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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30055/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 febbraio 2024, la Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Roma dell'Il ottobre 2018 (irrevocabile il 25 gennaio 2019), per il reato di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, n. 2 e n. 3- quinquies, cod. pen. commesso in Roma, il 20 aprile 2017; 2) sentenza del Tribunale di Roma del 28 febbraio 2022 (irrevocabile il 27 settembre 2022), per il reato di cui agli artt. 81, 494, 624, 625 n. 4 cod. pen.,

61. n. 7, commessi in Roma, il 21 gennaio 2021, il 9 febbraio 2021 e il 10 marzo 2021; 3) sentenza della Corte di appello di Roma del 5 dicembre 2023 (irrevocabile il 3 luglio 2024), per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n. 5 cod. pen., commessi in Roma il 16 agosto 2019.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e c) cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente ha eccepito che l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere adempiuta la verifica dell'unicità del disegno criminoso, essendosi la Corte di appello limitata, in maniera confusa e approssimativa, e in termini assertivi, ad affermare che le condotte illecite non fossero significative di una programmazione unitaria.

La Corte di Appello, in particolare, avrebbe adottato un provvedimento aprioristicamente negativo nei confronti del ricorrente in quanto ha escluso l'esistenza di un'unica programmazione in considerazione dell'intervallo temporale, ritenendo gli illeciti frutto di determinazione estemporanea espressiva di una scelta di vita.

I Giudici di appello si sarebbero limitati a riconoscere come indice negativo il fatto che il ricorrente al momento della commissione della rapina del 20 aprile 2017 non avesse programmato le linee essenziali del tentativo di furto in appartamento, commesso il 16 agosto 2019 e i furti aggravati dal mezzo fraudolento, commessi il 21 gennaio 2021 e il 10 marzo 2021.

In conclusione, con il motivo di ricorso si afferma che la Corte di Appello non avrebbe potuto valorizzare, a sostegno del diniego della continuazione, il fatto che il ricorrente non abbia prospettato già nel giudizio di cognizione definito con la sentenza del 20 aprile 2017 la sussistenza del disegno criminoso comune al reato già giudicato, con la sentenza del 16 agosto 2019 e ai reati commessi il gennaio e il marzo 2021; la distanza di tre mesi tra i fatti e il periodo intermedio di carcerazione sofferta per il primo reato; i luoghi dove sono stati commessi i reati e la carcerazione intermedia.

Secondo la difesa l'ordinanza non avrebbe compiuto una valutazione globale di tutti gli elementi significativi accertati nei giudizi di cognizione, giungendo ad un giudizio negativo esclusivamente sul rilievo della mancata richiesta della continuazione nel giudizio di cognizione.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito evidenziate.

1.1. In primo luogo, va ricordato che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. unite n. 28659 del 18-5-2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che «l'art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 c. p.

Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell'accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall'art.671 c.p.p. (Cass., Sez. 6, 8 maggio 2000, n. 225, P.G. in proc.

Mastrangelo e altri, rv. 216142)[...] Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico.

Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un'unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicché i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall'inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell'art. 81 c.p. con un generico programma delinquenziale.

Ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. la "cognizione" del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere "in continuazione".

Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall'istante e fornendo del tutto esauriente valutazione.

La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cassa.

Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44862, Lombardo, rv. 242098; Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44861, non massimata; Sez. 5, 7 maggio 1992, n. 1060, rv. 189980; Sez. 1, 7 luglio 1994, n. 2229, Caterino, rv. 198420; Sez. 1, 30 gennaio 1995, n. 0 5518, Montagna, rv. 200212)» (in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 8513 del 09/01/2013).

2. Tanto premesso, va rilevato che la Corte di Appello di Roma, con motivazione precisa e analitica, ha dato conto delle ragioni per le quali non è possibile unificare sotto il vincolo della continuazione i reati indicati dal ricorrente sebbene accomunati dalla finalità di lucro, esaminando per ciascun reato oggetto dell'istanza le modalità di commissione degli stessi.

In particolare, con riferimento al reato di cui alla sentenza n. 1 ha evidenziato che si è trattato di rapina commessa con due persone identificate, con volto travisato, all'interno della dependance di una villa in Roma, al cui interno il ricorrente si era portato infrangendo il vetro blindato della porta finestra, poi immobilizzando la domestica, la proprietaria della villa e un operaio, ed impossessandosi di denaro e monili; con riferimento ai reati di cui alla sentenza n. 2, ha evidenziato che si è trattato di furti - già uniti in continuazione - di preziosi commessi con modalità ingannevoli; con riferimento ai fatti di cui alla sentenza n. 3, ha evidenziato che si è trattato di tentato furto in concorso con altri due soggetti non identificati commesso di notte scardinando un cancello di accesso al porticato di un immobile e danneggiando la porta dell'abitazione con arnesi a ciò predisposti.

