì e la curatela del relativo fallimento rimase contumace nel processo riassunto.

1.2. Con sentenza n. 3622 del 30/11/2010 il Tribunale di Brescia accolse le domande ai sensi dell’art. 67, co. 2, l.fall. e dichiarò entrambe le vendite inefficaci nei confronti della massa dei creditori del [OSCURATO:SOCIETA].

1.3. La MCB propose appello deducendo, limitatamente al proprio acquisto (e non anche alla seconda compravendita), l’inammissibilità dell’azione revocatoria per difetto di interesse – in quanto l’immobile era gravato da ipoteca iscritta sino a concorrenza della somma di Lire 2.400.000.000 che «non avrebbe impedito la fuoriuscita del bene … dal patrimonio della società fallita» poiché il ricavato dell’esecuzione immobiliare (valore di stima Lire 1.500.000.000) sarebbe stato acquisito dal creditore fondiario, insinuatosi al passivo N. 13864/2015 R.G.

Cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13864/2015 Numero sezionale 4343/2021 Numero di raccolta generale 2218/2022 per Lire 1.608.106.276 – nonché l’infondatezza dell’azione medesima Data pubblicazione 25/01/2022 per insussistenza della scientia decoctionis.

1.4. La curatela attrice propose appello incidentale subordinato per la revoca della prima vendita ai sensi dell’art. 67, co. 1, l.fall., o in subordine per la condanna del primo acquirente al pagamento del prezzo (previa declaratoria di inopponibilità della quietanza contenuta nel relativo rogito).

1.5. La Corte d’appello di Brescia – dopo aver dato atto del passaggio in giudicato dell’inefficacia della seconda vendita, non avendo la curatela del Fallimento IBEL proposto appello (ed anzi essendo rimasta contumace anche in secondo grado) – ha accolto il primo motivo dell’appello principale, in considerazione della garanzia fondiaria gravante sull’immobile, il cui valore sarebbe stato appena sufficiente a soddisfare il creditore fondiario; ha inoltre precisato che l’azione non sarebbe inammissibile, bensì infondata, per mancanza dell’eventus damni; ha infine dichiarato che «l’accoglimento del primo motivo di appello principale rende superfluo l’esame dei motivi di appello incidentale» (relativi a revoca ex art. 67, co. 1, l.fall. e pagamento del prezzo da parte di MCB) «essendo gli stessi infondati per le ragioni esposte in relazione all’infondatezza dell’azione svolta dalla Curatela».

2. Avverso la decisione di secondo grado, pubblicata il 5 maggio 2014 e non notificata, il [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, notificato il 25 maggio 2015.

Entrambi gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 41, d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) e dell’art. 67, co. 2, l.fall. (nel testo previgente ratione temporis), per avere la N. 13864/2015 R.G.

Cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13864/2015 Numero sezionale 4343/2021 Numero di raccolta generale 2218/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 corte d’appello ignorato, ancorandosi ad un isolato precedente, il consolidato orientamento di legittimità per cui «ai fini dell’azione revocatoria fallimentare l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum».

2.2. Il secondo mezzo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 112 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che, essendo passata in giudicato la revocatoria della seconda compravendita – in ordine alla quale la MCB aveva sempre allegato di aver ricevuto il pagamento del prezzo dalla IBEL (poi fallita), senza che quest’ultima avesse spiegato in primo grado domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti del suo dante causa, né avesse proposto appello, restando contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito – la MCB non aveva interesse concreto ed attuale ad impugnare la decisione del tribunale, per difetto di utilità giuridica dell’eventuale accoglimento del gravame; ed essendo l’interesse ad agire una condizione dell’azione, come la sua iniziale insussistenza avrebbe determinato l’inammissibilità dell’azione, così il suo venir meno a seguito del passaggio in giudicato del capo della pronuncia con cui il tribunale aveva revocato la seconda compravendita avrebbe dovuto comportare la declaratoria di improcedibilità dell’appello.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art.132 c.p.c., per inesistenza o incoerenza della motivazione con cui la corte d’appello ha dichiarato superfluo l’esame del motivo di appello incidentale subordinato del [OSCURATO:SOCIETA] volto alla declaratoria di inopponibilità della quietanza di pagamento del prezzo da parte di MCB (e conseguente condanna di quest’ultima alla sua corresponsione) ritenendolo infondato per le stesse ragioni addotte a fondamento del rigetto della ben diversa domanda revocatoria.N. 13864/2015 R.G.

Cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13864/2015 Numero sezionale 4343/2021 Numero di raccolta generale 2218/2022 Data pubblicazione 25/01/2022

2.4. Sempre con riguardo alla statuizione censurata con il terzo mezzo, il quarto denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul relativo motivo di appello incidentale.

3. Il secondo motivo è fondato e va accolto in via preliminare, in quanto determina l’inammissibilità dell’appello principale proposto dalla MCB, per difetto di interesse.

