CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 dicembre 1988
Cassazione n. 41293/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/12/1988 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] 1.PASCUCCI Andres ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la decisione del Tribunale di Pesaro, che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. per non essersi arrestato e per non avere prestato assistenza al conducente del vei- colo antagonista a seguito di scontro tra veicoli, nonché in relazione alla contravvenzione di cui all'art.186. comma 2, lett.b) e 2 bis C.d.S., per avere condotto il veicolo in stato di ebbrezza alcolica. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione della prova e al riconoscimento della responsabilità dell'im- putato, non risultando da alcun elemento processuale che lo stesso avesse avuto adeguata consapevolezza di avere provocato un sinistro stradale con conseguenze lesive. Lamenta altresì la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., in ragione della tenuità della condotta e dell'offesa e in relazione all'art.186 C.d.S. assume difetto di mo- tivazione in relazione alla prova di responsabilità, in particolare in ordine alla individuazione del ricorrente quale soggetto alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro. 3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e meramente ripropositivi di censure già adeguatamente considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dalla Corte di Appello a sostegno della responsabilità del prevenuto appaiono lo- gici, coerenti con le sommarie dichiarazioni delle persone che hanno assistito al sinistro e in particolare con le dichiarazioni della persona offesa che aveva indicato il veicolo che lo aveva attinto in fase di svolta a sinistra e alle im- mediate ricerche del veicolo investitore. 3.1 I giudici di merito, con sentenza che non si presta a censura in sede di legittimità, ha infatti motivato in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità che, in ragione della violenza dell'urto, dei danni riportati da en- trambi i veicoli e della condotta del ricorrente che si era immediatamente allontanato dal luogo del sinistro, ricorreva la piena consapevolezza dello stesso di avere provocato un sinistro con conseguenze potenzialmente le- sive, di cui aveva del tutto omesso di curarsi, sia in relazione agli obblighi solidaristici che su di esso gravavano, sia in ordine all'obbligo di consentire la sua identificazione. Priva di illogicità evidenti è poi la motivazione della sentenza impugnata in punto di identificazione del conducente del veicolo investitore nella persona del PASCUCCI, in ragione della descrizione del vei- colo e del rinvenimento dello stesso non distante dal luogo del sinistro con tracce evidenti della collisione sulla carrozzeria del veicolo che aveva in uso. 3.2 In termini del tutto logici sotto il profilo motivazionale il giudice di appello ha escluso la particolare tenuità dell'azione, improntata a gravissima negligenza nell'affrontare nottetempo la circolazione stradale con gravi pro- blemi alla vista, e dell'offesa al bene giuridico protetto della sicurezza della circolazione stradale e della incolumità personale degli utenti della strada. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]