Nell'ordinanza si è rilevato, specificamente, che se un lato vengono in rilievo reati contro il patrimonio, dall'altro va considerato che la rapina del 20 aprile 2017 lede anche la libertà morale e fisica, il tentato furto del 16 agosto 2019 in appartamento è stato commesso con complici non identificati, non essendoci pertanto, omogeneità con la rapina, in relazione alla quale invece i complici erano individuati; che pur trattandosi di reati con finalità di lucro deve darsi rilievo alla distanza temporale e che i delitti di furto sono stati commessi con modalità ingannevoli.

Inoltre, ai fini del diniego, nell'ordinanza si è rappresentato che il condannato risulta essere stato detenuto, per un mese e ventitrè giorni in relazione ai fatti di cui alla sentenza sub n. 3), dal 16 agosto al 7 ottobre 2019, periodo che si colloca quindi tra i fatti di cui alle sentenze n. 3 e 2, ritenendo tale dato ininfluente, non senza evidenziare che i periodi di detenzione di regola rilevano in senso contrario al riconoscimento del medesimo disegno criminoso.

Alla luce della distanza temporale tra i reati, delle diverse modalità commissive, dell'impossibilità di affermare che i complici siano stati gli stessi, con logico e lineare percorso argomentativo, la Corte di Appello ha correttamente escluso la sussistenza dell'identità del disegno criminoso che caratterizza l'istituto di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. in conformità ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, sopra indicati.

La Corte di Appello, con ragionamento puntuale ha, dunque, escluso la ricorrenza dei sopra evidenziati indicatori enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, valutandoli anche al fine di verificare l'applicabilità, della disciplina della continuazione, implicitamente escludendola, in riferimento ad alcuni soltanto dei reati indicati, come genericamente dedotto dalla difesa (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 - 01).