3.1. E’ invero evidente che il giudicato formatosi nel 2015 sul capo della sentenza di primo grado relativo all’accoglimento della domanda revocatoria proposta dal [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della subacquirente IBEL (per mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte della curatela del sopravvenuto fallimento) ha fatto venir meno – in mancanza di pretese riconvenzionali azionate nei suoi confronti dal Fallimento IBEL – l’interesse concreto e attuale della MCB ad impugnare la stessa sentenza di primo grado, non potendo essa impedire il diretto soddisfacimento della curatela attrice sul bene acquistato da IBEL né ottenere utilità ulteriore rispetto al prezzo già conseguito da quest’ultima.

4. L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, con assorbimento dei restanti tre motivi, non senza rimarcare la piena fondatezza del primo, poiché l’unico precedente (pertinente) invocato dalla corte d’appello a sostegno della decisione (Cass. 20005/2005, mentre Cass.16464/2009 verte in tema di revocatoria ordinaria) è stato superato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità per cui «Ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, legge fall. (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della N. 13864/2015 R.G.

Cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13864/2015 Numero sezionale 4343/2021 Numero di raccolta generale 2218/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Nell'enunciare il principio in massima, la S.C. ha altresì precisato che la natura distributiva, e non indennitaria, dell'azione prevista dal comma secondo dell'art. 67 è rimasta ferma anche dopo la riforma della disciplina della revocatoria fallimentare operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, il cui art. 2 si è limitato a dimezzare il "periodo sospetto", con l'introduzione di talune eccezioni alla regola, implicitamente confermative quindi della stessa)» (Cass. Sez.

U, 7028/2006).

5. Per concludere, in accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e condanna della stessa alla rifusione di metà delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 (previa compensazione della restante metà, in relazione al suo esito) nonché, per intero, delle spese del secondo grado, liquidate in Euro 15.000,00, e del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 12.200,00, il tutto come da dispositivo.N. 13864/2015 R.G.

Cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

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Accoglie il secondo motivo, con assorbimento dei restanti tre, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 8.000,00 per il primo grado, Euro 15.000,00 per il secondo ed Euro 12.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) per il presente giudizio, in tutti i casi oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27/10/2021 Il Presidente N. 13864/2015 R.G.