3. Dalle considerazioni espresse deriva, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2024, la Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna: 1) sentenza della Corte di appello di Roma dell'Il ottobre 2018 (irrevocabile il 25 gennaio 2019), per il reato di cui agli artt. 110, 628, terzo comma, n. 2 e n. 3- quinquies, cod. pen. commesso in Roma, il 20 aprile 2017; 2) sentenza del Tribunale di Roma del 28 febbraio 2022 (irrevocabile il 27 settembre 2022), per il reato di cui agli artt. 81, 494, 624, 625 n. 4 cod. pen., 61. n. 7, commessi in Roma, il 21 gennaio 2021, il 9 febbraio 2021 e il 10 marzo 2021; 3) sentenza della Corte di appello di Roma del 5 dicembre 2023 (irrevocabile il 3 luglio 2024), per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n. 5 cod. pen., commessi in Roma il 16 agosto 2019. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione e la falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e c) cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente ha eccepito che l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere adempiuta la verifica dell'unicità del disegno criminoso, essendosi la Corte di appello limitata, in maniera confusa e approssimativa, e in termini assertivi, ad affermare che le condotte illecite non fossero significative di una programmazione unitaria. La Corte di Appello, in particolare, avrebbe adottato un provvedimento aprioristicamente negativo nei confronti del ricorrente in quanto ha escluso l'esistenza di un'unica programmazione in considerazione dell'intervallo temporale, ritenendo gli illeciti frutto di determinazione estemporanea espressiva di una scelta di vita. I Giudici di appello si sarebbero limitati a riconoscere come indice negativo il fatto che il ricorrente al momento della commissione della rapina del 20 aprile 2017 non avesse programmato le linee essenziali del tentativo di furto in appartamento, commesso il 16 agosto 2019 e i furti aggravati dal mezzo fraudolento, commessi il 21 gennaio 2021 e il 10 marzo 2021. In conclusione, con il motivo di ricorso si afferma che la Corte di Appello non avrebbe potuto valorizzare, a sostegno del diniego della continuazione, il fatto che il ricorrente non abbia prospettato già nel giudizio di cognizione definito con la sentenza del 20 aprile 2017 la sussistenza del disegno criminoso comune al reato già giudicato, con la sentenza del 16 agosto 2019 e ai reati commessi il gennaio e il marzo 2021; la distanza di tre mesi tra i fatti e il periodo intermedio di carcerazione sofferta per il primo reato; i luoghi dove sono stati commessi i reati e la carcerazione intermedia. Secondo la difesa l'ordinanza non avrebbe compiuto una valutazione globale di tutti gli elementi significativi accertati nei giudizi di cognizione, giungendo ad un giudizio negativo esclusivamente sul rilievo della mancata richiesta della continuazione nel giudizio di cognizione. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito evidenziate. 1.1. In primo luogo, va ricordato che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. unite n. 28659 del 18-5-2017, Gargiulo, Rv. 270074). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che «l'art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 c. p. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell'accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall'art.671 c.p.p. (Cass., Sez. 6, 8 maggio 2000, n. 225, P.G. in proc. Mastrangelo e altri, rv. 216142)[...] Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un'unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicché i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall'inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell'art. 81 c.p. con un generico programma delinquenziale. Ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. la "cognizione" del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall'istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cassa. Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44862, Lombardo, rv. 242098; Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44861, non massimata; Sez. 5, 7 maggio 1992, n. 1060, rv. 189980; Sez. 1, 7 luglio 1994, n. 2229, Caterino, rv. 198420; Sez. 1, 30 gennaio 1995, n. 0 5518, Montagna, rv. 200212)» (in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 8513 del 09/01/2013). 2. Tanto premesso, va rilevato che la Corte di Appello di Roma, con motivazione precisa e analitica, ha dato conto delle ragioni per le quali non è possibile unificare sotto il vincolo della continuazione i reati indicati dal ricorrente sebbene accomunati dalla finalità di lucro, esaminando per ciascun reato oggetto dell'istanza le modalità di commissione degli stessi. In particolare, con riferimento al reato di cui alla sentenza n. 1 ha evidenziato che si è trattato di rapina commessa con due persone identificate, con volto travisato, all'interno della dependance di una villa in Roma, al cui interno il ricorrente si era portato infrangendo il vetro blindato della porta finestra, poi immobilizzando la domestica, la proprietaria della villa e un operaio, ed impossessandosi di denaro e monili; con riferimento ai reati di cui alla sentenza n. 2, ha evidenziato che si è trattato di furti - già uniti in continuazione - di preziosi commessi con modalità ingannevoli; con riferimento ai fatti di cui alla sentenza n. 3, ha evidenziato che si è trattato di tentato furto in concorso con altri due soggetti non identificati commesso di notte scardinando un cancello di accesso al porticato di un immobile e danneggiando la porta dell'abitazione con arnesi a ciò predisposti. Nell'ordinanza si è rilevato, specificamente, che se un lato vengono in rilievo reati contro il patrimonio, dall'altro va considerato che la rapina del 20 aprile 2017 lede anche la libertà morale e fisica, il tentato furto del 16 agosto 2019 in appartamento è stato commesso con complici non identificati, non essendoci pertanto, omogeneità con la rapina, in relazione alla quale invece i complici erano individuati; che pur trattandosi di reati con finalità di lucro deve darsi rilievo alla distanza temporale e che i delitti di furto sono stati commessi con modalità ingannevoli. Inoltre, ai fini del diniego, nell'ordinanza si è rappresentato che il condannato risulta essere stato detenuto, per un mese e ventitrè giorni in relazione ai fatti di cui alla sentenza sub n. 3), dal 16 agosto al 7 ottobre 2019, periodo che si colloca quindi tra i fatti di cui alle sentenze n. 3 e 2, ritenendo tale dato ininfluente, non senza evidenziare che i periodi di detenzione di regola rilevano in senso contrario al riconoscimento del medesimo disegno criminoso. Alla luce della distanza temporale tra i reati, delle diverse modalità commissive, dell'impossibilità di affermare che i complici siano stati gli stessi, con logico e lineare percorso argomentativo, la Corte di Appello ha correttamente escluso la sussistenza dell'identità del disegno criminoso che caratterizza l'istituto di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. in conformità ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, sopra indicati. La Corte di Appello, con ragionamento puntuale ha, dunque, escluso la ricorrenza dei sopra evidenziati indicatori enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro, valutandoli anche al fine di verificare l'applicabilità, della disciplina della continuazione, implicitamente escludendola, in riferimento ad alcuni soltanto dei reati indicati, come genericamente dedotto dalla difesa (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 - 01). 3. Dalle considerazioni espresse deriva, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e
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