Cons. [OSCURATO:PERSONA] est.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13864/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 588/2014 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 05/05/2014; F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13864/2015 Numero sezionale 4343/2021 Numero di raccolta generale 2218/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Data pubblicazione 25/01/2022 27/10/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. propose azione revocatoria ex art. 67, co. 2, l.fall. – «e/o in graduale subordine co. 1» n. 2) l.fall. – con riguardo alla vendita di un immobile, in data 19/12/2000, dalla società in bonis alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che subito dopo, in data 29/01/2001, ebbe a rivenderlo alla subacquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (il cui amministratore era coniuge dell’amministratore della venditrice), nei confronti della quale la medesima curatela agì anche per la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.; in subordine la curatela chiese la condanna di MCB al pagamento del prezzo, mai corrisposto; in caso di impossibilità della restituzione dell’immobile, chiese altresì la condanna delle due società convenute, in solido, al pagamento del valore del bene. 1.1. Nel corso del giudizio di prime cure la IBEL fallì e la curatela del relativo fallimento rimase contumace nel processo riassunto. 1.2. Con sentenza n. 3622 del 30/11/2010 il Tribunale di Brescia accolse le domande ai sensi dell’art. 67, co. 2, l.fall. e dichiarò entrambe le vendite inefficaci nei confronti della massa dei creditori del [OSCURATO:SOCIETA]. 1.3. La MCB propose appello deducendo, limitatamente al proprio acquisto (e non anche alla seconda compravendita), l’inammissibilità dell’azione revocatoria per difetto di interesse – in quanto l’immobile era gravato da ipoteca iscritta sino a concorrenza della somma di Lire 2.400.000.000 che «non avrebbe impedito la fuoriuscita del bene … dal patrimonio della società fallita» poiché il ricavato dell’esecuzione immobiliare (valore di stima Lire 1.500.000.000) sarebbe stato acquisito dal creditore fondiario, insinuatosi al passivo N. 13864/2015 R.G. Cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13864/2015 Numero sezionale 4343/2021 Numero di raccolta generale 2218/2022 per Lire 1.608.106.276 – nonché l’infondatezza dell’azione medesima Data pubblicazione 25/01/2022 per insussistenza della scientia decoctionis. 1.4. La curatela attrice propose appello incidentale subordinato per la revoca della prima vendita ai sensi dell’art. 67, co. 1, l.fall., o in subordine per la condanna del primo acquirente al pagamento del prezzo (previa declaratoria di inopponibilità della quietanza contenuta nel relativo rogito). 1.5. La Corte d’appello di Brescia – dopo aver dato atto del passaggio in giudicato dell’inefficacia della seconda vendita, non avendo la curatela del Fallimento IBEL proposto appello (ed anzi essendo rimasta contumace anche in secondo grado) – ha accolto il primo motivo dell’appello principale, in considerazione della garanzia fondiaria gravante sull’immobile, il cui valore sarebbe stato appena sufficiente a soddisfare il creditore fondiario; ha inoltre precisato che l’azione non sarebbe inammissibile, bensì infondata, per mancanza dell’eventus damni; ha infine dichiarato che «l’accoglimento del primo motivo di appello principale rende superfluo l’esame dei motivi di appello incidentale» (relativi a revoca ex art. 67, co. 1, l.fall. e pagamento del prezzo da parte di MCB) «essendo gli stessi infondati per le ragioni esposte in relazione all’infondatezza dell’azione svolta dalla Curatela». 2. Avverso la decisione di secondo grado, pubblicata il 5 maggio 2014 e non notificata, il [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, notificato il 25 maggio 2015. Entrambi gli intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 41, d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) e dell’art. 67, co. 2, l.fall. (nel testo previgente ratione temporis), per avere la N. 13864/2015 R.G. Cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13864/2015 Numero sezionale 4343/2021 Numero di raccolta generale 2218/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 corte d’appello ignorato, ancorandosi ad un isolato precedente, il consolidato orientamento di legittimità per cui «ai fini dell’azione revocatoria fallimentare l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum». 2.2. Il secondo mezzo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 112 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che, essendo passata in giudicato la revocatoria della seconda compravendita – in ordine alla quale la MCB aveva sempre allegato di aver ricevuto il pagamento del prezzo dalla IBEL (poi fallita), senza che quest’ultima avesse spiegato in primo grado domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti del suo dante causa, né avesse proposto appello, restando contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito – la MCB non aveva interesse concreto ed attuale ad impugnare la decisione del tribunale, per difetto di utilità giuridica dell’eventuale accoglimento del gravame; ed essendo l’interesse ad agire una condizione dell’azione, come la sua iniziale insussistenza avrebbe determinato l’inammissibilità dell’azione, così il suo venir meno a seguito del passaggio in giudicato del capo della pronuncia con cui il tribunale aveva revocato la seconda compravendita avrebbe dovuto comportare la declaratoria di improcedibilità dell’appello. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art.132 c.p.c., per inesistenza o incoerenza della motivazione con cui la corte d’appello ha dichiarato superfluo l’esame del motivo di appello incidentale subordinato del [OSCURATO:SOCIETA] volto alla declaratoria di inopponibilità della quietanza di pagamento del prezzo da parte di MCB (e conseguente condanna di quest’ultima alla sua corresponsione) ritenendolo infondato per le stesse ragioni addotte a fondamento del rigetto della ben diversa domanda revocatoria.N. 13864/2015 R.G. Cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13864/2015 Numero sezionale 4343/2021 Numero di raccolta generale 2218/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 2.4. Sempre con riguardo alla statuizione censurata con il terzo mezzo, il quarto denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul relativo motivo di appello incidentale. 3. Il secondo motivo è fondato e va accolto in via preliminare, in quanto determina l’inammissibilità dell’appello principale proposto dalla MCB, per difetto di interesse. 3.1. E’ invero evidente che il giudicato formatosi nel 2015 sul capo della sentenza di primo grado relativo all’accoglimento della domanda revocatoria proposta dal [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della subacquirente IBEL (per mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte della curatela del sopravvenuto fallimento) ha fatto venir meno – in mancanza di pretese riconvenzionali azionate nei suoi confronti dal Fallimento IBEL – l’interesse concreto e attuale della MCB ad impugnare la stessa sentenza di primo grado, non potendo essa impedire il diretto soddisfacimento della curatela attrice sul bene acquistato da IBEL né ottenere utilità ulteriore rispetto al prezzo già conseguito da quest’ultima. 4. L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, con assorbimento dei restanti tre motivi, non senza rimarcare la piena fondatezza del primo, poiché l’unico precedente (pertinente) invocato dalla corte d’appello a sostegno della decisione (Cass. 20005/2005, mentre Cass.16464/2009 verte in tema di revocatoria ordinaria) è stato superato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità per cui «Ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, legge fall. (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), l'"eventus damni" è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della N. 13864/2015 R.G. Cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13864/2015 Numero sezionale 4343/2021 Numero di raccolta generale 2218/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Nell'enunciare il principio in massima, la S.C. ha altresì precisato che la natura distributiva, e non indennitaria, dell'azione prevista dal comma secondo dell'art. 67 è rimasta ferma anche dopo la riforma della disciplina della revocatoria fallimentare operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, il cui art. 2 si è limitato a dimezzare il "periodo sospetto", con l'introduzione di talune eccezioni alla regola, implicitamente confermative quindi della stessa)» (Cass. Sez. U, 7028/2006). 5. Per concludere, in accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e condanna della stessa alla rifusione di metà delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 (previa compensazione della restante metà, in relazione al suo esito) nonché, per intero, delle spese del secondo grado, liquidate in Euro 15.000,00, e del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 12.200,00, il tutto come da dispositivo.N. 13864/2015 R.G. Cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 13864/2015 Numero sezionale 4343/2021 Numero di raccolta generale 2218/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 P.Q.M. Accoglie il secondo motivo, con assorbimento dei restanti tre, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 8.000,00 per il primo grado, Euro 15.000,00 per il secondo ed Euro 12.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) per il presente giudizio, in tutti i casi oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27/10/2021 Il Presidente N. 13864/2015 R.G. Cons. [OSCURATO:PERSONA] est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O
Sentenza Cassazione n. 02218/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris